Giurisdizione e competenza – deliberazione di Giunta Comunale recante “Linee guida per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture a rete sulle aree pubbliche e impugnazione in sede giudiziaria

Giurisdizione e competenza – deliberazione di Giunta Comunale recante “Linee guida per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture a rete sulle aree pubbliche e impugnazione in sede giudiziaria

1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato il 17.6.2024 e depositato il 28.6.2024, la 2i Rete Gas S.p.A. ha impugnato innanzi a questo Tribunale, ai fini dell’annullamento, i provvedimenti meglio in epigrafe indicati, con cui il Comune di Ostuni ha negato alla Società il rilascio di diverse autorizzazioni per l’esecuzione di lavori di scavo e posa di condutture per la distribuzione del gas sul territorio comunale, invitando la richiedente ad utilizzare il modello unico di procedimento di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 58 del 29.2.2024.

La parte ha assegnato la fondatezza del ricorso a due motivi di doglianza.

In particolare, con il primo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione del punto 3 dell’Allegato al D.M. 20 ottobre 2022 e dell’art. 7 della legge regionale n. 25/2008. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del principio di legalità e certezza del diritto”), la ricorrente si duole del fatto che il Comune avrebbe disposto, senza alcuna motivazione, l’applicazione del procedimento previsto per le sole linee elettriche dall’art. 3 dell’Allegato al D.M. della Transizione Ecologica del 20.10.2022 (recante le “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”), nonché dall’art. 7 della L. R. n. 25/2008, a tutte le istanze volte alla realizzazione di interventi aventi per oggetto reti e impianti di diversa natura da effettuarsi sul territorio comunale, senza tenere dunque in alcuna considerazione le specificità di ciascun settore e con violazione del principio di legalità e certezza del diritto, nonché di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

Con secondo motivo (“Alterazione unilaterale del rapporto contrattuale. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 28 del D. lgs. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento dalla sua funzione tipica”), la Società lamenta ulteriormente che l’unico titolo che avrebbe potuto richiedere il Comune, in quanto ente proprietario della strada, era l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ai sensi degli artt. 21 e 28 del D. Lgs. n. 285/1992, pena l’indebito aggravio del procedimento autorizzatorio di cui si discute.

2. Il Comune di Ostuni si è costituito nel presente giudizio in data 24.7.2024 con atto di mero rito.

3. All’udienza camerale del 25.7.2024, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare formulata nell’atto introduttivo di giudizio.

4. Depositati dalle parti ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 7.7.2025, previo avviso ai contendenti di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto originario di intesse ad agire, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Il contenzioso in esame origina dall’adozione, ad opera del Comune di Ostuni, della deliberazione di Giunta n. 58 del 29.2.2024, con cui l’ente, con evidente intento di semplificazione dell’attività dell’amministrazione, ha deciso di applicare il procedimento della cd. “Denuncia di inizio lavori (DIL)”, regolato dal Decreto del Ministero della Transazione Ecologica del 20.10.2022 (cfr., in particolare, l’art. 3 dell’Allegato a tale Decreto, recante le “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”), non solo alle procedure autorizzative riguardanti le infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, ma anche “per le reti ed impianti che insistono sulle aree pubbliche quali rete di distribuzione gas metano, rete idrico-fognante, rete telefonica, fibra ottica ecc. prevedendo, quale titolo autorizzatorio, la Denuncia di Inizio Lavori (DIL)” (cfr. la delibera citata, sub doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).

Contestando la legittimità dell’operato dell’ente comunale rispetto a tale irragionevole estensione, l’odierna ricorrente ha gravato in questa sede gli atti dell’Amministrazione che hanno fatto applicazione della sopravvenuta disciplina introdotta con la citata delibera comunale, atti con cui, più precisamente, il Comune interpellato, a fronte delle diverse istanze avanzate dalla Società per l’autorizzazione di lavori di scavo e di posa di condutture per la distribuzione del gas, invitava la richiedente “ad adottare le modalità previste ed approvate da questa Amministrazione Comunale utilizzando il modello unico reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ostuni da inviare mediante la piattaforma dello Sportello Unico per l’Edilizia Telematico (SUET) allegando la documentazione prevista a corredo” (cfr. docc. 1-4, fascicolo di parte ricorrente).

7. Ora, il Comune di Ostuni nelle proprie difese, pur non sollevando espressa eccezione in proposito, ha sostanzialmente posto in dubbio l’esistenza di un reale interesse della controparte all’impugnativa azionato, prospettando che “non si comprende in cosa consista l’impossibilità (solo enunciata nel fatto ma in nessun punto esplicitata) di utilizzare il procedimento di DIL” (cfr. memoria difensiva depositata in data 6.6.2025, p. 4), né “quale lesione la ricorrente subisca dall’adozione dell’impugnato regolamento, sicché è lecito dubitare della sussistenza dello stesso interesse al ricorso” (ibidem, p. 8).

8. La 2i Rete Gas S.p.A., in sede di replica, ha controargomentato alle obiezioni di controparte, rappresentando, da un lato, che la semplificazione asseritamente perseguita dall’Amministrazione con la nuova disciplina è soltanto apparente e parziale, non escludendo comunque l’esercizio di un potere successivo di controllo sull’attività dichiarata dall’istante ad opera del Comune, e, dall’altro, che tale diverso regime impone al richiedente “adempimenti ulteriori e più gravosi”, potenzialmente moltiplicando le richieste di manomissione del suolo pubblico da presentare all’Amministrazione competente e con conseguenti evidenti ripercussioni anche in punto di tempistiche dei lavori da effettuare (cfr. memoria di replica depositata il 16.6.2025, pp. 6 e 7).

9. Gli argomenti spesi dalla ricorrente appena richiamati palesano, tuttavia, l’insussistenza di un vero e proprio interesse al ricorso in capo alla medesima.

10. È infatti principio oramai consolidato quello secondo cui nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere presuppone, in uno con la possibilità di eliminare il pregiudizio subìto attraverso l’instaurazione del processo amministrativo, anche una lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa, lesione che, per orientamento ermeneutico pacifico, deve essere assistita dai predicati della “personalità” (riguardando, cioè, direttamente la sfera del ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata, senza dissolversi in un generico interesse alla legalità dell’Amministrazione), della “attualità” (con esclusione, dunque, di una lesione meramente potenziale), nonché della “concretezza” (dovendo tale lesione essere effettiva rispetto alla situazione giuridica nella titolarità di parte attrice).

11. Nel caso di specie, tuttavia, un interesse così connotato non si ravvisa in capo alla 2i Rete Gas S.p.A.

11.1. Per una parte, infatti, risulta difettare il carattere personale della lesione dell’interesse asseritamente vantato dalla richiedente, considerato che le doglianze attoree paiono volte a contestare la reale semplificazione dell’attività amministrativa a seguito dell’estensione della DIL anche rispetto ai procedimenti autorizzatori per le reti e gli impianti di gas e metano.

Ricostruzione che però, oltre a non essere condivisibile nella sostanza – comportando, in una prospettiva di parziale liberalizzazione dell’attività prima soggetta ad autorizzazione, l’avvio dei lavori voluti dal privato sulla base della mera presentazione di un progetto definitivo e di una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato – si correla, in ogni caso, a una (eventuale) “lesione” di interessi di natura pubblicistica, di cui conseguentemente non può ritenersi portatrice l’odierna ricorrente, non afferendo alla propria sfera giuridica.

11.2. Per altra parte, nel caso di specie non riscontrano parimenti neppure i predicati dell’attualità e della concretezza dell’ipotizzata lesione, atteso che, alla luce delle stesse prospettazioni di ricorso, i più onerosi adempimenti asseritamente traslati sul soggetto istante, quand’anche da reputarsi effettivamente sussistenti, non precluderebbero comunque alla Società istante di ottenere il bene della vita anelato (id est la realizzazione delle attività di volta in volta oggetto di denuncia), rendendo così la lesione rappresentata meramente potenziale.

11.3. In definitiva, non ravvisandosi in radice un’autentica lesione di una posizione giuridica soggettiva correlabile a un bene della vita di cui è effettivamente titolare l’odierna ricorrente, l’azione caducatoria attivata da quest’ultima risulta, quindi, in ogni caso tesa a una mera contestazione della legalità dell’azione amministrativa, la quale tuttavia, come si è già sopra evidenziato, non è sufficiente al fine di radicare un reale interesse ad agire in capo alla parte.

12. Alla luce di quanto precede, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

13. In punto di spese di giudizio, si ravvisano eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, posta la definizione in rito del contenzioso in conseguenza di un rilievo operato d’ufficio dal Tribunale.

TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 19.09.2025 n. 1309

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