Premesso che
– il sig. Eugenio Falvo è titolare di concessione demaniale marittima n. 109/2007 avente ad oggetto un’area totale di mq. 6400 nel Comune di Gizzeria;
– con il ricorso meglio specificato in epigrafe, il sig. Eugenio Falvo e il sig. Francesco Bevilacqua hanno impugnato l’ordinanza n. 58 del 5 luglio 2022 del Comune di Gizzeria, limitatamente alla parte in cui viene ordinato “al sig. Falvo Eugenio [i]l pagamento dell’indennizzo per innovazione abusiva su area demaniale di 6.400 mq dell”indennità di 5.397,50 (doppio del canone stagionale minimo)” e “al sig. Bevilacqua Francesco[i]l pagamento dell”indennizzo per occupazione abusiva di 6.360 mq di area demaniale dell”indennità di 8.096,95 (triplo del canone stagionale minimo)”;
Rilevato che:
– all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, il Presidente di questa Sezione ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., un possibile profilo di difetto di giurisdizione dell’adito TAR, avvisando le parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
– quindi, a seguito di una breve discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
– secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell’immobile e non un rapporto di tipo amministrativo, anche quando il privato deteneva l’immobile in virtù di una concessione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 agosto 2022, n. 6780; TAR Umbria, sez. I, 12 marzo 2020, n. 160; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 maggio 2017, n. 11988);
– nel caso di specie, la controversia non riguarda la contestazione della legittimità dell’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’amministrazione, quanto, invece, l’esistenza o meno dei presupposti per la richiesta di indennizzo da parte del Comune di Gizzeria, ed è, pertanto, estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ha ad oggetto “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]”;
Ritenuto, in conclusione, che:
– il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
– nondimeno, la definizione in rito della controversia e la peculiarità del caso di specie giustificano la compensazione delle spese;
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 10.12.2025 n. 2092