come eccepito nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm. il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
sono, invero, ricompresi nell’ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), come delimitata dall’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’Amministrazione “in materia di acque pubbliche” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 4/02/2024, n. 4061);
la norma attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado nell’ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (Cassazione civile sez. un., 5 febbraio 2020, n.2710; Cassazione civile, Sezioni Unite, 31 luglio 2017, n. 18976);
la giurisdizione del Tribunale superiore è affermata dalla giurisprudenza non solo quando l’atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente – e non soltanto in via occasionale – sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25 ottobre 2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali;
in applicazione di questo principio, è stata affermata, in particolare, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulle controversie aventi ad oggetto l’osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile sez. un., 22/04/2022, n.12962);
con l’ordinanza impugnata il Comune di Lodi Vecchio ha ordinato al ricorrente la rimozione di paratie installate nell’alveo e sulle sponde della Roggia Balzarina – corso d’acqua appartenente al demanio idrico – che non sono state autorizzate dall’Autorità idraulica competente, che “interferiscono con il regolare deflusso delle acque, con potenziali rischi idraulici e ambientali, considerata la funzione di recapito e smaltimento delle portate pluviali della roggia” e che violano le norme in materia di polizia di idrica;
l’atto ha una indubbia incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche;
da queste ragioni consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come previsto dall’art. 11 cod.proc.amm.;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale e del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 10.10.2025 n. 3251