Gare – Vendita di un immobile pubblico ed esclusione di un concorrente per la presentazione di una offerta per sé stesso e per altri co-offerenti in assenza di una procura speciale di autorizzazione a presentare l’offerta anche nell’interesse di altri soggetti

Gare – Vendita di un immobile pubblico ed esclusione di un concorrente per la presentazione di una offerta per sé stesso e per altri co-offerenti in assenza di una procura speciale di autorizzazione a presentare l’offerta anche nell’interesse di altri soggetti

1) Il presente ricorso è stato proposto dalla dalla sig.ra Del Curto Silvia, in proprio e quale co-offerente, unitamente ai Sigg.ri Gianmaria Del Curto, Yori Del Curto e Rossella Succetti, avverso il provvedimento con cui il Comune di Piuro ha disposto l’esclusione dell’offerta a firma della ricorrente, dall’asta pubblica ex art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. n. 287 del 25 maggio 1924, indetta per la “vendita dell’immobile sito in località Val di Lei, identificato come immobile ex partenza funivia”.

L’esclusione è stata disposta, in quanto la domanda di partecipazione – sia con riferimento alla documentazione amministrativa sia all’offerta economica – era priva della sottoscrizione di tutti i co-offerenti, essendo sottoscritta unicamente dalla sig.ra Del Curto Silvia per la quota del 35%.

2) Il Collegio, pur prendendo atto della decisione cautelare in sede di appello, ritiene che, anche dopo un approfondito esame proprio della fase di merito, il ricorso non possa essere accolto.

2.1 Nel primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 72 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023, dei principi di favor partecipationis, di ragionevolezza, proporzionalità: la previsione relativa all’obbligo, in caso di partecipazione congiunta, della sottoscrizione di tutti gli offerenti, sarebbe contenuta esclusivamente in una nota a piè di pagina del modulo A e non sarebbe, pertanto, desumibile dal bando di gara predisposto dal Comune di Piuro.

Secondo tale prospettazione, la previsione, non espressamente contemplata dalla lex specialis, non era conoscibile, poiché il modulo A in formato “rtf” non risultava visibile all’atto dell’apertura del file mediante computer dotato di sistema operativo Mac.

Ritiene parte ricorrente che “la specifica contenuta nella nota a piè di pagina del modello di partecipazione, circa la sottoscrizione congiunta in caso di partecipazione plurisoggettiva, non si scorge nel bando di gara” e che il modello di partecipazione e il fac simile di offerta economica non possono essere considerati vincolanti per i partecipanti alla procedura, né l’inserimento della nota a piè di pagina nel modello di partecipazione, poteva valere quale clausola escludente, in assenza di esplicite previsioni in tal senso nel bando di gara.

2.2 La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.

Il bando contiene le seguenti prescrizioni:

– il plico contenete l’offerta deve includere la “Busta a – documentazione” e la “Busta b – offerta economica”;

– la domanda di partecipazione all’asta deve essere redatta utilizzando il modello di cui all’allegato

A (doc. 3) e “debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità”;

– le persone fisiche dovevano indicare “nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio; se esprime l’offerta per se stesso o per se stesso (per la quota parte) congiuntamente

ai co-offerenti o per la persona fisica che rappresenta”.

– l’offerta economica doveva essere redatta utilizzando il modello di cui all’allegato C), con espressa previsione che “È nulla l’offerta priva di sottoscrizione”.

– viene previsto espressamente che “la mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni del presente bando o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara”;

– in chiusura è altresì precisato che “Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando:

• A) modello di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione;

• B) informativa privacy in relazione all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

• C) modello offerta economica”.

Nell’allegato A è distinta l’offerta di acquisto presentata “in qualità di:

Persona fisica privato cittadino;

Persona fisica co-partecipante con la quota del……….% unitamente a” e nella nota a piè di pagina è precisato “Riportare gli estremi della persona fisica o giuridica co-offerente. In questo caso occorre che anche gli altri co-offerenti compilino e sottoscrivano una domanda di partecipazione all’asta (a pena d’esclusione a norma di bando).”

2.3 Preliminarmente deve essere rilevato che la lex specialis è costituta dal Bando, dal modello di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione e dal modello offerta economica. Dalla lettura coordinata delle disposizioni del bando e del modello A (anche a prescindere dalla specificazione della nota a piè di pagina), emerge che in caso di co-offerenti l’offerta di acquisto e l’offerta economica dovevano essere sottoscritte da tutti i soggetti.

Nella lex specialis è espressamente previsto che l’offerta di acquisto e quella economica debbano essere debitamente sottoscritte dal concorrente, che può partecipare, nel caso di persona fisica, nelle seguenti differenti modalità: presentando l’offerta per se stessa, ovvero presentando l’offerta per se stessa (per la quota parte) congiuntamente ai co-offerenti o in alternativa presentando l’offerta per la persona fisica che rappresenta.

Si ricava che nel caso di co-offerenti, l’offerta è congiunta, per cui ciascun offerente deve manifestare la volontà di partecipare alla selezione e obbligarsi per la propria quota: a tal fine gli adempimenti previsti per la validità dell’offerta, tra cui la sottoscrizione, si estendono a tutti gli offerenti.

La mancanza della sottoscrizione in caso di co-offerenti, impedisce la formazione della volontà negoziale, in quanto manca l’effettiva volontà dei soggetti offerenti di vincolarsi negozialmente all’offerta avanzata in sede di gara.

2.4 Nel caso di specie, la sig.ra Del Curto Silvia ha presentato l’offerta in gara per sé stessa, indicando la quota di partecipazione, limitandosi a riportare per gli agli altri co-offerenti le rispettive quote di partecipazione.

L’offerta così come presentata, in assenza delle firme dei co-offerenti, non solo è nulla in base alle prescrizioni del bando, ma sotto il profilo contrattuale, vincola solo la ricorrente nei confronti dell’Amministrazione, in quanto i co-offerenti non possano essere vincolati in base alla sottoscrizione della sola ricorrente, mancando infatti una loro espressa volontà negoziale nei confronti dell’Amministrazione.

Proprio quest’ultima non avrebbe alcuno strumento per ottenere il pagamento dell’intera somma offerta, in quanto l’unica obbligata, la sig. Del Curto, risponde solo per la propria quota.

3) Nella seconda censura vengono richiamati precedenti giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto al caso di specie.

I principi di diritto richiamati dalla ricorrente con riferimento al principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, pur astrattamente condivisibili, non risultano applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, poiché riferiti a ipotesi differenti rispetto a quella in esame.

La fattispecie de qua, infatti, concerne esclusivamente la questione dell’ammissibilità di un’offerta economica e di una domanda di partecipazione prive della sottoscrizione degli altri offerenti.

Senza negare che il principio di risultato impone all’Amministrazione di non cadere in un formalismo eccessivo, laddove ciò ostacoli il perseguimento dell’interesse pubblico, tuttavia non consente di superare indistintamente l’inosservanza di prescrizioni che non rivestano carattere meramente formale, bensì sostanziale, nell’ambito delle procedure di gara (in tal senso TAR Napoli, sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959).

Le pronunce richiamate nel ricorso (Cons. St., sez. VII, n. 5789/2024 e Cons. St., sez. V, n. 1924/2024) si collocano in un contesto differente e, pertanto, non risultano idonee a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il Collegio nel caso di specie.

4) Anche il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, è infondato.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il Comune di Piuro avrebbe illegittimamente disposto l’esclusione della sig.ra Del Curto Silvia dalla procedura di gara, nonostante la stessa avesse presentato una domanda di partecipazione e un’offerta economica valide quantomeno con riferimento alla propria posizione individuale.

Pertanto, in via subordinata la ricorrente chiede che l’offerta sia ritenuta efficace e vincolante solo per sé, avendo manifestato una valida volontà negoziale.

La tesi non è condivisibile.

La sig.ra Del Curto Silvia si è obbligata esclusivamente per la propria quota di partecipazione, per cui il Comune non potrebbe obbligare l’aggiudicataria ad acquistare l’immobile per intero.

Né può trovare applicazione l’istituto del mandato senza rappresentanza, come affermato nel ricorso, perché la ricorrente non ha presentato nei termini del bando un’offerta di acquisto dell’intera proprietà in nome proprio, ancorché nell’interesse degli altri co-partecipanti, ma la domanda di partecipazione e l’offerta economica sono state presentate da più soggetti pro quota, sebbene sottoscritte da uno solo di essi.

Proprio l’assenza di una procura speciale che autorizzasse la ricorrente a presentare l’offerta anche nell’interesse di altri soggetti, esclude la possibilità di inquadrare la fattispecie nell’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, richiamato dalla difesa di parte ricorrente.

La sig.ra Del Curto Silvia non poteva validamente rappresentare la volontà degli altri co-offerenti, i quali, in assenza di sottoscrizione dell’offerta e quindi di una loro espressa e formale manifestazione di volontà, non possono ritenersi vincolati.

5) Nell’ultimo motivo viene censurata la scelta dell’Amministrazione di non attivare il soccorso istruttorio.

Come già rilevato nell’ordinanza cautelare di questa Sezione, nella fattispecie in esame non viene in rilievo un’ipotesi di mera irregolarità formale o di dichiarazione incompleta suscettibile di integrazione successiva, bensì una radicale carenza dell’offerta, consistente nella totale omissione di una manifestazione di volontà negoziale da parte degli altri co-offerenti.

L’assenza di un elemento essenziale dell’offerta stessa, rappresentato nel caso de quo dalla sottoscrizione di tutti i soggetti che hanno presentato l’offerta, impedisce di attivare il soccorso istruttorio, che comporterebbe una inammissibile integrazione postuma dell’offerta, sanando ex post una mancanza sostanziale e non una semplice incompletezza documentale, in violazione con i principi di par condicio competitorum e di autoresponsabilità dei partecipanti.

Né può darsi rilievo al maggior corrispettivo economico che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto conseguire dall’aggiudicazione alla ricorrente: pur trattandosi di un contratto attivo, la cui finalità è la massimizzazione dell’introito per le casse pubbliche, non possono essere derogate le condizioni di legittimità del procedimento, al fine della validità dell’offerta negoziale.

6) Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 29.12.2025 n. 4286

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