Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di istanza di riconoscimento della cittadinanza e diniego del Consolato Generale d’Italia in San Francisco, impugnazione in sede giudiziaria e giurisdizione del G.O.

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di istanza di riconoscimento della cittadinanza e diniego del Consolato Generale d’Italia in San Francisco, impugnazione in sede giudiziaria e giurisdizione del G.O.

Con il ricorso in epigrafe si impugna la nota del Consolato Generale d’Italia a Chicago concernente l’istanza di cittadinanza italiana iure sanguinis presentata dal ricorrente in quanto discendente da avo italiano.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito

Il ricorrente ha replicato con memoria conclusionale.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, con cui è stato costantemente ribadito che, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992, le ipotesi di acquisto (o riacquisto) della nazionalità italiana in virtù della nascita da cittadini emigrati all’estero non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell’amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo.

Pertanto le controversie sull’acquisto della cittadinanza iure sanguinis non sono proponibili davanti al giudice amministrativo, la cui giurisdizione è limitata all’impugnativa dei veri e propri provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione – adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno – ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto atti che costituiscono l’espressione di un potere discrezionale della p.a., che presuppone un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale a fronte dell’interesse privato dell’istante ad ottenere il conseguimento di uno status comportante la piena attribuzione dei diritti politici – e, come contropartita, il suo assoggettamento al dovere di difendere la Patria e contribuire al progresso socio economico della Nazione ai sensi degli artt. 52 e 53 Cost. – come ribadito anche da ultimo da questa Sezione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 7892/2022; 16879/2022; 194/2023; 12096/2023; 18037/2025; da ultimo, TAR Lazio, Sez. V bis, n. 23081 e 18037/2025; Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17161; cfr. 3.11.2016, n. 22271)

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto, peraltro, dell’espressa indicazione in calce all’atto impugnato, dell’autorità giudiziaria ordinaria quale autorità davanti alla quale ricorrere

TAR LAZIO – ROMA, V BIS – sentenza 24.02.2026 n. 3445

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live