Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di assunzione per chiamata diretta alle dipendenze dell’Ente regionale e giurisdizione del G.O.

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di assunzione per chiamata diretta alle dipendenze dell’Ente regionale e giurisdizione del G.O.

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.

Il presente ricorso verte sul rigetto dell’istanza di assunzione della ricorrente, ex art. 118, L.R. n.3/2024, quale figlia unica di vittima di femminicidio.

Dando seguito all’avviso reso in udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Con l’art. 118 (rubricato: “Disposizione in materia di tutela delle donne vittime di violenza”) della L.R. 31.01.2024 n. 3, come dapprima sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2025, n. 8 e poi modificato dall’art. 11, comma 1, L.R. 26 giugno 2025, n. 28, il legislatore siciliano ha testualmente previsto: “Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all’articolo 583- quinquies del codice penale sia ai figli delle vittime di femminicidio in numero non superiore a uno. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per fatti avvenuti entro i confini del territorio della Regione anche prima della data di entrata in vigore della presente legge in danno di cittadini italiani residenti in Sicilia ovvero di cittadini stranieri che abbiano maturato i requisiti per l’acquisizione della cittadinanza italiana al momento dell’evento criminoso ed esclusivamente per le assunzioni presso l’Amministrazione regionale nei limiti delle risorse assunzionali disponibili”.

A sua volta, il richiamato art. 4, commi 1 e 3, della L.R. 13.09.1999 n. 20, recita: “1. L’Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni. (…) 3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1, 15, 16, 17”.

L’art. 118 della L.R. 31.01.2024 n. 3, nel delineare il diritto all’assunzione per chiamata diretta nei ruoli della Regione delle donne vittime di violenza e dei figli delle vittime di femminicidio, richiama dunque l’art. 4, l.r. n. 20/1999, commi 1 e 3, ancorando il riconoscimento del beneficio di legge ai rigorosi presupposti applicativi ivi indicati. La norma precisa altresì che le assunzioni presso l’Amministrazione regionale saranno disposte “nei limiti delle risorse assunzionali disponibili” e, per quanto riguarda i figli delle vittime di femminicidio, “in numero non superiore a uno”.

La Sezione II di questo Tribunale ha già avuto occasione di precisare, con riguardo alle vittime di mafia e ai loro familiari, che il visto art. 4, L.R. n. 20/1999 è chiaro «nel sottrarre ad una valutazione di carattere discrezionale l’attribuzione del beneficio, laddove prevede che l’Amministrazione regionale e gli altri enti indicati “sono tenuti, a richiesta, ad assumere” i soggetti indicati dalla disposizione (vittima superstite, coniuge superstite, orfani, genitori), oltre ai soggetti indicati al comma 2 (in questo senso, C.G.A. pareri n. 308 del 16 novembre 2020, n. 187 del 25 giugno 2020)» (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 23; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 30 luglio 2021, n. 2388; ibidem, 28 luglio 2021, n. 2375).

Al riguardo, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento assunto, in materia, dalla giurisprudenza di questo Tribunale e dalla giurisprudenza consultiva del CGARS, che qualifica la posizione giuridica soggettiva discendente dalla ricordata disposizione in termini di diritto soggettivo (cfr. C.G.A.R.S., sez. riun., 16 novembre 2020, n. 308).

Nella stessa linea interpretativa si pone anche il T.A.R. Catania, avendo ripetutamente affermato che, in caso di ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento formatosi su una domanda di assunzione in servizio nominativa, diretta ad un Comune da un orfano di genitore vittima della mafia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il richiedente ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere l’assunzione rivendicata, tutelabile ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lg. n. 165/2001, innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (cfr., tra tante, sentenza sez. IV, 09/06/2016, n. 1550).

Gli stessi approdi interpretativi, a parere del Collegio, non possono che valere rispetto alla richiesta di assunzione per chiamata diretta delle donne vittime di violenza di genere o dei loro figli, atteso che, come visto, l’art. 118, L.R. n. 3/2024 mutua proprio dall’art. 4, L.R. n. 20/1999 i relativi presupposti applicativi, declinandoli addirittura in maniera più restrittiva nel precisare che le assunzioni presso l’Amministrazione regionale sono disposte “nei limiti delle risorse assunzionali disponibili” (nel senso che sarà appresso precisato) e, per quanto riguarda i figli delle vittime di femminicidio, “in numero non superiore a uno”.

Si tratta anche qui, come nell’ipotesi prevista dal primo e terzo comma dell’art. 4, L.R. n. 20/1999, di un’attività priva di qualunque valutazione di tipo discrezionale, atteso che le riferite Amministrazioni, al ricorrere dei presupposti di legge, sono comunque tenute all’assunzione dei richiedenti, anche in soprannumero (come è reso manifesto dal rinvio al comma 3 dell’art. 4, L.R. n. 20/1999 che prevede tale eventualità), titolari pertanto di una situazione giuridica di diritto soggettivo. Né l’inciso finale di cui all’art. 118, L.R. n. 3/2024 “nei limiti delle risorse assunzionali disponibili” vale a degradare ad interesse legittimo la situazione giuridica soggettiva dell’avente diritto, dal momento che tale inciso – lungi dal conferire all’Amministrazione procedente un potere di apprezzamento discrezionale nel procedere all’assunzione del richiedente al ricorrere delle condizioni tassativamente indicate dalla legge – richiama in realtà e più semplicemente la nozione di capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni, da intendere quale capacità delle amministrazioni di assumere nuovi dipendenti nell’ambito dei limiti di spesa per il personale consentiti dalle leggi di stabilità, la cui cogenza e inderogabilità vengono espressamente confermate nel settore specifico delle assunzioni di cui trattasi.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente, ex art. 11, comma 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della costituzione meramente formale dell’Amministrazione regionale resistente e del rilievo ufficioso dell’inammissibilità.

TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 28.11.2025 n. 2642

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