1. Con ricorso notificato il 17 novembre 2025 e depositato il successivo giorno 20 la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva (pubblicata il 20 febbraio 2025) relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di un docente per il settore disciplinare “-OMISSIS-” di cui al bando del 30 ottobre 2024 del Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine.
Con unico motivo la ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifeste) contestando la partecipazione del -OMISSIS- alla procedura nonostante lo stesso fosse “già appartenente ai ruoli statali della docenza AFAM” al momento dell’adozione del bando merito (dimessosi il 6 novembre 2024 dal Conservatorio di Trieste), in violazione dell’art. 2, comma 6, lettera e), del bando (“non possono partecipare alla procedura…soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM”).
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è manifestamente irricevibile per tardività della notificazione, come eccepito dalla difesa erariale, il che consente di prescindere ex art. 49, comma 2, cod.proc.amm. dalla verifica dell’integrità del contraddittorio (la notifica asseritamente eseguita nei confronti del controinteressato non risulta adeguatamente documentata).
5. Invero, costituisce ius receptum, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che le doglianze inerenti ad una procedura concorsuale trovino il loro confine temporale nell’atto di approvazione della graduatoria finale, salvo se ne dimostri la mancata conoscenza per causa incolpevole (ex multis, T.A.R. Lazio, n. 12974/2025).
L’indirizzo tradizionale in giurisprudenza, al quale il Collegio aderisce, è invero orientato nel senso che il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnativa degli esiti di un concorso coincide con quello in cui è stato portato a conoscenza degli interessati la graduatoria finale, mediante pubblicazione (affissione all’albo dell’Amministrazione o altra modalità, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet), fermo restando che – all’esito dell’avvenuto accesso agli atti – i medesimi candidati ben potrebbero implementare le proprie doglianze con la proposizione di motivi aggiunti (di recente, T.A.R. F.V.G., n. 433/2025).
La ragione di tale orientamento – secondo cui nei concorsi pubblici il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che coincide di regola con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria – va ricercata nell’esigenza che i rapporti di diritto pubblico divengano al più presto certi e definitivi, che verrebbe compromessa ove si dovesse far risorgere la possibilità di ricorrere per il semplice fatto di una successiva acquisizione delle ragioni di eventuale illegittimità del provvedimento (Cons. di Stato, n. 8769/2023).
6. Nella fattispecie concreta, la graduatoria di merito è stata pacificamente pubblicata in data 20 febbraio 2025.
Tale data, pertanto, costituiva il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso introduttivo, notificato soltanto il 17 novembre 2025, dunque oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod.proc.amm. deve essere dichiarato irricevibile a norma dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod.proc.amm. per tardività della notificazione.
6.1. Nel ricorso viene sostenuto che la ricorrente ignorava la circostanza posta a fondamento delle censure, relativa alla presunta carenza nel requisito di “non appartenere ai ruoli statali AFAM” del primo candidato vincitore. Tale argomentazione, tuttavia, non è idonea a giustificare la presentazione tardiva del ricorso, e quindi una possibile “remissione in termini”.
Sul punto infatti valga ancora aggiungere che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 24 settembre 2025 non vale ad impedire ovvero procrastinare – come infondatamente sostenuto dalla difesa attorea – la decorrenza del termine di decadenza, dovendo l’impugnazione essere proposta dal momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall’atto e gli elementi essenziali del medesimo, ferma restando la facoltà, all’esito dell’avvenuto accesso agli atti, di implementare le proprie doglianze con la proposizione di motivi aggiunti (cfr. Cons. di Stato, n. 5469/2020).
6.2. Nell’approssimarsi alla conclusione, occorre pure rilevare che, con l’atto presentato dalla ricorrente il 13 dicembre 2025 si sostiene la mancata prova della pubblicazione della graduatoria e della piena conoscenza, da parte sua, dell’esito della procedura.
La deduzione è manifestamente infondata sol che si consideri che il giorno 24 febbraio 2025 la ricorrente ha accettato il contratto a tempo determinato (poi sottoscritto il successivo giorno 26 febbraio 2025) offertole dal Conservatorio con provvedimento di pari data nel quale si fa esplicito riferimento:
a) al “decreto del Direttore n. 29/2025 prot. n. 1293/C6 del 20.02.2025, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori e l’elenco dei candidati idonei”;
b) alla “delibera del Consiglio Accademico del Conservatorio di Udine del 21.02.2025, relativa all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del candidato risultato vincitore del suddetto concorso”;
c) alla “individuazione del candidato risultato vincitore avvenuta in data 24.02.2025”.
Gli atti indicati erano pertanto ben noti alla ricorrente sin dal 24 febbraio 2025.
6.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente.
7. Da ultimo deve essere disposta la cancellazione delle frasi contenute al par. 18 della nota difensiva depositata in giudizio dalla difesa della ricorrente il 13 dicembre 2025.
Il potere di disporre la cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti difensivi è conferito al giudice dall’art. 89 cod.proc.civ., che è applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 cod.proc.amm. (cfr. Cons. di Stato n. 5460/2024).
Scopo dell’intervento del giudice è di assicurare che l’esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo (cfr. Cons. di Stato, n. 1282/2021), avendo la giurisprudenza, in particolare, chiarito che le espressioni sconvenienti od offensive consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all’oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, ovvero che siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti, ovvero, ancora, che violino i principi a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento (Cons. di Stato, n. 2551/2022, ove ulteriori rimandi).
La cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice, dunque, costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione (ex ceteris, Cons. di Stato, n. 2316/2023, con ulteriori rimandi).
Nello specifico, ritiene il Collegio che effettivamente il limite della correttezza e della convenienza processuale, nonché del prestigio e del decoro dell’Amministrazione e del controinteressato siano stati oltrepassati dalle frasi contenute al par. 18 della nota difensiva depositata in giudizio dalla difesa della ricorrente il 13 dicembre 2025 là dove si allude ad “assicurazioni” dell’Amministrazione sull’esito della procedura concorsuale ricevute dal controinteressato prima di partecipare al concorso.
8. In relazione alle medesime espressioni, si dispone altresì la trasmissione della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria per le determinazioni di competenza.
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, I – sentenza 27.12.2025 n. 607