Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di graduatorie provinciali permanenti definitive e attribuzione del punteggio per il servizio militare obbligatorio: sussiste la giurisdizione del GO

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di graduatorie provinciali permanenti definitive e attribuzione del punteggio per il servizio militare obbligatorio: sussiste la giurisdizione del GO

Con ricorso notificato tra il 23/10/2025 e il 19/11/2025 e depositato il 3/11/2025 l’esponente ha contestato la graduatoria, in epigrafe specificata, nella parte in cui avrebbe visto a lui attribuito il punteggio di 0,60 per il servizio militare obbligatorio, anziché il punteggio di 6 per anno intero (0,50 per ciascun mese).

Il ricorso è affidato a due motivi, che fanno leva:

1) sulla violazione dell’art. 20 della legge n. 958/86, dell’art. 62 della legge n. 312/1980, dell’art. 485, comma 7, d. lgs. n. 297/94, nonché, sulla nullità per violazione del giudicato formatosi su analoghe disposizioni regolamentari, in particolare, della sentenza del Consiglio di Stato n. 4343 del 2015;

2) sulla violazione di legge, la violazione del principio di uguaglianza e la violazione della legge primaria – legge 958/1986.

Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando eccezioni.

Più in dettaglio, il resistente ha riferito che:

– il ricorrente avrebbe in precedenza impugnato, unitamente ad altri, il bando avente ad oggetto “l’indizione e lo svolgimento per l’anno scolastico 2024-2025 – Graduatorie a.s. 2025- 2026 – dei concorsi per titoli, di cui all’art. 554 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola” (nella parte in cui avrebbe attribuito il punteggio di 0,60 al servizio di leva o al servizio civile sostitutivo), dinanzi al TAR Lazio, che, con ordinanza del 28/07/2025, n. 14903, avrebbe declinato la competenza “in ragione tanto del criterio della sede che degli effetti diretti”, in favore, per quanto qui d’interesse, del TAR Lombardia, sede di Milano;

– il giudizio sarebbe stato riassunto dinanzi alla Sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia, la quale, a sua volta, avrebbe declinato la propria competenza in favore del TAR Lombardia, sede di Milano, avuto riguardo alla natura dell’impugnativa in esame “che investe una clausola del bando di concorso adottato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e avente efficacia non limitata all’ambito territoriale della sezione staccata di Brescia, ma estesa all’intero territorio regionale”, non senza rimettere al competente TAR Lombardia, sede di Milano, la decisione «in caso di ulteriore riassunzione del processo da parte del ricorrente – anche in ordine alla tempestività della riassunzione a fronte del termine perentorio già assegnato dal TAR Lazio nella citata ordinanza»;

– decorso il termine perentorio per la riassunzione presso il TAR competente, l’esponente avrebbe quindi intentato il ricorso in epigrafe, apparentemente impugnatorio ma sostanzialmente rivolto avverso la graduatoria provinciale permanente del concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’ex area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, valevole per l’a.s. 2025/26, per la provincia di Brescia, riproponendo il contenuto del ricorso in precedenza proposto avverso il bando di concorso.

Sennonché, ha concluso il patrocinio medesimo, l’estinzione del giudizio impugnatorio in precedenza proposto contro il bando non potrebbe che condurre all’inammissibilità dell’azione qui riproposta contro la graduatoria, trattandosi ormai di controversia che, attingendo l’asserito corretto posizionamento dell’esponente nella graduatoria de qua, alla luce del punteggio sempre in tesi allo stesso spettante, rientrerebbe per pacifica giurisprudenza nella giurisdizione dell’AGO.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, presente l’avv. D. Iavarone, dell’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa indicazione alla parte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 del c.p.a., della possibilità di adottare una decisione in forma semplificata.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Indi, il Collegio deve, in via pregiudiziale, esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, come sopra sollevata da parte dell’Avvocatura erariale.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione è fondata.

Come affermato a più riprese dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento del ricorrente nelle graduatorie da utilizzare nel comparto scolastico, anche laddove, come nel caso in esame, «la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto» (così, Cass. Sez. Un. Ord. 23.01.2024, n. 2277, che poi aggiunge: «Se … la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»).

Tali conclusioni ben si attagliano al caso di specie, ove si contesta la graduatoria provinciale invocandosi, da parte ricorrente l’applicazione della normativa soprarichiamata, al fine di ottenere un diverso, maggiore punteggio da assegnare alla propria posizione, con conseguente miglioramento della relativa collocazione nella graduatoria medesima, senza attingere alcun atto amministrativo generale o normativo.

In siffatte evenienze, giova ribadire come la controversia sia senz’altro riconducibile alla giurisdizione dell’AGO (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Latina,15.01.2025, n. 24).

Ne discende, pertanto, che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto, con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie concreta e della natura in rito della decisione.

TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 19.12.2025 n. 4210

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