Giurisdizione e competenza – Bene immobile ritenuto dal Comune in stato di abbandono, sopralluogo e ordine di servizio per l’accesso di incaricati dell’Ente locale

Giurisdizione e competenza – Bene immobile ritenuto dal Comune in stato di abbandono, sopralluogo e ordine di servizio per l’accesso di incaricati dell’Ente locale

1. Preliminarmente, e ad assorbimento di ogni altra questione, il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario, come indicato nell’avviso reso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. all’udienza camerale del 3/4/2025.

Invero, l’ordine di servizio impugnato non ha natura provvedimentale ed esprime il mero comportamento assunto dal Comune e finalizzato ad accedere a un immobile (sito a Licata, via Sant’Andrea civici 39, 41 e 43 – identificato catastalmente al F.M. n. 120, particella 2921, sub 2, 3, 4), ritenuto in stato di abbandono, rispetto al quale il ricorrente assume invece, di avere una posizione di legittimo possesso.

Orbene, è consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di riparto tra giurisdizioni, quello per cui la tutela possessoria contro atti della Pubblica Amministrazione possa essere richiesta al Giudice ordinario ove la condotta della Pubblica Amministrazione non sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo, cosicché essa abbia agito in via di mero fatto realizzando una attività meramente materiale. Nell’ipotesi in cui, invece, il comportamento dell’Amministrazione sia ricollegabile a un formale provvedimento, la giurisdizione spetterà al Giudice amministrativo, indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento ovvero dal corretto esercizio del potere autoritativo (v. Cass. s.u. n. 27197/2023).

Nel caso di specie, in assenza di un formale provvedimento amministrativo che radichi l’attività posta in essere dal Comune di Licata, che parte ricorrente prospetta come lesiva del proprio possesso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Ad abundantiam, rileva il Collegio che, anche se la giurisdizione appartenesse al giudice adito, il ricorso introduttivo sarebbe comunque inammissibile per carenza di legittimazione ad agire in quanto agli atti il ricorrente risulta proprietario del solo subalterno 5, particella 2921, foglio 120, mentre l’ordine di servizio impugnato ha come oggetto il sopralluogo ai locali dei soli sub. 2-3-4 della particella 2921, come si evince dal testo dell’avviso apposto sulla porta dell’edificio all’esito del sopralluogo.

2. Sempre preliminarmente, i primi motivi aggiunti sono improcedibili (per come rilevato nel corso dell’udienza pubblica del 4/12/2025, con avviso reso ai sensi dell’art. 73 c.p.a., nel quale, per mero errore materiale si è fatto riferimento alla delibera n. 49/2025, anziché n. 138/2025).

Invero, l’indicazione dell’intera particella 2921, riportata nell’allegato E.5 della deliberazione G.M. n. 49 del 18.3.2025, nella quale è ricompreso il sub. 5 di proprietà del ricorrente, è stata oggetto della correzione apportata dalla successiva delibera G.M. n. 138 del 17.06.2025, adottata dal Comune in seguito all’ordine di riesame dell’ordinanza n. 290/2025. La causa dell’adozione di tale provvedimento, infatti, è espressamente quella di emendare l’errore che il Comune aveva commesso nell’indicare nell’elenco di immobili coinvolti nel progetto di riqualificazione del centro storico l’intera particella n. 2921, senza escludere il subalterno 5, di proprietà del ricorrente.

La correzione dell’errore con l’espressa esclusione del sub. 5 dall’elenco degli immobili coinvolti nel progetto comunale fa venire meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione della delibera gravata e degli atti connessi.

3. Infine, i secondi motivi aggiunti vanno rigettati nel merito attesa l’infondatezza del motivo di gravame.

Invero, la delibera G.M. n. 138 del 17.06.2025, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha eseguito correttamente il dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 290/2025, che, quanto ai primi motivi aggiunti, recita: “appare assistito da sufficiente fumus boni iuris limitatamente alla delibera di G.M. n. 49/2025 e ai relativi allegati, SOLO PER LA PARTE (n.d.r.) in cui sembra includere nel progetto l’intera part. 2921, comprensiva anche del sub 5 di cui è proprietario il ricorrente”. L’interpretazione letterale del testo dell’ordinanza non lascia dubbi sull’effetto conformativo statuito dal Collegio che ha accolto il gravame limitatamente all’inclusione nell’elenco degli immobili “disponibili” per la riqualificazione anche il sub. 5 della particella 2921, di cui il Comune non poteva disporre.

Il nuovo provvedimento del Comune ha individuato e correttamente emendato l’errore limitando l’oggetto dell’intervento sulla particella 2921 ai soli sub. 2,3 e 4.

4. In conclusione, il Collegio così statuisce:

– il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute;

– il ricorso per motivi aggiunti del 16.5.2025 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– il ricorso per motivi aggiunti del 9.9.2025 deve essere rigettato nel merito;

– le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.

TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 21.01.2026 n. 205 

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