*Giurisdizione e competenza – Consulenza tecnica d’ufficio determinazione e quantificazione dell’onorario spettante al consulente

*Giurisdizione e competenza – Consulenza tecnica d’ufficio determinazione e quantificazione dell’onorario spettante al consulente

Letta l’istanza, con cui il prof. ing. Francesco Napolitano, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha chiesto la liquidazione delle spettanze dovutegli per l’attività di consulenza tecnica d’ufficio svolta in adempimento dell’ordinanza n. 5347 del 2023 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, per un importo di € 14.777,61, oltre oneri previdenziali ed IVA (lo stesso consulente, in via alternativa, ipotizzando l’applicazione del d.m. 20 luglio 2012 n. 140 in luogo del d.m. 30 maggio 2002, ha calcolato il più alto importo di € 23.623,79);

Letta l’istanza, con cui il prof. ing. Stefano Corgnati, il prof. ing. Francesco Laio ed il prof. avv. Luca Geninatti Satè hanno chiesto, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione delle spettanze per l’attività di consulenza tecnica d’ufficio svolta in adempimento della sentenza non definitiva n. 15 del 2024 dell’Adunanza Plenaria, per un importo pari ad € 14.358,40, in favore di ciascuno di essi, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Rilevato che:

– l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo, a cui rinvia l’art. 67 comma 5, del c.p.a., dispone che con decreto è liquidato il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio, mentre il riparto del relativo onere tra le parti viene regolato definitivamente con «la sentenza che definisce il giudizio»;

– la sentenza dell’Adunanza Plenaria 7 novembre 2025, n. 16, nel definire il giudizio, ha statuito (al punto 10.1. del considerato in diritto) che le spese della CTU disposte dalla Sezione Seconda nel giudizio n. 537 del 2023 sono poste a carico di Acqualatina, mentre le spese della CTU disposta dall’Adunanza Plenaria sono poste a carico di Acqualatina e Siciliacque, in solido tra loro nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni, e che tali somme sarebbero state liquidate con separato decreto;

Considerato che:

– per quantificare l’onorario spettante, vanno applicati i criteri che riguardano i compensi spettanti ai periti ed ai consulenti del giudice, di cui al d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Titolo VII, artt. 49-57) e al d.m. 30 maggio 2002 (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, decreto 10 ottobre 2025, n. 614; vedi anche Corte costituzionale, sentenza 15 maggio 2020, n. 89);

Ritenuto che:

– nel caso in esame, la determinazione del compenso deve tenere conto dell’elevato valore della vicenda amministrativa (pari a circa 72,6 milioni di euro, per il periodo 2014-2023, e circa 23,9 milioni di euro, per il periodo 2016-2019, importi superiori alla soglia € 516.456,90), della qualità e dell’entità delle prestazioni svolte, della tipologia di attività espletata, della complessità dei quesiti e della completezza ed esaustività dell’indagine compiuta e degli elaborati depositati;

– per entrambe le consulenze (disposte, rispettivamente, dalla Seconda Sezione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) risulta applicabile l’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui «[p]er le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio»; in particolare, risulta giustificata la richiesta dei consulenti di conteggiare un aumento del 50 per cento;

– per la consulenza collegiale (disposta dall’Adunanza Plenaria) va inoltre tenuto conto dell’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui «[q]uando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio »;

Ritenuto che:

– l’importo del compenso richiesto dai consulenti, tenuto conto del valore della controversia e degli scaglioni applicabili nel caso concreto, risulta congruo e non affetto da evidenti errori di calcolo;

– da tali somme vanno detratti, se corrisposti, gli importi previsti a titolo di acconto;

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – decreto 28.11.2025 n. 17

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