La società ricorrente, nella qualità di concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Chieti, ha domandato l’annullamento della nota del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo n. 161906/2022 del 26 aprile 2022, nella parte in cui è stata rigettato l’istanza proposta per l’avvio del procedimento volto alla determinazione dei saldi per i contributi di esercizio del servizio svolto nelle annualità dal 2004 al 2012.
In particolare, la società ricorrente – che già si è vista respingere dal giudice ordinario la domanda proposta nei confronti della Regione Abruzzo per il pagamento dei conguagli dei contributi di esercizio per gli anni dal 2004 al 2012 – ritiene che i saldi per i contributi di esercizio relativi alle predette annualità debbano essere rideterminati sulla base del costo standard più remunerativo, definito con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 980 del 14 dicembre 2018 e da calcolarsi secondo il metodo indicato nella deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 28 aprile 2020, per cui ha domandato la condanna della Regione Abruzzo a provvedere alla corretta liquidazione dei saldi per i contributi delle annualità dal 2004 al 2012.
Ha resistito al ricorso la Regione Abruzzo e ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità:
a) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto la determinazione dei contributi per l’esercizio del servizio pubblico locale di trasporto;
b) per divieto del ne bis in idem, essendo stata la medesima controversia già definita dal Tribunale Ordinario dell’Aquila con sentenza n. 276 del 2018, parzialmente riformata dalla Corte di Appello dell’Aquila con sentenza n. 1699 del 2019, passata in giudicato a seguito dell’ordinanza n. 4732 del 22 febbraio 2024, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso proposto dalla società ricorrente che quello proposto dalla Regione Abruzzo.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione Abruzzo nella memoria difensiva depositata in data 14 ottobre 2025, è fondata.
L’articolo 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di sovvenzioni ai concessionari del servizio pubblico di trasporto locale, le controversie aventi ad oggetto la domanda proposta da un’impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, volta ad ottenere non solo l’annullamento di atti relativi alla ripartizione dei contributi, ma anche la condanna dell’amministrazione concedente al pagamento delle differenze dovute rispetto alle somme corrisposte, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che non riguardano il mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale ma l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’insorgenza della pretesa pecuniaria dall’impresa concessionaria (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 11 ottobre 2021, n. 27542; 8 luglio 2020, n. 14235; 24 novembre 2015, n. 23898).
Nelle controversie volte a contestare i criteri tecnici utilizzati per la determinazione dei contributi di esercizio, la pretesa fatta valere dall’impresa concessionaria del servizio pubblico di trasporto locale è un diritto soggettivo di credito, attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 13 gennaio 2022).
La presente controversia ha ad oggetto la determinazione dei saldi dei contributi di esercizio in favore del concessionario del servizio di trasporto pubblico locale e, perciò, ha ad oggetto questioni schiettamente patrimoniali, in quanto tali devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
La società ricorrente ha, d’altro canto, dimostrato di essere edotta del predetto orientamento giurisprudenziale in tema di riparto della giurisdizione, dal momento che ha già proposto la medesima controversia, relativa alla pretesa di pagamento dei conguagli sui contributi di esercizio per gli anni dal 2004 al 2012, dinanzi al giudice ordinario.
Deve essere, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, che il Collegio, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del codice del processo amministrativo, individua quale giudice al quale è devoluta la giurisdizione della presente controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore della Regione Abruzzo, nella misura indicata nel dispositivo.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 27.11.2025 n. 530