Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di rapporto di lavoro e atti di macro-organizzazione tra giurisdizione del GO e del GA

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di rapporto di lavoro e atti di macro-organizzazione tra giurisdizione del GO e del GA

1. Il ricorso.

1.1. Con ricorso in riassunzione notificato in data 15 gennaio 2026 e ritualmente depositato – a seguito di declinatoria di competenza territoriale da parte del TAR Lazio-Roma, sez. IV Bis con ordinanza n. 445 del 12 gennaio 2026 – i ricorrenti sig.ri Antonio Interrante e Tiziana Amorelli hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo, ha attribuito loro l’incarico annuale su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025-2026 presso l’Istituto di Istruzione Scolastica Superiore Ettore Majorana di Seriate, anziché – come preteso dai ricorrenti – i posti in ruolo accantonati in loro favore con precedente disposizione dirigenziale prot. 553 del 13 dicembre 2023.

1.2. Hanno premesso i ricorrenti:

– di svolgere da anni le funzioni di insegnanti di sostegno nella provincia di Bergamo e di aver conseguito nell’anno 2021 in Spagna la specializzazione (TFA) sul sostegno scolastico, in forza della quale sono stai inseriti in prima fascia nella graduatoria provinciale supplenti della provincia di Bergamo;

– successivamente, proprio in virtù del titolo di specializzazione conseguito all’estero, i medesimi sono stati individuati, con provvedimento del dirigente dell’USR di Bergamo del 13 dicembre 2023 (applicativo dell’art. 9, comma 4 del D.M. n. 119/2023), tra gli aventi titolo “alla stipula di contratto a tempo determinato, preordinato alla successiva immissione in ruolo su posti di sostegno vacanti e disponibili”, con decorrenza dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero;

– peraltro, con il successivo art. 7 comma 2 bis della L. 29 luglio 2024, n. 106 è stato stabilito che chiunque avesse conseguito il TFA in Italia successivamente al TFA estero, avrebbe ottenuto il consolidamento della propria posizione giuridica, senza necessità di attendere il riconoscimento del titolo estero (come meglio chiarito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota del 20 giugno 2025);

– dal momento che entrambi i ricorrenti hanno conseguito il TFA italiano nel giugno del 2024, essi hanno presentato nel mese di luglio 2025 all’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo istanza di attribuzione degli incarichi di ruolo precedentemente accantonati con la predetta disposizione dirigenziale del 13 dicembre 2023;

– senonchè l’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, con identiche note del 18 agosto 2025, ha riscontrato le predette istanze rilevando che il consolidamento di cui all’art. 7, comma 2 bis, della L. 29 luglio 204 n. 106 deve intendersi limitato al solo scioglimento della riserva nella posizione in GPS, e implicitamente ha negato l’attribuzione degli incarichi accantonati in ruolo;

– successivamente, con provvedimenti del 4 settembre 2025, il medesimo USR di Bergamo ha attribuito ai ricorrenti l’ennesimo incarico annuale, e quindi solo a tempo determinato, e non a tempo indeterminato come da precedente accantonamento.

1.3. Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno impugnato dinanzi a questo TAR gli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo da ultimo citati e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico motivo, con il quale hanno dedotto vizi di violazione di legge, con riferimento all’art. 7 comma 2 bis della L. 29 luglio 2025 n. 106 e all’art. 9 del D.M. 15 giugno 2023 n. 119, nonché vizi di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Secondo i ricorrenti, il conseguimento del TFA Italiano nel mese di giugno 2024 e la successiva entrata in vigore dell’art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, avrebbe consolidato la posizione da essi acquisita con il precedente titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento, e pertanto obbligherebbe l’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo ad attribuire ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 9 del DM 15 giugno 2024 n. 119, i posti in ruolo accantonati in loro favore con disposizione dirigenziale prot. 553 del 13 dicembre 2023.

1.4. Oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto all’attribuzione dell’incarico di ruolo su posti di sostegno nella provincia di Bergamo, ai sensi del citato art. 9 comma 4 del D.M. 119/2023.

1.5. In via cautelare, hanno chiesto l’adozione di una misura propulsiva che inviti l’amministrazione all’attribuzione dell’incarico di ruolo sin dal corrente anno scolastico 2025/2026, previa trasformazione del contratto a tempo determinato appena avviato in anno di prova ai fini dell’inserimento in ruolo; infatti, essendo l’anno scolastico appena avviato, ci sarebbe ancora la possibilità di effettuare il numero minimo di 180 giorni per l’anno di prova.

2. Svolgimento del processo.

2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile, successivamente integrato da relazione del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo sui fatti di causa, corredato della pertinente documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

2.2. All’udienza camerale del 18 febbraio 2026, presenti entrambe le parti, il Collegio ha rilevato d’ufficio, anche ai sensi dell’art. 73 ultimo comma c.p.a., la sussistenza di possibili profili di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del giudice ordinario), invitando le parti alla discussione; la difesa di parte ricorrente ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la difesa erariale ha aderito al rilievo d’ufficio. All’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite e presenti in udienza.

3. Decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

3.1. Premesso infatti che il rapporto di lavoro del docente (non universitario) rientra pacificamente nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, va notato che i principi generali sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato sono noti, e discendono direttamente dal combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 63 d. lgs. n. 165/2001; in forza di tali disposizioni – come interpretate da consolidata giurisprudenza – la giurisdizione su “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro” del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni è riservata al giudice ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001); quest’ultimo può adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati” (art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001); al giudice amministrativo sono invece riservate, in via residuale, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l’esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all’adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione; questi ultimi sono quegli atti che: definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. un., 08/07/2024, n.18653; TAR Brescia, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 153; TAR Brescia, sez. II, 30/01/2025, n. 61; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 08/04/2024, n.6758; T.A.R. Napoli, sez. IV, 17/04/2023, n. 2349).

3.3. Nel caso di specie, i ricorrenti, docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, impugnano i provvedimenti con cui con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha attribuito loro l’incarico annuale su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025-2026, anziché – come preteso dai ricorrenti – i posti in ruolo accantonati in loro favore con precedente disposizione dirigenziale. Non si tratta – osserva il Collegio – di provvedimenti afferenti ad una procedura concorsuale né di atti di macro-organizzazione, bensì di atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro incidenti su rapporti di pubblico impiego privatizzato, e come tali attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, alla stregua dei principi sopra richiamati.

3.4. In senso analogo, di recente, cfr. TAR Brescia, II, 12 gennaio 2026, n. 22.

4. Conclusioni.

4.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.

4.2. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda e la natura meramente processuale della presente sentenza.

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, II – sentenza 25.02.2026 n. 265

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