Giurisdizione e competenza – Azione di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, condizioni e limiti

Giurisdizione e competenza – Azione di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, condizioni e limiti

1. Con atto notificato il 6 agosto 2025 e depositato il 20 settembre 2025 l’Associazione “Per un Comune migliore” ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia in via cautelare, la Determinazione n. 525/2025 del 19 giugno 2025 con la quale il Comune di Camerota ha deliberato di affidare ad una società esterna la gestione, l’accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali per la durata di cinque anni, e disposto contestualmente la proroga tecnica ai sensi dell’articolo 120, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici del contratto con l’appaltatore uscente – società SO.G.E.T. S.p.A., nonché tutti gli atti presupposti.

1.1. A sostegno del ricorso ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per disporre la proroga tecnica e l’annullabilità delle determina per ineleggibilità del Sindaco del Comune di Camerota, chiedendo, altresì, la decadenza dalla carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale di Camerota.

2. Si è costituito con memoria formale il Ministero dell’Interno.

3. Si è, poi, costituito il Comune di Camerota che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente e, comunque, l’infondatezza del ricorso, oltre all’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo della domanda di decadenza dalla carica del sindaco e di scioglimento del consiglio comunale.

4. Si è costituita anche la SO.G.E.T. S.p.A. che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire dell’associazione ricorrente e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

5. Alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Collegio, della sua possibile definizione ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.

6. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del presente ricorso con sentenza in forma semplificata.

7. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione, così come eccepito dalle controparti costituite in giudizio.

8. In generale è consolidato e riconosciuto in giurisprudenza il principio secondo cui l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta – sulla falsariga del processo civile – a tre condizioni fondamentali che, valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non secundum eventum litis, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione; tali condizioni sono: «il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione – cioè la situazione giuridica soggettiva qualificata in astratto da una norma, ovvero, come altri dice, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo -; l’interesse ad agire ex articolo 100 cod. proc. civ. (o interesse al ricorso, nel linguaggio corrente del processo amministrativo); la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo)» (Cons. Stato, sez. V. sent. n. 1572 del 2014).

8.1. Secondo la giurisprudenza (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 8 settembre 2023, n. 8223) nel processo amministrativo per la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi si rivela necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, sì che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione e che vi sia un interesse concreto ed attuale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9; id. 27 febbraio 2019, n. 2).

8.2. Peraltro, per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, ai fini della legittimazione dell’associazione ad esperire azioni a tutela degli interessi collettivi, in assenza di una legittimazione ex lege, il giudice deve verificare la concreta rappresentatività dell’organismo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2021, n. 4022). La ricorrente associazione deve, quindi, comprovare gli elementi qualificanti in concreto la differenziazione della propria posizione, quali «il collegamento stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un’azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, sì da evidenziare l’effettività e riferibilità ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato» (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909).

8.3. Come precisato anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 20 febbraio 2020, n. 6), «la protezione degli interessi “diffusi”, ossia adespoti, non consentita in via teorica a causa della mancata sussistenza del requisito della differenziazione che tradizionalmente qualifica la posizione giuridica di interesse legittimo, è stata sin dagli anni ‘70 assicurata attraverso il riconoscimento dell’esistenza di un interesse legittimo di natura collettiva imputabile ad un ente che, in forza del possesso di alcuni requisiti giurisprudenzialmente individuati (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità, in taluni casi collegamento con il territorio) diviene idoneo ad assumerne la titolarità (Cons. Stato, V, 9.3.1973, n. 253; Cass., S.U., 8.5.1978, n. 2207; Cons. Stato, A.P., 19.11.1979, n. 24)».

9. Applicando i richiamati principi giurisprudenziali consolidati alla fattispecie in esame, non risulta nemmeno allegata la finalità statutaria dell’associazione ricorrente che la legittimi a contestare la delibera impugnata, non essendo sufficiente l’allegazione di un generico “interesse della collettività”, né è stato fornito un principio di prova in relazione alla concreta rappresentatività dell’associazione.

10. Ad abundantiam, il Collegio ritiene sussistente un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di decadenza dalla carica del sindaco e di scioglimento del consiglio comunale, sia per violazione del generale divieto di proposizione di ricorsi cumulativi, in assenza degli specifici presupposti (Consiglio di Stato sez. III, 15 luglio 2024, n.6338), sia per difetto di giurisdizione, eccepito anche dalla società concessionaria uscente, in quanto, in materia di contenzioso elettorale sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine a tutti gli atti del procedimento elettorale, dall’emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, restando attribuita all’Autorità Giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità (Cons. Stato, Sez. II, 12 ottobre 2023, n. 8912).

11. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e le spese possono essere interamente compensate in considerazione della definizione in rito e in sede cautelare del presente giudizio.

TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 09.10.2025 n. 1627

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