Giurisdizione e competenza – Controversie in ambito sanitario relative all’ attribuzione dell’incarico di direzione di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) e giurisdizione del GA

Giurisdizione e competenza – Controversie in ambito sanitario relative all’ attribuzione dell’incarico di direzione di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) e giurisdizione del GA

1. Con bando n. 71037/2024, pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 87 del 28.6.2024, l’U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale ha indetto una selezione per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di chirurgia di Portogruaro (VE). In risposta all’avviso hanno presentato la propria candidatura, tra gli altri, i dottori Mario Sorrentino e Giulio Aniello Santoro, che all’esito dell’analisi comparativa dei rispettivi curricula oltreché del colloquio individuale sono stati giudicati entrambi idonei a ricoprire l’incarico, e si sono visti attribuire dalla Commissione Esaminatrice un totale (rispettivamente) di 70,500 e 57,000 punti su un complessivo di 80 pt. disponibili. Con delibera del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 1054 del 6.11.2024 è stata poi approvata la graduatoria di merito, che ha visto il candidato Mario Sorrentino in prima posizione seguito dal dott. Giulio Aniello Santoro. Per l’effetto, con nota prot. n. 64700/G del 14.11.2024 l’Azienda ha comunicato al dott. Sorrentino la volontà di conferirgli l’incarico. Sennonché, con successiva nota del 16.12.2024, il dott. Sorrentino ha fatto sapere di non essere disponibile all’assunzione. E l’U.L.S.S., permanendo l’esigenza di coprire il posto vacante che non si è ritenuto di poter attribuire al secondo graduato, con un secondo avviso pubblico attuativo della deliberazione n. 155 del 19.2.2025, pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 29 del 28.2.2025, ha indetto una nuova selezione per il conferimento del medesimo incarico.

2. Avverso gli atti della nuova selezione è insorto il dott. Santoro promuovendo il ricorso introduttivo dell’odierna controversia, che, previa istanza cautelare, anche monocratica, è stato affidato a tre motivi così intitolati “I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà manifesta ed illogicità. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta; III. Eccesso di potere per sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa. Divieto di aggravio procedimentale. Difetto di motivazione”. Premessa la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle procedure di conferimento degli incarichi di direttore di unità complessa, come quella in esame, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti di indizione del nuovo concorso essenzialmente a causa dell’omessa utilizzazione della precedente graduatoria, da ritenersi valida ed efficace oltreché pienamente utilizzabile in ragione del rifiuto del primo graduato, circostanza che in tesi aprirebbe naturalmente la via al soggetto che lo segue in graduatoria. E questo anche per ragioni di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa, che verrebbero disattese nel momento in cui, a così poca distanza di tempo l’una dall’altra, l’Azienda abbia bandito due procedure per il conferimento dello stesso incarico pur avendo già un soggetto astrattamente idoneo cui attribuirlo. Motivo per cui l’Amministrazione, anche in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 14/2011, avrebbe dovuto giustificare la scelta di una nuova selezione rispetto a quella dell’utilizzazione della graduatoria in essere. Il ricorrente ha pertanto concluso per la sua nomina a direttore dell’U.O.C. di chirurgia di Portogruaro quale candidato con il miglior punteggio all’esito dell’originaria procedura selettiva e, in via subordinata, affinché l’Amministrazione sia tenuta a rivalutare l’utilizzo della graduatoria esistente ai fini del conferimento a sé medesimo dell’incarico.

3. Con decreto presidenziale n. 103 del 15.3.2025 il Tribunale ha sospeso in via monocratica gli atti impugnati, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 3.4.2025.

4. Si è costituita in giudizio l’U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, eccependo in primis l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, che in tesi non sarebbe competente a sindacare atti organizzativi aventi natura privatistica né pretese allo scorrimento della graduatoria, ovvero riguardanti un conferimento di incarico dirigenziale avente carattere fiduciario, in questo senso dovendosi riconoscere prevalenza alla fase di valutazione dei curricula dei candidati sul momento comparativo e concorsuale della selezione. Nel merito, la difesa dell’Azienda ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto i provvedimenti impugnati avrebbero correttamente applicato la normativa vigente, la quale imporrebbe di procedere alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, vale a dire il dott. Sorrentino, pure vietando gli scorrimenti nel caso in cui l’Amministrazione abbia espressamente escluso di volervi procedere, come avvenuto in occasione del primo bando. La scelta del secondo graduato contrasterebbe con la complessità dell’incarico e con l’infungibilità dei candidati. E alla graduatoria non sarebbero applicabili le norme sull’efficacia della graduatoria riguardanti l’accesso ai concorsi pubblici, trattandosi qui di atti privati e in particolare di un incarico dirigenziale. Il nuovo concorso sarebbe infine giustificato dall’esigenza di individuare il miglior candidato, non assumendo rilievo i principi di buona amministrazione in presenza di atti sostanzialmente privatistici e in ogni caso essendo rispondente al pubblico interesse la scelta aziendale di assegnare l’incarico al più meritevole.

5. Con ordinanza cautelare n. 126 del 4.4.2025 il Tribunale ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati al fine del loro riesame.

6. L’U.L.S.S. si è rideterminata con deliberazione del D.G. n. 448 del 7.5.2025, confermando la volontà di non avvalersi della graduatoria approvata con deliberazione del D.G. n. 1054/2024 e ribadendo l’intenzione di dar seguito alla nuova selezione già bandita con l’avviso di cui alla deliberazione n. 155/2025.

7. All’udienza camerale dell’8.5.2025 la causa veniva rinviata alla camera di consiglio del 22.5.2025, al fine di consentire al ricorrente ogni valutazione sulla opportunità di impugnare il provvedimento di riesame citato nel punto che precede.

8. Il ricorrente ha quindi notificato motivi aggiunti, corredati da un’ulteriore istanza cautelare e affidati a due articolate censure così epigrafate “I. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per illegittimità manifesta. Ingiustizia manifesta ed abnormità del provvedimento. Irragionevolezza per contrasto con l’ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. Venezia; II. Violazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria su un aspetto centrale: mancata esplicitazione delle ragioni circa la preferenza della procedura concorsuale in luogo dello scorrimento della preesistente graduatoria”. Anche il nuovo provvedimento rivalutativo sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, mancando di recare compiute giustificazioni della scelta di indire una nuova selezione al posto di avvalersi della graduatoria già esistente. Non sarebbe dirimente il richiamo della normativa vigente (id est l’art. 15, comma 7° bis, del D.Lgs. n. 502/1992), dalla quale non discenderebbe un vincolo di conferimento dell’incarico al solo soggetto primo graduato quando questi non voglia o non possa accettare l’incarico ed esistano altri soggetti parimenti idonei all’esercizio delle funzioni richieste. E nel caso di specie non si tratterebbe nemmeno di sostituire un dirigente dimissionario o decaduto dall’incaricato, ma semplicemente di constatare l’indisponibilità del primo classificato facendo poi ricadere la scelta sul soggetto che lo segue in graduatoria. Motivo per cui cadrebbe pure l’altra ragione asseritamente ostativa al conferimento dell’incarico al ricorrente, vale a dire l’espressa esclusione, da parte dell’U.L.S.S. nel primo bando, della volontà di scorrimento della graduatoria. Inoltre il conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa complessa, dando vita ad una procedura a tutti gli effetti concorsuale, comporterebbe l’applicazione dei principi che governano i concorsi, tra i quali anche lo scorrimento delle graduatorie. Scorrimento che tanto più si imporrebbe per ragioni di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa, le quali sconsiglierebbero di bandire nuove selezioni in presenza di graduatorie valide ed efficaci per la copertura del medesimo posto messo a concorso.

9. Con decreto presidenziale n. 201 del 16.5.2025 il Tribunale ha chiesto all’Azienda Sanitaria dei chiarimenti sullo stato della procedura di conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia Portogruaro, forniti con il deposito documentale del 21.5.2025 dal quale è emerso che la procedura è stata sospesa nelle more della definizione del giudizio, con attribuzione dell’incarico ad un direttore facente funzioni.

10. Nel frattempo l’udienza di sospensiva già fissata per il 22.5.2025 veniva differita al 19.6.2025, in mancanza dei termini per la trattazione della domanda cautelare proposta a corredo dei motivi aggiunti.

11. L’U.L.S.S. ha indi dimesso un’ulteriore memoria difensiva con la quale, ribadita la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo, ha anzitutto messo in discussione la conformità all’originale della copia della delibera n. 448/2025 depositata in giudizio dal ricorrente, oltretutto contenente interpolazioni recanti espressioni offensive e sconvenienti delle quali è stata chiesta l’espunzione con condanna ad una somma di denaro, a titolo di risarcimento danno, ai sensi dell’articolo 89 del cod. proc. civ. In via gradata l’Azienda ha poi rilevato la portata innovativa del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, pur confermativo della decisione di non scorrere la graduatoria, chiarendone il contenuto a fronte dei rilievi del ricorrente. È stata poi dedotta l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti nella parte diretta ad ampliare il thema decidendum alla delibera del D.G. n. 155/2025, comunque confluita nella delibera n. 448/2025, e in ogni caso la loro infondatezza sul principale assunto per cui l’Amministrazione avrebbe correttamente applicato l’art. 15, comma 7°, del D.Lgs. n. 502/1992, come risultante dalla ultima novella legislativa, che imporrebbe il conferimento dell’incarico solo ed esclusivamente all’unico migliore tra i candidati, vale a dire colui che ha ottenuto il punteggio maggiore. Tale opzione legislativa consentirebbe di garantire al meglio la salute pubblica, valore certamente prevalente su quelli finanziari declamati dal ricorrente.

12. Con ordinanza cautelare n. 1016 del 20.6.2025 il Collegio, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, del cod. proc. amm., ha fissato l’udienza pubblica del 27.11.2025 per la trattazione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, onerando il ricorrente della sostituzione del documento non conforme all’originale e riservando al definitivo la pronuncia sulle spese del giudizio e sull’istanza risarcitoria ex art. 89 del cod. proc. amm..

13. Nell’approssimarsi della detta udienza pubblica entrambe le parti si sono scambiate le memorie conclusionali e di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni di rito e nel merito.

14. All’esito della pubblica discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

15. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, per quanto di ragione, nei sensi e limiti di seguito precisati.

16. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere la controversia in esame, in ragione della natura di interesse legittimo della situazione oggetto di tutela e ai sensi dell’art. 63, comma 4°, del D.Lgs. n. 165/2001.

Come accennato in precedenza, con il ricorso introduttivo del giudizio il dott. Santoro ha impugnato la delibera del D.G. dell’U.L.S.S. di indizione di una nuova selezione per il conferimento dell’incarico di direttore dell’u.o.c. di chirurgia di Portogruaro, avversando anche il relativo bando e una nota con la quale l’Azienda Sanitaria ha dato riscontro negativo alla pretesa del ricorrente di essere incaricato del ruolo di cui si discute in forza della graduatoria approvata con deliberazione del D.G. n. 1054/2024. Mentre i motivi aggiunti contestano la determinazione assunta dall’Amministrazione a seguito della sospensione cautelare degli atti originariamente impugnati, determinazione che è risultata confermativa sia della volontà di non avvalersi della graduatoria in essere e sia dell’intenzione di indire la nuova selezione già bandita con l’avviso di cui alla deliberazione n. 155/2025.

Ora, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure selettive nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo chiarito che “… la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione. Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura (nella specie, quella del concorso interno) anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al Giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (v. le sentenze di queste S.U. 6.5.13 n. 10404, 9.2.11 n. 3170, 16.11.09 n. 24185 e 18.6.08 n. 16527). In definitiva, allorquando la controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’Amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al Giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost.” (vd. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 26272/2016, e le altre pronunce ivi richiamate).

È quest’ultimo il caso di specie, dal momento che l’odierno ricorrente, invocando il diritto ad essere chiamato in virtù della graduatoria in essere, ne asserisce l’esistenza quale effetto necessariamente conseguente alla rimozione della decisione di indizione del nuovo concorso, chiedendone la relativa tutela a fronte dell’esercizio del potere amministrativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

Tale tutela viene accordata dal Giudice amministrativo ai sensi della previsione generale dell’art. 7 del cod. proc. amm., ma anche perché lo dispone l’art. 63, comma 4°, del d.P.R. n. 165 del 2001, secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni […]”. A quest’ultimo proposito il Tribunale rileva che a seguito delle modifiche recate, dall’art. 20 della L. n. 118/2022, all’art. 15, comma 7° bis del D.Lgs. n. 502/1992, è venuto meno il carattere fiduciario del conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa e la procedura è stata attratta al modello concorsuale, con conseguente applicazione del citato art. 63, comma 4°, del D.Lgs. n. 165/2001. Nella fattispecie in considerazione, come ricorda la stessa difesa dell’Azienda, la selezione è stata condotta da un’apposita Commissione, che ai sensi dell’art. 8 del (primo) bando ha proceduto all’analisi comparativa dei curricula dei candidati (titoli professionali posseduti, necessarie competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profilo ricercato) sulla base di criteri predeterminati e ad un successivo colloquio individuale, stilando una graduatoria finale.

Si tratta dunque di una selezione evidentemente concorsuale.

Sul punto il Collegio condivide le conclusioni della più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello, che ha statuito che la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di unità complesse in ambito sanitario, quando è condotta mediante avviso pubblico che prevede la formazione di una graduatoria vincolante dei candidati e la valutazione comparativa basata su criteri predeterminati, rientra nelle ipotesi di procedure concorsuali, per le quali è competente il Giudice amministrativo ai sensi del citato art. 63, prevalendo la causa petendi della contestazione della procedura concorsuale sulla mera circostanza della natura dirigenziale del conferimento dell’incarico. In particolare, è stato messo in evidenza come a seguito della novella legislativa il precedente momento dominante ispirato ad una logica esclusivamente fiduciaria sia venuto meno, per dare spazio all’aspetto della valutazione concorrente dei candidati, ritenuto oramai come l’elemento centrale della selezione (in questo senso vd. C.d.S., sez. III, 30 aprile 2025, n. 3684, che richiama le sentenze n. 578/2025 e n. 8344/2024. Cfr. altresì, da ultimo, l’ordinanza del C.d.S., sez. III, n. 3879/2025).

Tanto basta a radicare la giurisdizione del Tribunale e in pari tempo a smentire le eccezioni della resistente. Intanto quella che per fondare la giurisdizione del G.O. fa leva sul petitum sostanziale del giudizio, che per l’Amministrazione si limiterebbe alla richiesta di accertamento del diritto all’esatto collocamento nella graduatoria ovvero allo scorrimento della stessa. Viceversa, come chiarito in precedenza, esso investe più a monte la correttezza delle scelte discrezionali operate dall’Amministrazione nel senso di provvedere alla copertura del posto vacante mediante indizione di una nuova procedura concorsuale per la stessa figura dirigenziale anziché mediante l’utilizzazione della graduatoria precedente. Non è fondata nemmeno la tesi che si appunta sulla natura privatistica degli atti organizzativi dell’Azienda Sanitaria, asseritamente discendente dalla sua autonomia imprenditoriale, perché in realtà qui non viene in discussione la gestione del rapporto di lavoro ma in primis la correttezza di una scelta macro organizzativa attinente alla modalità di conferimento della titolarità dell’incarico in questione, scelta che l’Azienda Sanitaria ha posto in essere nell’esercizio dei poteri pubblicistici di cui all’art. 2, comma 1°, del D.Lgs. n. 165/2001.

17. Ancora in via preliminare va poi rigettata l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti nella parte tesa ad impugnare “tardivamente” la deliberazione del D.G. n. 155/2025. Secondo l’Amministrazione si tratterebbe di un atto regolarmente pubblicato nell’albo pretorio, motivo per cui il ricorrente lo avrebbe dovuto conoscere e pure contestare nei termini di rito a decorrere dall’11.03.2025, data di scadenza della pubblicazione.

L’eccezione è infondata perché non tiene conto del fatto che il provvedimento è stato in realtà già contestato in fase introduttiva del giudizio, mediante un ricorso notificato il 14.3.2025 vale a dire nei termini di rito del giudizio amministrativo. I motivi aggiunti reiterano la medesima contestazione già contenuta nell’impugnativa originaria, rilevando che né la delibera n. 488/2025, di “rivalutazione” delle decisioni impugnate in fase introduttiva, nè per l’appunto la precedente delibera n. 155/2025 e il nuovo avviso pubblico di indizione del nuovo concorso, contengono una motivazione idonea ad illustrare le ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero l’indizione del nuovo concorso pur in presenza di una graduatoria di soggetti idonei all’incarico (si raffronti il primo motivo aggiunto, pagg. 8 e ss., con il terzo mezzo del ricorso introduttivo del giudizio, pagg. 17, 18 e 19).

Da qui il rigetto dell’eccezione.

18. Sempre in via preliminare il Tribunale non condivide l’eccezione di improcedibilità delle impugnative per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, che la difesa dell’Azienda ha formulato valorizzando l’accettazione, da parte del dott. Santoro, dell’incarico di responsabile dell’unità operativa di proctologia e pelviperineologia presso la struttura sanitaria privata “Humanitas Gavezzani”. Da questa circostanza, documentata agli atti del giudizio, discenderebbe la rinuncia del ricorrente alla carriera nel servizio sanitario pubblico e dunque la mancanza di interesse a coltivare il presente giudizio.

Tuttavia al contrario valgono le dichiarazioni dello stesso ricorrente, che a mezzo del suo legale, sia nella memoria di replica che all’udienza pubblica, ha invece declinato la permanenza del suo principale interesse all’annullamento degli atti in epigrafe ai fini della nomina a direttore della u.o.c. di chirurgia presso l’Azienda resistente. Incarico, quest’ultimo, che ad oggi non risulta ancora conferito stabilmente, essendo la relativa procedura di affidamento sospesa nelle more della decisione del presente giudizio, e che il ricorrente si promette di conseguire assumendo l’ingresso nel sistema pubblico una valenza prioritaria rispetto all’assunzione nel privato.

Resta dunque intatto l’interesse alla decisione sia del ricorso che dei motivi aggiunti, e questo a prescindere dagli eventuali profili risarcitori che pure il ricorrente ha invocato per dimostrare l’attualità del suo interesse ad agire.

19. Invece il Collegio conviene con la difesa dell’U.L.S.S. sul punto che la deliberazione n. 448/2025 ha natura confermativa della precedente decisione di non affidare l’incarico di cui si tratta al ricorrente e per l’effetto di bandire una nuova selezione per la copertura del medesimo profilo funzionale. Si tratta infatti di un provvedimento con il quale l’Azienda, attraverso un più articolato percorso argomentativo, ha specificato le ragioni che l’hanno indotta e la inducono a non avvalersi della graduatoria in essere, e questo pure assolvendo all’esigenza propulsiva, valorizzata dal Tribunale in sede cautelare, di rivalutare la richiesta di scorrimento della graduatoria del 24.10.2024 tenendo conto della natura concorsuale della procedura selettiva precedentemente indetta e della perdurante efficacia della graduatoria stilata al suo esito.

Dunque permane vivo l’interesse del ricorrente alla decisione sia del ricorso introduttivo che dei successivi motivi aggiunti.

20. Da ultimo il Collegio deve solo dare atto al ricorrente di aver provveduto, con il deposito documentale del 16.6.2025, a sostituire il documento dimesso in giudizio il 15.5.2025 come allegato n. 2 del p.a.t. (corrispondente al doc. n. 1), vale a dire la delibera n. 448/2025, con quello corrispondente all’originale, tanto in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1016/2025.

21. Ciò statuito, è fondata la censura di violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992. Si tratta di doglianza comune alle due impugnative oggetto di esame, che per tale ragione consente una trattazione unitaria di entrambi i gravami sotto tale profilo trasversale.

21.1. L’art. 15, comma 7° bis, lett. b), del D.Lgs. n. 502/1992, nel testo vigente ratione temporis risultante dalle modifiche recate dall’art. 20 della L. n. 118/2022, così dispone: “7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

-omissis-

b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati”.

21.2. L’U.L.S.S., con l’iniziale nota assunta al prot. n. 12352 del 3.3.2025, ha escluso di poter conferire l’incarico di direttore dell’u.o.c. di chirurgia di Portogruaro al dott. Santoro non essendo questi vincitore del relativo concorso n. 71037/2024, esitato nella graduatoria approvata con delibera del D.G. n. 1054 del 6.11.2024. E in seguito, con la deliberazione del D.G. n. 448/2025, l’Amministrazione ha specificato che osta al conferimento dell’incarico al dott. Santoro:

i)la previsione del citato art. 15, comma 7° bis che:

-vincolerebbe il D.G. a conferire l’incarico esclusivamente al candidato che ha ottenuto il miglior punteggio, e il ricorrente sarebbe solo secondo in graduatoria;

-limiterebbe la possibilità di scorrimento della graduatoria alle sole ipotesi in cui l’azienda sanitaria, nell’esercizio della facoltà concessa dalla previsione normativa sopra menzionata, abbia preventivamente ed espressamente stabilito nel bando di avvalersi dello scorrimento, evenienza espressamente esclusa dal precedente bando n. 71037/2024;

-ammetterebbe, sia pure astrattamente, lo scorrimento nei soli casi di dimissioni o decadenza del dirigente conferitario dell’incarico, che non ricorrerebbero nel caso in esame;

ii)la natura privatistica del conferimento dell’incarico di cui si discute;

iii)l’esigenza generale di tutelare la salute pubblica limitando il conferimento dell’incaricato dirigenziale al solo soggetto che sia risultato più meritevole all’esito della procedura selettiva, cui farebbe da contraltare lo scorrimento della graduatoria in favore di un soggetto (ipoteticamente anche l’ultimo della graduatoria) meno meritevole;

iv)la preclusione allo scorrimento discendente dall’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;

v)l’inesistenza di un diritto soggettivo pieno al conferimento dell’incarico di cui si discute in capo al ricorrente.

21.3. La ragioni dell’Azienda Sanitaria non lasciano immune la decisione contestata in questa sede.

21.3a. Anzitutto va ribadita l’erroneità sia della tesi della natura privatistica della procedura di conferimento dell’incarico di unità complessa, che del suo corollario consistente nel carattere fiduciario dell’affidamento dell’incarico da parte del D.G. dell’U.L.S.S., in ragione dell’asserita prevalenza della fase di valutazione dei curricula dei candidati rispetto al momento comparativo e concorsuale della selezione. All’opposto vale invece, da un lato, il carattere pubblicistico della scelta, attinente al momento del conferimento della titolarità di uno degli uffici di maggiore rilevanza organizzativa dell’Azienda Sanitaria pubblica, e dall’altro lato il fatto che la novella normativa del 2022 ha sostituito il precedente sistema di selezione su base fiduciaria, seppur mediante una scelta del D.G. tra una rosa di nomi individuati dalla Commissione, con una valutazione scandita in due momenti:

i)il primo di competenza della Commissione, la quale valuta i candidati, attribuisce loro i punteggi secondo dei criteri fissati preventivamente, e infine forma una graduatoria finale degli idonei;

ii)il secondo di affidamento dell’incaricato da parte del D.G., il quale non rivaluta i concorrenti né li sceglie, limitandosi a nominare il “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”, vedendo così strettamente vincolato il suo operato.

A seguito della novella normativa dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, assume dunque centralità proprio il momento concorsuale della selezione, nella logica pubblicistica della scelta del migliore candidato, tra quelli disponibili, che presiede allo svolgimento dei pubblici concorsi.

21.3b. Ma soprattutto non è persuasiva l’interpretazione dell’art. 15, comma 7° bis, lett. b), del D.Lgs. n. 502/1992 fornita dall’Amministrazione, che invoca l’inciso per cui “il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio” a sostegno della sussistenza di un vincolo a conferire l’incarico esclusivamente al soggetto primo graduato.

Una tale interpretazione contrasta anzitutto con l’esegesi letterale del paradigma normativo, che invero non obbliga il D.G. alla nomina del candidato che in assoluto abbia conseguito il miglior punteggio né cristallizza la posizione dei candidati identificando, una volta per tutte, un preciso soggetto in applicazione di un criterio statico idoneo a determinare il risultato della selezione. Essa, viceversa, individua una regola di selezione dinamica applicabile ogni volta che si debba procedere alla nomina, regola fondata sul parametro comparativo del “miglior punteggio” evidentemente riferibile ai candidati in concreto nominabili al momento dell’adozione dell’atto di nomina. Difatti la locuzione “procede alla nomina” presuppone la possibilità materiale e giuridica di nominare, trovando così applicazione all’insieme dei candidati nominabili, tra i quali evidentemente non rientra (più) il primo graduato nel momento in cui egli sia o si dichiari, come nel caso di specie, indisponibile al conferimento dell’incarico, fuoriuscendo così dal novero dei “candidati”.

Anche dal punto di vista logico una lettura della norma nel senso che vincoli il D.G. a conferire l’incarico esclusivamente al candidato che ha ottenuto il miglior punteggio senza la possibilità di attribuirlo a taluno degli altri soggetti che hanno conseguito un punteggio inferiore, in presenza di cause oggettive di indisponibilità ovvero di impossibilità giuridica alla nomina, condurrebbe all’assurdo di imporre al D.G. un obbligo impossibile da eseguire in tali ipotesi, portando dunque alla paralisi del procedimento, perché invero nessuna norma prefigura un esito alternativo nel caso in cui il primo graduato sia appunto indisponibile o si trovi nell’impossibilità giuridica o materiale di accettare l’incarico.

Parimenti va anche rilevato che il comma 7° bis dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 si inserisce nel sistema dell’art. 15 quale norma di chiusura del procedimento già regolato dai commi precedenti, la cui ratio, secondo la condivisibile giurisprudenza citata in punto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, è quella di sottrarre al Direttore Generale la scelta fiduciaria, vincolandolo all’esito della valutazione comparativa e dunque alle risultanze della graduatoria che nei limiti temporali della sua vigenza conserva efficacia finché non sia esaurita o invalidata. Ebbene, come detto nel punto che precede il D.G. si limita all’atto di nomina del candidato senza spazio per nuove scelte discrezionali, e in questo senso la constatazione dell’indisponibilità del primo graduato e la conseguente scelta del secondo non fa certo venire meno la valutazione comparativa effettuata dalla Commissione né invalida la graduatoria in essere, nel cui perimetro il D.G. continua ad operare nominando il candidato con il miglior punteggio tra quelli effettivamente nominabili al momento dell’adozione dell’atto. Mentre invece proprio l’indizione di una nuova procedura selettiva motivata dalla indisponibilità del primo graduato determinerebbe un effetto sistematicamente incoerente, consentendo all’Amministrazione di recuperare, per il tramite del rinnovo del concorso, quello spazio discrezionale che il comma 7° bis ha eliminato e/o fortemente compresso.

Alla resa dei conti un simile esito interpretativo finirebbe pure per trasformare un evento meramente eventuale e fisiologico, qual è di certo la indisponibilità del primo classificato, in un meccanismo elusivo del vincolo legale di nomina del candidato che ha conseguito il migliore punteggio declamato dalla stessa Amministrazione, rimettendo nuovamente al D.G. l’individuazione del soggetto destinatario dell’incarico.

La indizione di un nuovo concorso a fronte della conclamata indisponibilità del primo graduato e della altrettanto incontestata disponibilità del secondo presta dunque il fianco, sotto questi aspetti, alla censura di violazione di legge sollevata dal ricorrente.

21.3c. Non è pertinente il richiamo dell’Azienda alle ipotesi tipizzate di scorrimento della graduatoria previste dalla lett. b), del citato comma 7° bis, che nei soli casi di dimissioni o decadenza del dirigente conferitario ammette l’utilizzo di tale istituto sull’ulteriore presupposto di una volontà esplicita in tal senso da introdurre nella lex concorsualis dall’Azienda Sanitaria. Difatti il caso qui in esame si colloca a monte del conferimento dell’incarico, riguardando una causa oggettiva di indisponibilità del primo graduato che ha reso impossibile conferirgli l’incarico legittimando una sorta di scorrimento (o meglio di passaggio) “automatico” in favore del secondo soggetto in graduatoria, essendo quest’ultimo idoneo alla pari del primo e ora individuabile nella posizione di candidato che ha conseguito il miglior punteggio tra i soggetti appartenenti all’insieme attuale (non “storico”) dei concorrenti ancora candidati.

Pertanto non rileva la circostanza che l’Amministrazione, nel contesto del precedente bando, abbia escluso la facoltà di sostituzione del soggetto nominato mediante scorrimento della graduatoria in essere, nell’eventualità di dimissioni o decadenza dell’incaricato nei due anni successivi alla data del conferimento, perché nel caso qui in esame la procedura non è ancora pervenuta all’atto di nomina e dunque nemmeno poteva configurarsi l’eventualità di sostituzione per dimissioni o decadenza in assenza del ruolo da cui dimettersi o decadere.

21.3d. Nemmeno è condivisibile la manifestata esigenza di tutelare la salute pubblica, che secondo la tesi dell’Amministrazione sarebbe assolta limitando il conferimento dell’incaricato dirigenziale alla sola figura del primo graduato senza possibilità di individuare altro soggetto da ritenersi meno meritevole. In realtà il dott. Santoro non è né l’ultimo della selezione né un soggetto escluso dalla competizione, ma un candidato il cui profilo è stato valutato da una Commissione appositamente costituita, che l’ha pure ritenuto idoneo a ricoprire la posizione ricercata. E poiché il controinteressato ha manifestato la sua indisponibilità, il ricorrente è diventato a tutti gli effetti il candidato attuale con il miglior punteggio. La sua nomina non contrasta dunque con l’interesse alla tutela della salute pubblica.

21.3e. Non concludente è l’argomento che fa discendere la preclusione allo scorrimento dall’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, per il doppio, dirimente, rilievo che alla selezione della dirigenza sanitaria si applica la speciale procedura di cui al più volte citato art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e che, come detto, la selezione del ricorrente non consegue ad uno scorrimento della graduatoria ma alla presa d’atto della indisponibilità del dott. Sorrentino.

21.3f. Quanto infine alla presunta inesistenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conferimento dell’incarico di cui si discute, la motivazione dei provvedimenti contestati è fuori fuoco discutendosi, come detto, dell’interesse legittimo a conseguire la nomina alla figura dirigenziale ricercata dall’U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” quale conseguenza della corretta applicazione della normativa vigente.

Da qui l’accoglimento della doglianza di violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 sviluppata nel primo motivo del ricorso e dei motivi aggiunti, avente portata assorbente degli altri motivi secondo i principi delineati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015. Dalla corretta applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 discende infatti l’individuazione del ricorrente quale candidato che ha conseguito il miglior punteggio, con ogni conseguenza in punto di nomina di tale soggetto da parte del D.G. dell’Azienda.

22. Alla luce e nei limiti delle superiori considerazioni il ricorso e i successivi motivi aggiunti vanno quindi accolti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. A fini conformativi, considerata la natura pretensiva dell’interesse legittimo fatto valere in giudizio il Collegio precisa che l’Azienda U.L.S.S. n. 4 – Veneto Orientale, a seguito della presente pronuncia, una volta riscontrata la indisponibilità del dott. Mario Sorrentino al conferimento dell’incarico e parimenti l’idoneità del dott. Giulio Aniello Santoro, dovrà procedere alla nomina del direttore dell’u.o.c. di chirurgia di Portogruaro avvalendosi della graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 1054 del 6.11.2024. Difatti la delibera n. 448/2025, assunta a seguito del riesame propulsivo sollecitato dal Tribunale, non ha rilevato ragioni ostative alla nomina del ricorrente diverse da quelle della cui infondatezza si è detto. Ne consegue che l’Ente, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti poco sopra menzionati, non potrà che concludere il procedimento in stretta aderenza ai principi enunciati nella presente decisione provvedendo alla nomina del ricorrente quale candidato che ha conseguito il miglior punteggio ai sensi dell’art. 15, comma 7° bis, lett. b,del D.Lgs. n. 502/1992.

23. Per quanto concerne, infine, la richiesta di condanna del ricorrente a versare, in favore dell’U.L.S.S. n. 4, una somma a titolo di risarcimento del danno discendente dalle espressioni sconvenienti contenute nel doc. 1 originariamente allegato all’atto di motivi aggiunti -e poi sostituito in quanto non conforme all’originale-, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 89 del cod. proc. civ. “negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive. Il giudice in ogni stato e grado dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa”.

Il Collegio ritiene che non sia applicabile alla fattispecie il richiamato art. 89 in quanto il documento n. 1, vale a dire la delibera n. 448/2025 come “glossata” dal ricorrente, non può assimilarsi ad uno scritto presentato dalla parte al Giudice.

24. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità e novità della questione interpretativa della normativa applicabile al caso in esame.

TAR VENETO, SEZ. IV – sentenza 18.12.2025 n. 2438

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