1. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo sussistendo, nella presente vicenda, la giurisdizione del Giudice Ordinario.
2. – Il Collegio osserva che, nella presente vicenda, l’atto di revoca impugnato ha ad oggetto la determina con cui l’ATER aveva disposto, nel 2023, l’acquisto di un bene immobile della società odierna ricorrente, bene immobile da destinare all’uso come alloggio a favore di aventi diritto per ragioni economiche, e che dunque con l’atto impugnato l’ATER ha inciso su trattative in essere per una compravendita di immobile di proprietà dell’odierna ricorrente.
Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che la predetta revoca, nonostante il riferimento alla legge n. 241/1990, va intesa come atto privatistico che si inserisce in trattative contrattuali fra l’ATER e la ricorrente, estraneo all’esplicazione di un pubblico potere, e dunque per tale atto, relativo a trattative contrattuali fra due soggetti di cui uno completamente privato e l’altro che, come riconosciuto da condivisibile giurisprudenza, “è un ente pubblico economico che svolge attività di impresa e opera con criteri di economicità, la sua attività è pertanto parificabile all’attività imprenditoriale ed è quindi governata dalle norme di diritto privato e gestita secondo criteri di carattere economico.” (TAR Veneto, Sez. II, sentenza n. 1410/2014), sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sul punto risulta condivisibile la ricostruzione di parte resistente secondo cui l’atto impugnato “altro non è che la manifestazione della volontà di un soggetto che opera nell’ambito di un rapporto privatistico” e dunque, in quanto tale, non può essere sindacato da questo Giudice Amministrativo sussistendo, invece, la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Inoltre il Collegio osserva che l’avviso di selezione delle offerte pubblicato in data 7 giugno 2022 da parte dell’ATER affermava esplicitamente che “Il presente avviso riveste solamente il carattere di raccolta di manifestazioni d’interesse e le proposte che perverranno non saranno vincolanti in alcun modo per l’Ater di L’Aquila, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, di selezionare l’offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento. Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione dell’offerta.” e, dunque, il predetto avviso integra pienamente un invito ad offrire di natura privatistica sottoposto alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Né, al riguardo, risultano dirimenti le considerazioni svolte da parte ricorrente secondo cui “la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire in più occasioni che: (i) la procedura di assegnazione degli alloggi da parte dell’ATER è riconducile all’esercizio di pubblici poteri, sicché tutte le controversie relative alla fase antecedente all’adozione del provvedimento di assegnazione e/o riguardanti l’annullamento di quest’ultimo per vizi incidenti sulla fase pubblicistica del procedimento (amministrativo) strumentale all’assegnazione medesima sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, caratterizzandosi per l’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento (v. Cass. civ., Sez. Un., 11.7.2019, n. 18667; Id., Sez. I, 19.8.2016, n. 1720; Id., Sez. Un., 30.3.2018, n. 8041; Id., Sez. Un., 11.7.2019, n. 18667); (ii) allo stesso modo sussiste la giurisdizione del G.A. allorquando si contestino il diniego di regolarizzazione di un’occupazione abusiva di alloggio popolare e/o comunque provvedimenti di ATER riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi in ragione degli interessi di natura pubblica ad esso sottesi, a fronte dei quali la posizione del privato assume la consistenza di interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. V, 4.12.2012, n. 6165; TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 29.8.2018, n. 9052; TAR Veneto, Sez. II, 25.9.2018, n. 912); (iii) ed ancora, più in generale, allorquando è rinvenibile nei procedimenti avviati da ATER una fase pubblicistica “caratterizzata dall’esercizio di poteri tesi al perseguimento di interessi pubblici e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, le controversie relative a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti sono devolute al giudice amministrativo” (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4.2.2020, n. 1491; v. pure Cass. civ., Sez. Un., 22.2.2018, n. 4360); (iv) sussiste poi la giurisdizione del G.A. allorché si controverta di procedure di affidamento di appalti da parte di ATER quale riconosciuta amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, Sez. V, 12.1.2017, n. 52; TAR Abruzzo, L’Aquila, 2.1.2025, n. 2); (v) il predetto ente soggiace infine alla disciplina del pubblico impiego per quanto attiene al reclutamento di personale, con conseguente radicamento della giurisdizione del G.A. sulle controversie concernenti le relative procedure concorsuali (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. Un., 19.7.2016, n. 14797; TAR Calabria, Reggio Calabria, 14.6.2019, n. 378; TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 21.3.2014, n. 3181)”.
Con le sopra menzionate considerazioni parte ricorrente ha ricordato alcuni casi in cui sussiste la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo rispetto agli atti di ATER ma tali casi, con ogni evidenza, sono del tutto diversi da quello che ci occupa in quanto involgono situazioni in cui ATER esercita un potere pubblicistico mentre, nel presente caso, l’azione di ATER tesa all’acquisizione degli immobili si pone su un piano privatistico.
3. – Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
4. – La natura della presente decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 14.10.2025 n. 446