*Giurisdizione e competenza – Controversie relative ai rapporti concessori tra Aziende Sanitarie Locali e Case di cura e giurisdizione del GO

*Giurisdizione e competenza – Controversie relative ai rapporti concessori tra Aziende Sanitarie Locali e Case di cura e giurisdizione del GO

1. Il Collegio osserva che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, «non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge» (Cass. 27413/2017, 21153/2010; S.U., n. 4851/2021); ne deriva che la dichiarata sottoposizione della Fondazione Santa Lucia alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria non determina l’interruzione del presente giudizio (cfr. Cass. n. 8685/2012).  2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Occorre in primo luogo ricordare che la  giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. U., 26 giugno 2019, n. 17123).  Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 di 7 Costituisce principio consolidato l’affermazione che le controversie, concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., S.U. n. 2294/2914; n. 22094/2015; n. 22646/2916; n. 32265/2023).  Sulla base di tali principi è stato conseguentemente  affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell’ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2011, n. 1771; Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10149).  Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 di 7 3. L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario. La richiesta dell’amministrazione sanitaria (emissione di note di credito), di cui la Fondazione Santa Lucia ha chiesto dichiararsi l’illegittimità innanzi al giudice amministrativo, non riflette l’esercizio di un potere autoritativo, ma è fondata sulla clausola del contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie sottoscritto dalla Fondazione per gli anni 2022/2024, come rettificato e integrato in forza dell’addendum di cui alla DGR 126 del 2024. La circostanza che la modifica contrattuale, giustificativa della richiesta di emissione delle note di credito, sia stata introdotta a seguito di un provvedimento amministrativo non incide sulla natura della controversia, che continua a collocarsi “a valle” del provvedimento, riguardando, nella sostanza, l’esistenza del credito dell’amministrazione in ragione di criteri previamente definiti ed accettati dalla ricorrente in sede di sottoscrizione degli accordi con la ASL. Ed invero, come già ricordato, il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie concluso ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502 del 1992 è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della P.A., bensì si pone a valle di essa recependo – quale contenuto vincolato – il budget fissato dagli atti amministrativi 26206/2019).   di programmazione (cfr. Cass., S.U., n. 4. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa va riassunta nel termine di legge e che regolerà anche le spese del presente regolamento di giurisdizione.

CORTE DI CASSAZIONE, UNITE CIVILI – ordinanza 28.08.2025 n. 24074

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