Giurisdizione e competenza – Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, commissione ex art. 13 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 del 17 giugno 2025 e nomina degli esperti

Giurisdizione e competenza – Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, commissione ex art. 13 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 del 17 giugno 2025 e nomina degli esperti

Parte ricorrente, con atto in data 14 luglio 2025, ha rappresentato, con il conforto della documentazione contestualmente dimessa (all. 05 – fascicolo doc. in data 28 aprile 2025), che la Commissione di cui all’art. 13, comma 6, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) costituita presso la CCIAA intimata ha posto in essere attività satisfattiva dell’interesse quivi azionato, avendo, per l’appunto, provveduto con atto in data 11 luglio 2025 a sostituire l’esperto precedentemente nominato ai sensi della norma dianzi indicata nel procedimento di composizione negoziata della crisi d’impresa ex artt. 12 e ss. del decreto citato (INEG 0000005871), coerentemente alla domanda azionata nella presente sede giurisdizionale.

Ha, quindi, tratto la considerazione della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo, segnatamente, che la sostituzione disposta “ripristina la legittimità del procedimento avviato da Cea e fa venir meno l’efficacia della Relazione Finale”.

La CCIAA intimata si è costituita in giudizio con atto in data 4 settembre 2025, con il quale, facendo richiamo al decreto caut. n. 51/2025 e al decr. Pres. n. 5/2025, ha chiesto a questo giudice con formula di stile di “(…) dichiarare il difetto di giurisdizione; (…) dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile; (…) respingere l’istanza cautelare; (…) respingere il ricorso giacché infondato in fatto e in diritto; (…) condannare la ricorrente al pagamento delle spese legali”.

La ricorrente, con memoria in data 5 settembre 2025, ha stigmatizzato la costituzione in giudizio della CCIAA, reputandola inutile allo stato degli atti. Ha chiesto, inoltre, il passaggio della causa in decisione, senza discussione.

All’udienza camerale del 10 settembre 2025, fissata per la trattazione della preliminare istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., sussistendone i relativi presupposti.

Il Collegio osserva, invero, che in sede di tutela cautelare monocratica il Presidente di questo Tribunale ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni che depongono per il difetto di giurisdizione del G.A. e, per converso, per la sussistenza di quella del G.O..

Nel decreto cautelare n. 51 in data 5 luglio 2025, con cui ha denegato a parte ricorrente la misura cautelare ex art. 56 c.p.a., e, poi, in maniera ancor più pregnante ed articolata nel decreto Pres. n. 5 in data 9 luglio 2025, con cui ha respinto l’istanza formulata dalla parte medesima di anticipazione della camera di consiglio per l’adozione dei provvedimenti cautelari collegiali, il Presidente ha, infatti, recisamente escluso la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Sicché, questo Collegio ritiene di potersi limitare a rinviare, condividendole, alle motivazioni poste a sostegno dei detti decreti e sulla scorta delle stesse dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a. l’inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Va, conseguentemente, dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del codice del processo amministrativo, a seguito della presente pronuncia il processo può essere proseguito, se vi è interesse, mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, TRIESTE, I – sentenza 13.09.2025 n. 379

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