1. – Con il ricorso indicato in epigrafe l’Azienda agricola Varetto Tommaso ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. II, 26 gennaio 2024 n. 80, con la quale è stato accolto, solo in parte, il ricorso (n. R.g. 1139/2021) proposto dalla suddetta azienda agricola al fine di ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento 037 2021 9000358 88/000 dell’importo di € 818.884,00 con riferimento alle annate lattiero casearie 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003 notificata in data 29 ottobre 2021 e, in ogni caso, per l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003.
2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati dalle parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:
– l’azienda agricola appellante produce latte vaccino e, di conseguenza, è soggetta al sistema di contingentamento della produzione (cd. quote-latte) previsto dall’Unione europea, sicché è stata destinataria dell’intimazione di pagamento riferita agli importi dovuti per le annate 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003;
– detta intimazione di pagamento è stata impugnata dall’azienda agricola oggi appellante dinanzi al TAR per il Piemonte, contestandone la legittimità sotto numerosi versanti, evidenziando, in particolare, la rilevanza delle più recenti pronunce della Corte di giustizia UE in materia, l’inesistenza dell’atto presupposto, la prescrizione del credito e il difetto di motivazione e di istruttoria sotto diversi profili, elementi tutti che militavano per la illegittimità del ridetto provvedimento sanzionatorio e per il suo necessario annullamento da parte del giudice amministrativo adito.
Il TAR per il Piemonte, preliminarmente, riassumeva alcuni precedenti contenziosi avviati dall’azienda agricola e riferite alle annate oggetto del provvedimento di intimazione. In particolare:
a) quanto all’annualità 1996/1997, il ricorso avanti allo stesso TAR per il Piemonte (n. R.g. 996/2016), avverso i provvedimenti di “decadenza dal beneficio della rateizzazione” delle somme dovute, deciso con sentenza di accoglimento 4 gennaio 2023 n. 10;
b) quanto all’annualità 2000/2001, il ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma (n. R.g. 9720/2001), per l’annullamento “dei provvedimenti contenuti negli (o comunque risultanti dagli) elenchi dei produttori di latte sottoposti (in esito alla procedura di compensazione delle produzioni per la campagna 2000/2001) a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione relative al predetto periodo 2000/2001”, nel quale il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile con sentenza 7 maggio 2013 n. 4523, riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza 14 aprile 2022 n. 2821;
c) quanto all’annata 2002/2003, il ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma (n. R.g. 11425/2003), per l’annullamento della “compensazione nazionale quote latte – periodo 2002/2003”, concluso con decreto decisorio contenente declaratoria di perenzione del 17 febbraio 2012;
d) quanto alle annualità 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003 cumulativamente intese, il ricorso dinanzi al TAR per il Piemonte (n. R.g. 180/2019), avverso la prodromica cartella di pagamento n. 30020180000012185/000, deciso con sentenza di inammissibilità 18 aprile 2019 n. 450, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 28 febbraio 2023 n. 2024.
Di conseguenza, con sentenza 26 gennaio 2024 n. 80, il TAR per il Piemonte riteneva accoglibili solo alcune delle contestazioni sollevate dall’azienda agricola ricorrente, limitatamente agli importi richiesti con riferimento alle annualità 1996/1997 e 2000/2001, sulla base dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti “nonché del coerente contenuto confessorio della relazione depositata da Agea (allegata alla memoria della difesa erariale del 2.11.2023)”, di talché “l’annullamento giudiziale dei provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per le c.d. quote latte (ovvero, per quanto qui di interesse, i provvedimenti di decadenza dalla rateazione) travolg(e) anche gli atti successivi, incluse le cartelle e le intimazioni di pagamento nelle more notificate, trattandosi di atti meramente esecutivi ed attuativi dell’illegittima pretesa creditoria (…); non osta a tali conclusioni l’intervenuta declaratoria di inammissibilità delle impugnative rivolte avverso la cartella di pagamento, poiché quest’ultima si pone comunque a valle di tali atti, da cui trae in parte qua il proprio presupposto di esistenza” (così, testualmente, al punto 3 della sentenza di primo grado).
Il giudice di primo grado riteneva inammissibili o infondati, invece, gli ulteriori motivi di ricorso, riferiti alla prescrizione dell’azione di recupero delle somme, al contrasto tra la normativa nazionale e quella eurounitaria in materia, alla sostenuta inattendibilità dei dati posti da Agea alla base delle proprie determinazioni, al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione, anche con riferimento alla mancata indicazione delle procedure di calcolo effettuate per individuare l’importo relativo a ciascuna annualità oltre, infine, alla contestazione sulla nullità della notifica degli atti impugnati.
3. – Della sentenza 26 gennaio 2024 n. 80 viene oggi chiesta la parziale riforma in sede appello (con conseguente annullamento integrale dell’atto di intimazione in quella sede impugnato, con riferimento ai profili valutati legittimi dal TAR) ritenendola errata, prospettando due percorsi contestativi che qui di seguito vengono riassunti:
I) Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di “quote latte” relativamente alle annualità ricomprese nella intimazione di pagamento. L’azienda agricola appellante ricostruisce il quadro dei precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia UE (in particolare le sentenze 27 giugno 2019, 11 settembre 2019 e 13 gennaio 2022) sostenendo che da essi deriva l’obbligo per il giudice nazionale (amministrativo, nel caso di specie) di disapplicare le norme interne anteriori o successive alle pronunce della Corte di giustizia europea e ciò anche nel caso in cui l’oggetto del giudizio sia costituito dalla impugnazione della intimazione di pagamento (da cui si evince la ragione della sua adozione) per il mancato adeguamento dell’AGEA alle statuizioni comunitarie, senza che possano costituire ostacolo alla suddetta disapplicazione normativa le vicende (giudiziali e non) collegate all’atto presupposto, atteso che quel che rileva è l’illegittimità dell’intera operazione amministrativa intrapresa (contra legem) dalle amministrazioni coinvolte. E’ quindi risolutiva la considerazione secondo la quale “l’Agea avrebbe dovuto anzitutto prendere atto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato e procedere alla “complessiva attività di rideterminazione” (già ordinata dal Consiglio di Stato con innumerevoli pronunce) di tutti i provvedimenti impositivi del prelievo formati sulla base di norme nazionali non conformi al dettato europeo” (così, testualmente, a pag. 11 dell’atto di appello);
II) Contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale e conseguente erroneità dei dati posti alla base del meccanismo delle quote latte. Un secondo ordine di contestazioni è collegato alla circostanza che il presente giudizio, a detta dell’azienda appellante, è qualificabile, nella sostanza, quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, con conseguente facoltà del debitore di contestare il diritto a procedere all’esecuzione, l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo. Da ciò discende l’errore nel quale è incorso il giudice di prime cure che ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale si contestava il difetto di istruttoria nell’adozione dell’atto di intimazione di pagamento stante il mancato previo annullamento del provvedimento presupposto. Tale difetto di istruttoria, peraltro, discende dal mancato rispetto da parte dell’amministrazione procedente della decisione del GIP presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Paola Di Nicola, del 5 giugno 2019, con cui è stata rilevata “la prova della totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema” (peraltro successiva all’emissione della cartella di pagamento qui oggetto di impugnazione, notificata nel 2018), che ha accertato l’erroneità dei dati posti alla base delle cartelle esattoriali predisposte dall’amministrazione che, però, almeno con riferimento al caso in esame, non si è determinata a svolgere alcuna nuova istruttoria in merito ponendo in essere, al contrario, comportamenti volti ad occultare le anomalie del sistema.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha annullato il provvedimento impugnato in quella sede anche con riferimento alle somme imputabili all’annualità 2002/2003.
4. – Si sono costituite in giudizio ADER e AGEA che hanno contestato la fondatezza degli assunti prospettati dall’azienda agricola appellante, ritenendoli infondati tenuto anche conto della giurisprudenza espressa dal giudice d’appello negli ultimi anni,che si è ormai andata consolidando affrontando, nello specifico, proprio le tematiche spese a conforto della fondatezza del mezzo di gravame.
5. – Il Collegio, in via preliminare, osserva che, per un verso la parte appellante non ha riproposto per intero tutti i motivi di ricorso dedotti in primo grado e ritenuti non accoglibili dal TAR per il Piemonte, intendendo così circoscrivere l’area delle ragioni impugnatorie nei confronti delle decisioni assunte con la sentenza oggetto di appello nella parte in cui non ha accolto parzialmente il ricorso, limitandola alle due censure sopra riproposte nonché, sotto altro versante, evidenzia come nessun appello incidentale è stato spiegato dalle amministrazioni appellate, così circoscrivendosi, secondo il tracciato contestativo a doppio binario segnato dalla parte appellante, le questioni che sono oggetto del giudizio di appello.
6. – Quanto alla prima e complessa ragione di impugnazione della sentenza di primo grado il Collegio ritiene di dover richiamare alcuni precedenti della Sezione il cui contenuto merita di essere condiviso e qui riaffermato. In particolare va ricordato, per quanto qui è di stretto rilievo, che:
– “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004)” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286);
– infatti “la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann La Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori)” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2025 n. 7175);
Va pertanto esclusa la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, conseguendo che la deduzione di vizi attinenti al merito della pretesa segue il regime della annullabilità dei provvedimenti pregiudizievoli che, in questa sede, si compendiano nei provvedimenti impositivi adottati a monte.
Posto che è pacifico come l’intimazione di pagamento, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile solo per vizi propri (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2025 n. 4733) è altrettanto pacifico (non rinvenendosi contestazioni in tale senso espresse dalla parte appellante né da quella appellata, semmai conferme) che, nel caso di specie, nei confronti dell’atto presupposto rispetto all’atto di intimazione di pagamento, oggetto (superstite) del presente contenzioso, si sono definiti i relativi giudizi di impugnazione già celebrati e aventi ad oggetto l’atto impositivo riferito all’annualità 2002/2003. In particolare:
– il ricorso direttamente rivolto a detto atto impositivo, proposto dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma (n. R.g. 11425/2003) per l’annullamento della “compensazione nazionale quote latte – periodo 2002/2003”, conclusosi con decreto di perenzione del 17 febbraio 2012;
– il ricorso riferito alle annate 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003, cumulativamente intese, proposto dinanzi al TAR per il Piemonte (n. R.g. 180/2019) avverso la cartella di pagamento n. 30020180000012185/000, è stato definito con declaratoria di inammissibilità del gravame, resa con sentenza 18 aprile 2019 n. 450, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con la sentenza Sez. III, 28 febbraio 2023 n. 2024.
A ciò si aggiunga, per completezza di motivazione, che le considerazioni che precedono consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere ex officio alla Corte di giustizia UE i quesiti proposti da parte appellata. Infatti, nell’ipotesi in cui, “conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere […]. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia” (cfr., in termini, Corte di giustizia UE, sez. I, 15 marzo 2017, C-3716, Lucio Cesare Aquino).
Pertanto il consolidamento del provvedimento “impositivo” inibisce in questa sede pure l’invocata disapplicazione la quale è, in ogni caso (seppure sotto forma di annullamento d’ufficio, sempre che ne sussistano i presupposti), demandata all’amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza, restano fermi (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024 n. 9338).
7. – Anche il secondo versante contestativo intrapreso nella sede di appello dalla azienda agricola Varetto Tommaso non può trovare condivisione.
Il Collegio osserva che anche con riferimento alla decisione del G.I.P. di Roma richiamata dalla parte appellante la Sezione ha avuto modo di esprimersi circa la inutilizzabilità di tale richiamo ai fini della contestazione di difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto di intimazione impugnato.
Si è, infatti, condivisibilmente affermato che alcun rilievo hanno, ai fini della valutazione della legittimità degli atti impositivi (qui in esame), le considerazioni contenute nella decisione del Tribunale penale di Roma (anche qui) richiamata. Ciò in quanto, “in assenza di prove certe e dell’individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “quadrare” con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 5858). Inoltre, “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l’intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull’amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481). In sostanza, non può procedersi ad annullare il q.r.i. o l’imputazione di prelievo individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del q.r.i. o della correttezza dell’imputazione di prelievo” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2025 n. 2504 e 8 agosto 2023 n. 7684).
8. – In conclusione, per le ragioni sopra illustrate l’appello proposto non si presta ad essere accolto.
Ritiene il Collegio che, stante la complessità degli argomenti che sono stati oggetto di contenzioso, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’istituto processuale di cui all’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., che consente la compensazione delle spese di lite riferite al presente grado di appello fra le parti in giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 12.11.2025 n. 8837