1- Con l’odierno ricorso Borshch Liliya ha esposto:
-) in data 30.1.2024 le veniva notificato il decreto del Questore di Reggio Calabria CAT A12/2024/IMM/II Sez. n.3 con cui era rigettata l’istanza presentata il 11.11.2022 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in quanto “la straniera in argomento dal 14.06.2021 al 10.07.2023 ha sostenuto un solo esame”proseguendo “non avendo, altresì, sostenuto esami con le modalità previste dal sopracitato art. 46 DPR 394/1999;
-) avverso detto provvedimento il 29.2.2024 veniva proposto ricorso amministrativo ancora pendente, alla Prefettura di Reggio Calabria;
-) detto provvedimento risulterebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare [i] il dato per cui la ricorrente svolge regolare attività presso il Consolato Generale Ucraina d’Ucraina a Napoli e svolge prestazioni occasionali di consulenza presso uffici giudiziari per attività di traduzione linguistica e dunque è perfettamente integrata ed inoltre [ii] l’attuale contesto internazionale che colpisce l’Ucraina e che la pregiudicherebbe ove dovesse far ritorno al proprio paese, oltre all’ulteriore dato [iii] di essere convivente con soggetto coniugato con un italiano, residente in Gioia Tauro, rientrando dunque nel contesto previsionale del d.lgs. n. 30 del 2007, i cui artt. 1 ss. statuiscono il diritto alla libera circolazione ed al soggiorno anche ai discendenti del coniuge cittadino dell’Unione;
-) chiede per tali motivi l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe.
2- Resiste la Questura di Reggio Calabria.
3- All’udienza pubblica del 17.9.2025 parte ricorrente ha evidenziato l’intervenuto rinnovo del permesso di soggiorno in suo favore chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, dopo la discussione di rito, la controversia è stata spedita in decisione.
4- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5- E’ noto che “La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità” (TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399).
6- Nella fattispecie, la dichiarazione resa dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, non supportata da documentazione, non consente di pronunciare, nel merito, una sentenza di cessazione della materia del contendere, ma palesa comunque il venir meno del suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza di cui questo Collegio non può che prendere atto dichiarando lo stesso improcedibile.
7- Le circostanze della controversia e le difese di stile dell’amministrazione resistente giustificano la compensazione delle spese processuali.
TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 19.09.2025 n. 608