Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di occupazione abusiva e giurisdizione del G.O.

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di occupazione abusiva e giurisdizione del G.O.

1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso l’ingiunzione di pagamento del canone per l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima già data in concessione al medesimo privato ad uso stagionale.

1.2. I fatti di causa possono esser così riepilogati:

– l’odierna società ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima n. 554/2007, per mq 2.665, in Fondachello, Comune di Mascali (CT) (Fg. 37, part. 596), allo scopo di installare una spiaggia attrezzata ad uso pubblico con pedana di accesso per portatori di handicap, con annesso punto ristoro adibito a bar-pizzeria-ristorante (uso stagionale);

– successivamente, la società ricorrente, con contratto del giorno 8 marzo 2022, ha locato alla società controinteressata il ramo di azienda necessario per l’esercizio della prefata attività balneare per la durata di due anni (2022 e 2023);

– in considerazione di ciò, la società ricorrente ha chiesto e ottenuto dall’Amministrazione competente l’autorizzazione ex art. 45-bis, cod. nav., sia per la stagione 2022 che per quella del 2023;

– al termine del contratto del 2023 la medesima società ha presentato istanza di destagionalizzazione, per il periodo dal 1° al 15 ottobre 2023, al fine di consentire alla ditta controinteressata di smontare la struttura e restituire l’area demaniale al pubblico uso, con provvedimento autorizzativo adottato dall’Amministrazione;

– a seguito di un controllo effettuato dall’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Riposto e dal Comando Polizia Locale di Mascali, tuttavia, veniva riscontrato, in via successiva, che l’area in questione non fosse stata interamente liberata come dichiarato, residuando alcuni plinti in calcestruzzo e due vasche di raccolta di reflui che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbero stati interrati dalla parte conduttrice, essendo affiorati in conseguenza delle piogge abbondanti fatte registrare in quel periodo, non essendo visibili in precedenza;

– all’esito del succitato sopralluogo, in data 20 dicembre 2023, le prefate Autorità hanno emesso una sanzione amministrativa ex l.n. 689/81 a carico di parte ricorrente per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 8 e 20 della concessione;

– a questo punto, la società ricorrente ha diffidato la ditta locataria a sgomberare interamente l’area demaniale in precedenza avuta in gestione e, non ottenendo riscontro, ha provveduto in proprio alla rimozione dei citati manufatti dando comunicazione il giorno 19 gennaio 2024 alla STA di Catania di aver completato i lavori;

– a seguito di tale comunicazione, la p.a. ha adottato l’ingiunzione di pagamento per canoni concessori non corrisposti dal 16 ottobre 2023 al 18 gennaio 2024, per effetto dell’occupazione abusiva dell’area demaniale in argomento, impugnata in questa sede processuale.

1.3. Venendo ai motivi di ricorso, parte ricorrente deduce, con un primo mezzo di impugnazione, il suo difetto di legittimazione passiva ai fini della corresponsione dei citati canoni che, secondo la tesi del privato, dovrebbero essere corrisposti dalla ditta controinteressata, posto che, nel caso in esame, non sussisterebbe alcun vincolo di solidarietà sul lato passivo dell’obbligazione tra società concessionaria e locataria, come invece paventato dall’Amministrazione resistente.

Col secondo motivo di gravame, poi, la società ricorrente contesta il quantum del corrispettivo chiesto dalla p.a. a titolo di canoni da occupazione abusiva di area demaniale, oltre a lamentare la violazione del principio del divieto di bis in idem, posto che per la medesima violazione (occupazione abusiva di territorio demaniale) sarebbe già stata comminata una sanzione amministrativa, come evidenziato nel riepilogo in fatto della vicenda.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che, in primo luogo, ha dato atto che una volta acquisita la definitività dell’invito di pagamento gravato in questa sede processuale, la medesima p.a. avrebbe provveduto ad emettere ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/2019 (n. 31422 del 9 maggio 2924), opposta dalla parte ricorrente nelle forme dell’art. 32, d.lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di Catania (r.g. n. 7256/2024).

Nel merito, ha chiesto il respingimento del gravame in quanto infondato.

3.1. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 è stato dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Sul punto, parte ricorrente ha insistito per la giurisdizione del g.a. citando un precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 1006/2014).

3.2. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Come dato avviso alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando l’odierna controversia nella sfera di cognizione del giudice ordinario.

4. In primo luogo, il Collegio deve rilevare l’inconferenza rispetto al caso in esame del precedente delle Sezioni Unite della Cassazione citato dalla parte ricorrente in udienza, essendosi il giudice della giurisdizione occupato, in quella specifica circostanza, del problema del riparto, in materia di concessioni demaniali, dei provvedimenti di affidamento a terzi ex art. 45-bis, del codice della navigazione.

Ora, è vero che nell’odierna controversia rileva, in via fattuale, che parte ricorrente abbia in precedenza ottenuto l’autorizzazione ex art- 45-bis, cod. nav., al fine di consentire alla società controinteressata di esercitare delle facoltà sui beni demaniali già avuti in concessione dalla società ricorrente, pattuite con apposito contratto di ramo di affitto di azienda, ma è altrettanto vero che il giudizio ruota attorno alla diversa questione della legittimità, o meno, dell’invito al pagamento per canoni concessori non corrisposti emesso dalla STA di Catania a gennaio 2024.

Su tale specifica res litigiosa le stesse Sezioni Unite della Cassazione, con precedente più attagliato alla fattispecie in esame e più recente, hanno piuttosto statuito come “Le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell’immobile e non un rapporto di tipo amministrativo, anche quando il privato deteneva l’immobile in virtù di una concessione” (Cass., Sez. Un., ordin. n. 11988 del 15 maggio 2017).

Medesime conclusioni sono state richiamate dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “La domanda di corresponsione di indennizzo ovvero di risarcimento del danno da occupazione abusiva, «nella previsione limitata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte delle leggi (Corte Cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), in sintonia con la giurisprudenza formatasi sulla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi (v., Sez. Un. n. 15217 del 2006; Sez. Un. n. 22661 del 2006; Sez. Un. n. 411 del 2007 e Sez. Un. n. 3046 del 2007) poiché si tratta di controversia contrassegnata da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e preteso concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8648/2024).

Ancora, “Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa si è già espressa sulla questione in esame, affermando il difetto di giurisdizione del G.A. a conoscere delle controversie sull’indennizzo ex art. 8 del d.l. n. 400/1993 (conv. con l. n. 494/1993). Ciò, innanzitutto perché l’indennizzo in parola non si colloca nell’ambito di un rapporto di concessione di beni demaniali: esso postula infatti sul piano logico-giuridico l’assenza di un titolo concessorio, essendo dovuto per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi; in secondo luogo, perché l’accertamento dei presupposti e la quantificazione dell’indennizzo non comportano esercizio di poteri autoritativi da parte della competente Amministrazione. Invero, il presupposto dell’indennizzo, a tenore del citato art. 8, è rappresentato dall’occupazione del demanio in assenza di un titolo concessorio e la sua misura è predeterminata dalla legge “in misura pari a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento”. L’attività di competenza dell’amministrazione è dunque di ricognizione della situazione materiale del demanio marittimo e di applicazione dei criteri di commisurazione dell’indennizzo stabiliti dalla legge (da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1836; cfr, Cons. Stato, sez. VII, 28 febbraio 2022, n. 1422; Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4421)” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 7955/2024).

Sul punto, anche questo T.A.R. si è espresso in maniera conforme statuendo come “Costituisce ius receptum il principio secondo cui le controversie concernenti le richieste di indennizzo per l’occupazione abusiva di un bene demaniale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative a un rapporto privatistico tra l’amministrazione pubblica e il privato avente ad oggetto la proprietà dell’immobile e non a un rapporto di tipo amministrativo (Tar Lazio – Roma, Sez. II, 24/1/2019, n. 909; Cons. Stato, Sez. V, 19/7/2018, n. 4383; Cass. Civ. SS.UU. 15/5/2017, n. 11988 e 31/7/2008, n. 20749; Cons. Stato, Sez. IV, 22/5/2012, n. 2948; Sez. VI, 16/2/2010, n. 874)” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 1635/2021).

5. In definitiva, l’odierna controversia riguarda questioni (corrispettivo da indebita occupazione di suolo demaniale) dove non residuano profili inerenti all’esercizio di potere pubblico da parte dell’Amministrazione sindacabili dal g.a., dovendo la controversia essere conosciuta dal giudice ordinario in quanto vertente su aspetti di natura patrimoniale, come peraltro stabilito dall’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]”.

6. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al summenzionato giudice nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a..

7. Le spese possono essere compensate tra le parti avuto riguardo all’esito della vicenda contenziosa.

TAR SICILIA – CATANIA, III – sentenza 30.10.2025 n. 3092

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