Giurisdizione e competenza – Atto divenuto definitivo per mancata impugnazione e denegato esercizio dell’ azione di accertamento negativo della debenza di somme richieste

Giurisdizione e competenza – Atto divenuto definitivo per mancata impugnazione e denegato esercizio dell’ azione di accertamento negativo della debenza di somme richieste

Con ricorso ritualmente notificato in data 10/5/2021 la società ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’accertamento della inesistenza del debito imputato a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino a far tempo dalle campagne casearie 1995/1996 alla campagna casearia 2003/2004, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA ex art. 8-ter L. n. 33/2009, nonché per il risarcimento del danno asseritamente subito, la cui responsabilità viene addebitata allo Stato Italiano per avere adottato disposizioni legislative contrastanti con il diritto eurounitario.

In punto di fatto il ricorrente espone di svolgere attività di allevamento di bovini per la produzione di latte vaccino, come tale disciplinata dalla normativa europea di settore che prevede, tra l’altro, un contingentamento della produzione del latte vaccino.

In base al “regime delle quote latte” i produttori sono tenuti a pagare il prelievo se, pur superando la loro quota di produzione, lo Stato membro, in quel periodo di riferimento, ha superato la propria quota nazionale e nei limiti dei risultati della compensazione da effettuarsi sui dati effettivi di produzione.

Il ricorrente lamenta che lo Stato Italiano, con l’art. 1, comma 8, del D.L. 1.03.1999 n. 43, convertito in legge n. 118 del 1999, non ha applicato correttamente il Regolamento CE 3950/92 effettuando una compensazione nazionale illegittima, a vantaggio di alcune categorie di produttori con grave danno per le altre.

Il ricorrente, a tal fine, invoca il contenuto delle pronunce della Corte di Giustizia nelle cause C 348/18 e 46/18 e delle successive pronunce del Consiglio di Stato (tra tutte cfr. sentenza n. 7066/2019) – non rese tra le parti – che hanno riconosciuto l’illegittimità del meccanismo nazionale di riassegnazione dei quantitativi non utilizzati delle quote latte (c.d. compensazione).

Osserva inoltre che, nel periodo compreso nelle campagne casearie tra il 1995-1996 e il 2002/2003, ha versato a titolo di prelievo supplementare determinato sulla base dell’illegittimo procedimento di cui al comma 8, art. 1, D.L. n. 43/1999, la somma di € 425.516,07.

Il ricorrente asserisce che l’imputazione del prelievo supplementare, come intimato e parzialmente pagato dallo stesso, sarebbe ingiusta in quanto erroneamente calcolata dallo Stato Italiano sulla base dell’art. 1, comma 8, del DL n. 43/1999, convertito in legge n. 118/1999, contenente criteri contrari al diritto europeo e in violazione del Regolamento CE n. 3950/92.

Viene quindi postulata la disapplicazione dell’art. 1, comma 8, della L. n. 118/1999, in quanto contraria al Reg. CE 3950/92, con conseguente disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti ad essa conseguenti e, in particolare, delle operazioni di compensazione e dei relativi risultati ottenuti negli anni dal 1995-1996 al 2003-2004.

Secondo la tesi di parte ricorrente, nella fattispecie per cui è causa, gli atti amministrativi adottati sarebbero nulli e non annullabili in quanto la disposizione normativa statale contraria al diritto eurounitario sarebbe attributiva del potere amministrativo. Ciò comporterebbe la restituzione delle somme versate a titolo risarcitorio.

Il ricorrente formula altresì richiesta risarcitoria per il danno ingiusto asseritamente subito a titolo di responsabilità dello Stato Italiano per aver emanato norme di legge contrarie al diritto europeo.

Relativamente alla prescrizione del diritto, il ricorrente, invocando l’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5381 del 28 febbraio 2020 – secondo cui, con riferimento alla violazione di obblighi comunitari, “il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione nell’azione risarcitoria (art. 2935 del codice civile) parte dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato “o si possa pretendere ragionevolmente informato”, in modo da poter esercitare il proprio diritto” -, assume che nel caso di specie detto termine decorra solo dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia U.E., sez. VII, con la decisione del 27 giugno 2019 (Causa C-348/18), allorché si è potuto avere piena coscienza della violazione alla normativa europea come operata dallo Stato Italiano.

Il danno subito viene quantificato in misura pari alla somma al ricorrente intimata a titolo di prelievo supplementare a far tempo dalle campagne casearie dal 1995/1996 al 2003/2004, in quanto già pagata, con conseguente condanna al risarcimento per la medesima somma comprensiva degli interessi addebitati. La somma che invece risulta ad oggi imputata ma non ancora versata dovrà dichiararsi non dovuta con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detta somma nel Registro Nazionale Debiti tenuto da Agea.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

In seguito ad udienza straordinaria del 14/3/2025 il Collegio ha, con ordinanza nr. 8965/2025 ex art. 73, comma 3, c.p.a. sollevato una questione in ordine all’ammissibilità della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza del debito con particolare riferimento allo spirato termine di impugnazione degli atti impositivi del prelievo supplementare, nonché in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla subordinata domanda risarcitoria per il danno conseguente ad atti impositivi illegittimi poiché in contrasto con la normativa eurounitaria.

Parte ricorrente ha, in data, 30/6/2025 depositato memoria sul punto.

All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 14 novembre 2025, tenutasi in collegamento da remoto tramite piattaforma TEAMS, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.

In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, con riferimento alla questione relativa all’ammissibilità della domanda occorre osservare quanto segue.

Con l’odierno ricorso parte ricorrente mira in ultima analisi a contestare la legittimità degli atti di imputazione di prelievo a suo tempo emessi da AIMA per le campagne lattiere dal 1995 al 2004, ritenendo insussistente il credito in forza degli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia nelle cause C 348/18 e 46/18, e non ritualmente impugnati nel termine decadenziale.

Come già affermato da questo Tribunale con sent. nr. 6972/2025, la domanda di accertamento negativo del credito si rivela pertanto inammissibile perché con essa parte ricorrente intende promuovere vizi che avrebbe dovuto far valere avverso gli atti amministrativi con i quali è stato richiesto il pagamento del predetto debito.

A sostegno dell’inammissibilità di detta domanda, vanno richiamati i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e recentemente condivisi da questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Sez. Quarta-Quater, sentenza n. 5771/2025 del 20/03/2025) secondo cui: «la mancata o infruttuosa impugnazione dell’atto presupposto (cioè, nel caso di specie, delle relative presupposte cartelle esattoriali) impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili. Il rilievo è, peraltro, in linea con il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “tutte le questioni implicanti una contestazione dell’an o del quantum accertato dall’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (…) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).

Nel caso in esame, la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale le cartelle di pagamento assunte a presupposto degli atti impugnati) preclude ai ricorrenti anche la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).

Né può valere la disapplicazione, in quanto l’incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l’esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull’imputazione del prelievo).

Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall’azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all’annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe» (così: T.a.r. Veneto, n. 1133 del 2024; cfr. pure, in senso analogo, Cons. Stato, n. 9716 del 2022 che ha affermato, sempre in materia di prelievo supplementare relativo alle quote latte, che “non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati”).

Quanto, in secondo luogo, all’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’azione risarcitoria nei confronti dello Stato Italiano per avere lo stesso adottato l’art. 1, comma 8, del D.L. 1.03.1999 n. 43, convertito in legge n. 118 del 1999 risultato contrario all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento n. 3950/1992, nonché all’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento n. 536/1993, come rilevato dalla richiamata pronuncia della Corte di Giustizia, si osservi come la domanda risulti del tutto svincolata da contestazioni riguardanti l’esercizio del potere amministrativo ed è rivolta, per converso, nei confronti dello Stato-Legislatore (come peraltro espressamente ribadito dal difensore di parte ricorrente in udienza) (ibidem, T.A.R. Lazio, Sez. Quarta-Quater, sentenza n. 5771/2025 del 20/03/2025).

La responsabilità dello Stato Legislatore per illegittimo recepimento del diritto dell’Unione europea è ascrivibile, infatti, nel perimetro di cognizione del giudice ordinario perché involge la lesione di situazioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo. Detta responsabilità, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione, va ricondotta allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato sussumibile nell’area della responsabilità contrattuale, restando assoggettata la pretesa risarcitoria all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 17/04/2009, n. 9147).

In definitiva, la responsabilità dello Stato per aver promulgato una legge contraria al diritto unionale esula quindi dalla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. t) del c.p.a. – che ha espressamente previsto che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” – atteso che non viene in rilievo l’esercizio di alcun potere autoritativo pubblico della P.A.

In definitiva, alla luce degli argomenti sopra svolti va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria e per il resto il gravame va dichiarato inammissibile nei sensi sopra indicati.

Non occorre statuire sulle spese di lite, stante la manata costituzione dell’amministrazione intimata.

TAR LAZIO – ROMA, IV – sentenza 09.12.2025 n. 22115

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