Gare – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza e legittima esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese per la sostituzione di un componente privo di un requisito di idoneità prescritto dalla lex specialis

Gare – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza e legittima esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese per la sostituzione di un componente privo di un requisito di idoneità prescritto dalla lex specialis

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato atteso che:

– i provvedimenti e gli atti impugnati sembrano pienamente legittimi, in quanto la proposta sostituzione del componente del R.T.P. ricorrente (ing. Michele Ricciardi, specificamente indicato nell’offerta tecnica presentata quale D.O. Impianti, ma privo della dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri nella specifica Sezione A – Settore Industriale, requisito di idoneità prescritto a pena di esclusione dall’art.8.2 del Disciplinare) e di ridistribuzione degli incarichi relativi ai ruoli di D.O. Impianti e Ispettore di Cantiere nell’ambito del Gruppo di Lavoro, ovvero di integrazione di quest’ultimo Gruppo con l’inserimento di una nuova figura professionale, implica con ogni evidenza (per la proposta modificazione degli incarichi ricoperti dai singoli professionisti rispetto a quelli originariamente indicati nell’offerta tecnica presentata), una modificazione (postuma) sostanziale delle dichiarazioni rese nel D.G.U.E. circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell’offerta tecnica così come originariamente presentata dal predetto R.T.P ;

– peraltro, il Disciplinare di gara al paragrafo 14.2.1. titolato “Documentazione relativa all’offerta tecnica” prescriveva che “la Documentazione tecnica dovrà contenere la RELAZIONE UNICA ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 7, afferente alla capacità tecnica dell’operatore economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo articolo 15”;

– nella specie la suddetta offerta tecnica proposta dall’odierno R.T.P. ricorrente, è stata valutata dalla Commissione giudicatrice sulla scorta dei requisiti professionali solo dichiarati dal costituendo R.T.P. ricorrente (come previsto dalla Tabella n. 11, dell’articolo 15 del Disciplinare di gara, relativo alla “Valutazione dell’offerta tecnica ed economica”, sub-criterio C.1 rubricato “Qualità della struttura tecnico-organizzativa dell’Ufficio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione”) con l’assegnazione del punteggio anche in relazione al sub criterio “C” della Tabella “Risorse umane” messe a disposizione per lo svolgimento del servizio” (tenendo conto delle principali esperienze maturate da parte dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio in appalti analoghi all’oggetto del contratto, e comunque delle mansioni specificamente attribuite all’interno della struttura organizzativa del Gruppo di Lavoro in relazione alle sue articolazioni interne), sicchè l’apporto professionale ed esperienziale specifico di ognuno dei professionisti indicati nel Gruppo di lavoro costituisce effettivamente un elemento essenziale (rectius l’ex sé) dell’offerta tecnica sotto il profilo qualitativo, ossia una caratteristica intrinseca della stessa, esorbitando – dunque – dai limiti normativi del soccorso istruttorio;

– la pacifica assenza del requisito autodichiarato (in violazione di quanto prescritto dall’art. 8.2 del Disciplinare rubricato “Requisiti di partecipazione), unitamente alla rilevata inammissibilità della modificazione ex post dell’offerta tecnica, aventi valore tranchant, appaiono comportare l’inconferenza anche delle ulteriori censure e del richiamato all’art. 97 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm., applicabile solo fatta salva “l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”, nel rispetto dei principi di par condicio tra i concorrenti e autoresponsabilità;

Ritenuto, in ogni caso, prevalenti (in un’ottica cautelare ex art.120 comma 8 ter c.p.a.), rispetto all’interesse privato delle parti ricorrenti, le esigenze imperative connesse all’interesse pubblico (di carattere generale) alla sollecita realizzazione dell’opera pubblica de qua (stante la necessità di concludere i lavori pubblici di che trattasi entro Giugno 2026, sicchè è stato autorizzato l’avvio dei servizi e dei lavori in via anticipata d’urgenza).

Ritenuto, infine, opportuno che l’istanza ostensiva proposta dalle parti ricorrenti, ai sensi dell’art.116 comma 2 c.p.a., venga decisa con la sentenza che definirà nel merito il presente giudizio.

TAR PUGLIA – LECCE, III – ordinanza 06.11.2025 n. 513

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