1. Con ricorso notificato in data 31.10.2025 e depositato in data 7.11.2025, il ricorrente, dirigente medico in servizio presso l’U.O.S.D. “Terapia del dolore” del Grande Ospedale Metropolitano «Bianchi – Melacrino – Morelli» (G.O.M.) di Reggio Calabria, ha premesso, in fatto, di aver partecipato alla procedura di selezione per l’attribuzione, ai sensi dell’art. 25 comma 3 C.C.N.L. Area Sanità triennio 2019/2021, dell’incarico quinquennale di Responsabile di «Struttura semplice dipartimentale “Terapia del dolore”» nell’ambito del Dipartimento chirurgico di Neuroscienze, di cui all’avviso interno, pubblicato sul sito aziendale in data 22 febbraio 2024.
1.1 Nonostante il completamento della fase di valutazione comparativa dei curricula dei candidati, l’amministrazione non provvedeva al completamento della procedura, all’uopo adducendo, a fronte dei plurimi solleciti del ricorrente (note del 24.09.2024, 18.04.2025, 12.07.2025), la necessità della preventiva definizione del procedimento relativo alla ripartizione delle quote dei fondi contrattuali da destinare al finanziamento di tutti i nuovi incarichi della Dirigenza dell’Area Sanità, da sottoporre alla successiva contrattazione integrativa aziendale.
2. Stante la perdurante inerzia, con il ricorso in esame, affidato a plurimi motivi di diritto, il dott. Moschella, premessa l’asserita giurisdizione del giudice amministrativo sulla res controversa, ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a., ha chiesto al Tribunale di:
– accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria;
– per l’effetto, ordinare al predetto Ospedale di provvedere al conferimento dell’incarico quinquennale di Responsabile di «Struttura semplice dipartimentale “Terapia del Dolore”» presso il Dipartimento neuroscienze, e di affidarlo al primo candidato in graduatoria, concludendo il procedimento con provvedimento espresso;
– fissare il termine per provvedere, nominando fin d’ora, in caso di inosservanza, il commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione.
– ove dovesse emergere dagli atti che il ricorrente è primo in graduatoria, accertare la fondatezza della pretesa e, stante la ritenuta natura vincolata del potere del Commissario straordinario, provvedere di conseguenza.
3. Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, costituitosi in giudizio in data 19.12.2025, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. In subordine, ha dedotto la cessazione della materia del contendere poiché, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 1583 del 18.12.2025, versata in atti, a definizione della procedura di cui all’avviso interno del 22.02.2024, al dott. Moschella è stato conferito l’incarico quinquennale, a tempo pieno, di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale “Terapia del Dolore”.
4. In occasione della camera di consiglio del 9 gennaio 2026, la difesa dell’amministrazione ha reiterato le eccezioni e le difese articolate in sede di costituzione. Il procuratore di parte ricorrente ha replicato in ordine all’eccepita inammissibilità del ricorso, concludendo nel senso della giurisdizione amministrativa, previa richiesta di un rinvio, finalizzato alla produzione di documentazione, che, a suo avviso, disvelerebbe la natura concorsuale della selezione comparativa avviata dall’Ospedale. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, rileva il Collegio come la documentazione complessivamente versata agli atti del giudizio consente di scrutinare l’eccezione formulata dalla difesa dell’Ospedale, secondo cui la res controversa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Da qui il sostanziale rigetto della richiesta di rinvio formulata dalla difesa di parte ricorrente.
6. L’eccezione in parola è fondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
7. L’apprezzamento della giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo all’odierna controversia, passa dalla preliminare ricognizione di quelle che sono le caratteristiche salienti della procedura selettiva, di natura comparativa, indetta dal G.O.M. di Reggio Calabria, avuto riguardo alla quale parte ricorrente ha dedotto un contegno inerte, erroneamente ritenuto scrutinabile da questo Tribunale, ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a.
8. In attuazione della deliberazione n. 104 del 19.02.2024, il predetto G.O.M., giusto atto di indizione pubblicato sul sito aziendale in data 22.02.2024 (cd. “avviso interno”), ha avviato una selezione, per soli titoli, riservata a tutti Dirigenti Medici dipendenti in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno, specializzati in Anestesia e Rianimazione (cfr. avviso interno, in atti).
Tale procedura selettiva – la quale, prevede una valutazione comparativa dei curricula, previa definizione ex ante dei relativi criteri di valutazione – è stata indetta dall’Ospedale, previo richiamo, in sede di avviso interno, all’art. 23 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019/2021, ed è funzionale all’assegnazione di un incarico dirigenziale diverso dalla direzione di Struttura Complessa ossia l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale “Terapia del Dolore”.
Soccorrono, a tale proposito, le disposizioni normative e contrattuali (queste ultime espressamente richiamate nell’avviso) appresso indicate:
– art. 15 comma 1 D.lgs. n. 502/92, secondo cui: «Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.
– art. 15 comma 7-quater D.lgs. n. 502/92, secondo cui «L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché’ il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale»;
– il sopra citato art. 23 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019/2021, rubricato Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa – Criteri e procedure, a norma del quale, per quanto di interesse:
a) «Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. e) (Confronto aziendale), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali» (comma 3);
b) «Per il conferimento degli incarichi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 comma 2, primo alinea (Tipologie di incarico) si procede con l’emissione di avviso di selezione interna nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di trasparenza e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 10» (comma 9):
c) «Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente su proposta:
[…]
b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l’incarico di struttura semplice o di altissima professionalità a valenza dipartimentale o distrettuale».
9. Trattasi, quindi, di una procedura selettiva che:
– è riservata ai Dirigenti Medici dipendenti ed in servizio rispetto alla Struttura Ospedaliera che l’ha bandita, con esclusione, quindi, di una partecipazione di soggetti “esterni”;
– non è caratterizzata da prove concorsuali, essendo basata sulla mera valutazione dei titoli e della pregressa esperienza professionale;
– non determina passaggi verticali, ovvero la progressione in un’area o fascia superiore rispetto a quella di appartenenza, trattandosi piuttosto del mero conferimento di un temporaneo incarico dirigenziale, che accede al contratto di lavoro del Dirigente Medico “incaricato”, ovvero al contratto di lavoro di un soggetto che ha avuto ingresso nella dirigenza sanitaria, previo superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami (cfr. comma 7 dell’art. 15 D.lgs. n. 502/92).
Siffatte caratteristiche, complessivamente considerate, depongono, ad avviso del Collegio, per l’assenza di una procedura di natura “concorsuale”, trattandosi, lo si ribadisce, del mero conferimento di un incarico dirigenziale, del tutto temporaneo.
9.1 Tale natura non concorsuale non può dirsi contraddetta dalla previsione ex ante dei criteri sottesi alla valutazione comparativa, a valle della quale segue la proposta di nomina, indirizzata al Direttore Generale, di un unico candidato “vincitore”. Trattasi, invero, di criteri di valutazione dei candidati e di modalità di individuazione del “migliore”, funzionali, in via immediata e diretta, a garantire quei principi di trasparenza ed imparzialità che la pubblica amministrazione è sempre tenuta a rispettare anche quando, come nel caso in esame, agisce nella veste di datore di lavoro privato (cfr. in tale senso, tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, n. 25045, in tema di concorsi interni “banditi” dall’amministrazione).
10. Vertendosi, quindi, in tema assegnazione di un mero incarico dirigenziale, di natura transitoria, in favore di un Dirigente medico, ovvero di un soggetto già “assunto” nel ruolo della dirigenza medica mediante concorso pubblico, ai sensi dell’art. 15, comma 7, primo periodo D.lgs. n. 502/92, tutte le controversie inerenti lo svolgimento – e, quindi, anche la mancata conclusione – della procedura selettiva funzionale alla relativa assegnazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò a mente dell’art. 63 comma 1 D.lgs. n.165/2001, secondo cui «Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, […] incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti».
Del resto, l’art. 63 comma 4 citato D.lgs. devolve alla giurisdizione del g.a. soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni mentre, nel caso in esame, come sopra evidenziato, il Dirigente medico “incaricato” è già stato assunto.
11. È noto al Collegio il contrasto interpretativo in tema di giurisdizione, recentemente devoluto all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., giusta ordinanza del TAR Liguria, n. 234/2025, richiamata pure dal ricorrente nella premessa svolta per affermare e sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo. Tuttavia, siffatto contrasto riguarda esclusivamente le procedure funzionali al conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Sanitaria Complessa, essendo originato dalla riforma dell’art. 15 comma 7 bis d. lgs. 1992 n. 502, ad opera dell’articolo 20, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118 e non anche le procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali di Struttura Semplice, quale quella in esame, per le quali deve ritenersi sussistente, sulla scorta di quanto sopra esaminato, la giurisdizione del g.o.
12. Tanto premesso, il ricorso è, dunque, inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2 c.p.a., se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.
13. Le spese di giudizio, tenuto conto della natura della res controversa e dei recenti contrasti interpretativi in essere, possono essere integralmente compensate tra le parti.
TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 05.02.2026 n. 84