1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4. cod. proc. civ., violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, assumendo che in violazione delle suddette disposizioni il giudice di appello aveva ritenuto che l’Agenzia delle EntrateRiscossione non potesse ricorrere a legali del libero foro. 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. nonché degli artt. 11 e 12 comma decimo d.lgs. 546/1992 per avere la CTR omesso di concedere un termine per la regolarizzazione della costituzione di parte appellante. 2. Con il terzo motivo parte ricorrente rileva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2946 c.c. chiedendo decidersi la causa nel merito con il rigetto del ricorso di parte contribuente in ragione della infondatezza dell’eccezione di prescrizione, nella specie decennale. 3. Osserva questo Collegio che il primo motivo è fondato, con carattere assorbente. 3.1. La questione dell’ammissibilità della costituzione in giudizio dell’ ADER -Agenzia delle Entrate riscossione, a mezzo di un legale del libero foro, in particolare, della sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2 dell’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro, è stata affrontata più volte da questa Corte. In ordine alla normativa di riferimento, occorre muovere dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il quale dispone che: «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; Vanno, quindi, richiamate le seguenti disposizioni: – l’art. 43 del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale: «L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Corte di Cassazione – copia non ufficiale 3 Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; – il comma 5 dell’ art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; – gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica»; – l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui: «L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato». Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: «Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio»; Il quadro normativo di riferimento normativo è completato da: il regolamento di amministrazione dell’odierna ricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; il protocollo d’intesa del 6 luglio 2017, stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e la ricorrente, attuativo dell’art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; il regolamento-bando della ricorrente per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016); Le Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019) in materia hanno chiarito che, con l’introduzione della convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 eccezione tra avvalimento dell’avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre. La pronuncia ha specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, dunque, nelle ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma. In ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell’art. 1). E’ stato, così, in modo del tutto condivisibile affermato che in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l’Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico: a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell’Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 tipo di contenzioso (nello stesso senso, successivamente, Cass. Sez. 5, n. 31241 del 29/11/2019; Cass., Sez. 6 – 5, n. 24967 del 19/08/2022). Nel protocollo d’ intesa stipulato tra l’Avvocatura Generale dello Stato e l’odierna parte ricorrente in data 5 luglio 2017 è, in particolare, previsto che: «L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: – azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); – azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; – altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; – liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria. L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: – liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); – liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; – liti innanzi alle Commissioni Tributarie». 3.2. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che, nella specie, ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio dell’odierna ricorrente il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad avvocati del libero foro (come avvenuto). In tale ipotesi, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, precisandosi che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude, in radice, la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019, cit., in senso conforme, v. Cass. Sez. 3, n. 36498 del 24/11/2021; Cass., Sez. 6 – 1, n. 16314 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, n. 26531 del 20/11/2020). 4. Alla luce di quanto evidenziato va accolto il primo motivo del ricorso con assorbimento sia del secondo che del terzo (con la precisazione quanto a tale ultimo motivo che questa Corte di legittimità non può entrare nel merito della questione della prescrizione, istituto che attiene a valutazioni in fatto) e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per esame dell’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio.
CORTE DI CASSAZIONE, V – ordinanza 10.12.2025 n. 32198