Giurisdizione e competenza – Annullamento da parte della Corte di Cassazione e  poteri del giudice del rinvio

Giurisdizione e competenza – Annullamento da parte della Corte di Cassazione e  poteri del giudice del rinvio

1. Il ricorso è infondato non presentando la sentenza qui impugnata alcuno dei vizi prospettati.

1.2. Quanto alla dedotta violazione di legge per errata interpretazione del disposto di cui all’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., deve preliminarmente muoversi dalla lettera di siffatta disposizione, a norma della quale il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Tale disposizione è stata richiamata della Corte d’assise d’appello che, nell’incipit della sentenza impugnata, dopo aver riportato pressoché interamente la motivazione della sentenza rescindente, ha sottolineato che «Le ragioni dell’annullamento […] non attengono alla responsabilità dell’imputato sulla quale si è formato giudicato ma al solo tema riguardante le attenuanti generiche che sono state negate dai giudici di merito nel primo e nel secondo grado di giudizio». La Corte di merito, poi, nell’individuare i confini del giudizio di rinvio, ha richiamato la pacifica e qui condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale, a seguito di annullamento, non può prescindersi dal principio di formazione progressiva del giudicato e, dunque, dalla stabilizzazione dei punti devoluti e decisi dalla sentenza rescindente in relazione ai quali è preclusa la cognizione al giudice ad quem. Nella vicenda in esame, — si precisa, dunque, correttamente nella sentenza impugnata — è ferma la responsabilità dell’imputato per il delitto a lui ascritto ed è stata scartata la possibilità che la capacità di intendere del D.P.A.. al momento del fatto, fosse esclusa o grandemente scemata.

La Corte di merito, quindi, ha ulteriormente e correttamente precisato che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione (come nel caso di specie), il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, esclusi il divieto di reiterazione dell’errore ritenuto sussistente nella sentenza rescindente e di rivalutazione delle questioni logicamente presupposte, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione. Al giudice del rinvio, dunque, spetta il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova motivando la propria decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti viziati o carenti in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345 e Sez. 2, n. 27116 del 22/5/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413).

In ultimo, la Corte d’assise d’appello ha ricordato che, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà (come nel caso di specie), il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a lui solo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti da tutte le emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (tra le molte, Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861).

Tali principi sono stati non solo enunciati, ma rigidamente applicati dalla Corte di merito la quale, dopo aver premesso che la «Corte di Cassazione nell’annullare la sentenza della Corte d’assise di appello di Messina ha ravvisato un’aporia e una contraddizione motivazionale là dove i giudici di merito hanno affermato che l’imputato “nulla ha fatto per tentare di placare l’ansia dalla quale si sentiva oppresso” [senza considerare] che l’emergenza pandemica insorta da qualche settimana e le conseguenti restrizioni di movimento su tutto il territorio nazionale già in astratto rendevano l’ipotesi di fuga improponibile e del tutto velleitaria», ha così correttamente individuato «il binario in cui muoversi» e con motivazione giuridicamente corretta e, come si vedrà meglio appresso, priva di qualsivoglia aporia argomentativa, ha ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado e di non concedere, quindi, le richieste attenuanti generiche evidenziando che, anche eliminando l’aspetto valorizzato nella sentenza rescindente dal ragionamento formulato dai precedenti giudici di merito, non sussistono elementi di segno positivo utili per la concessione delle invocate attenuanti generiche.

1.3. Nessun vizio di legge è poi ravvisabile in relazione al disposto di cui all’art. 62-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte di merito si è attenuta al principio affermato da tempo da questa Corte di legittimità, mai smentito e qui condiviso, secondo cui «Il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente prevedute come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla “quantità”, oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l’attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge.» (Sez. 2, n. 5808 del 06/03/1992, Berti, Rv. 190368-01).

1.4. Infondata, infine, è la censura mossa a norma dell’alt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con cui il ricorrente lamenta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione. Questa, contrariamente a quanto denunziato, è invece completa, approfondita, priva di illogicità manifeste e di affermazioni apodittiche e meramente assertive. Ed invero, la Corte di merito ha passato in rassegna i fatti e la loro dinamica senza rivisitare ciò che è coperto da giudicato e, pur condividendo l’assunto secondo cui nessuna colpa è ravvisabile in capo all’imputato con riferimento al naufragato tentativo di allontanarsi dalla compagna e dalla casa di abitazione, ha stigmatizzato la crudeltà e, come notato nella sentenza rescindente, la «distruttiva violenza» dell’omicida che ha stretto con la mano sinistra il collo della vittima per 3-4 minuti e, apponendo la destra sul naso e sulla bocca senza mai mollare la presa, stringendo il collo della povera donna in modo talmente forte da farle saltare un incisivo, le ha cagionato la morte per arresto cardio-circolatorio per asfissia acuta da soffocazione diretta. Queste modalità sono state ritenute dalla Corte di merito, nella sua valutazione discrezionale e insindacabile in questa sede in quanto accuratamente e non illogicamente motivata, di rilevanza tale da dover prevalere sull’unico elemento positivo valutabile nella vicenda in esame e rappresentato dal fatto che indubbiamente anche il «D.P.A., come peraltro l’intera popolazione mondiale, fosse scosso dal clima che si respirava».

2. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.

3. Nulla sulle spese richieste dalle parti civili. In proposito si rammenta che, come affermato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, qualora dall’eventuale accoglimento dell’Impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all’esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l’entità della pena. In senso conforme anche, Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791 e Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524).

4. Deve essere disposta, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Cass. pen., V, ud. dep. 18.09.2025, n. 31263

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