1. La CUC Trinakria Sud, Sezione di Comiso, indiceva, in nome e per conto del Comune di Rosolini, una procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede della scuola media inferiore “E. De Cillis”, per un importo a base d’asta di € 1.293.924,06, comprensivo degli oneri di sicurezza non ribassabili pari a € 105.529,66.
L’art. 27.2 del disciplinare di gara chiedeva agli operatori economici di inserire: «all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Oneri aziendali sicurezza”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023».
Il disciplinare specificava: «Ai sensi dell’art. 100, comma 8 del Codice, la mancata indicazione dei “COSTI AZIENDALI” e del “COSTO DELLA MANODOPERA” costituisce causa di esclusione».
Partecipava alla gara la società Patriarca Group s.r.l. (da ora anche “Patriarca Group”), la quale, classificatasi seconda in graduatoria con il ribasso del 32,1095%, con istanza del 3.09.2025 chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta in favore della società New Eco Appalti s.r.l. (da ora anche “New Eco Appalti”) con prot. n. 1522 del 21.08.2025, evidenziando alla Stazione appaltante che quest’ultima avesse riportato nel campo della propria offerta economica riservato ai costi aziendali relativi alla sicurezza l’importo relativo agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari alla predetta somma di € 105.529,66.
Seguiva la nota di riscontro prot. n. 18633 del 9.09.2025, con la quale la Stazione appaltante comunicava a Patriarca Group di aver attivato, nei confronti di New Eco Appalti, il procedimento di verifica dell’anomalia, avendo chiesto, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023, “idonee giustificazioni, corredate da eventuale documentazione di supporto, ai fini della verifica della congruità degli oneri di sicurezza aziendali dichiarati in sede di offerta nonché della verifica di congruità dell’offerta nel suo complesso”.
Patriarca Group eseguiva accesso agli atti, visionando la nota prot. n. 18628 del 9.09.2025 (con la quale la Stazione appaltante aveva chiesto alla società aggiudicataria: “1. le modalità di quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali dichiarati in sede di offerta; 2. le specifiche misure tecniche e organizzative poste a fondamento dell’importo indicato, superiore alla media degli altri concorrenti; 3. l’incidenza di tali oneri sull’equilibrio complessivo dell’offerta; 4. ogni altro elemento utile a comprovare la coerenza, la sostenibilità e la congruità dell’offerta nel suo complesso.”) e apprendendo che, con nota prot. n. 19714 del 24.09.2025, New Eco Appalti avesse giustificato la mancata indicazione dei costi di sicurezza interni evidenziando che si trattasse di un “mero errore materiale” nella compilazione dell’offerta economica, dettato dall’aver digitato erroneamente l’importo di € 105.529,66, in luogo dell’importo di € 10.529,96, ossia l’importo reale dei propri costi di sicurezza aziendale.
Con nota prot. n. 19738 del 24.09.2025 la Stazione appaltante concedeva a New Eco Appalti un ulteriore termine per fornire le giustificazioni richieste al punto 4) della richiesta nota prot. n. 18628 del 9.09.2025, cui seguiva la nota prot. n. 19914 del 25.09.2025, con la quale la società aggiudicataria sosteneva di non dover rendere alcuna giustificazione integrativa, in quanto il proprio ribasso percentuale risultava inferiore alla soglia di anomalia e dunque l’offerta, a suo dire, non doveva essere giustificata.
2. Con ricorso introduttivo notificato in data 30.09.2025 e depositato il 9.10.2025 Patriarca Group s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) la determina n. 1522 del 21.08.2025 adottata dalla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva nei confronti di New Eco Appalti s.r.l. dell’affidamento dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede della scuola media inferiore “E. De Cillis” del Comune di Rosolini; 2) i verbali di gara del 4 e 5.08.2025; 3) la nota prot. n. 18628 del 9.09.2025, con la quale il Comune di Rosolini ha chiesto alla società aggiudicataria giustificazioni nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta attivato nei confronti di quest’ultima; 4) la nota prot. n. 19738 del 24.09.2025, con la quale il Comune di Rosolini ha concesso alla società aggiudicataria un ulteriore termine per fornire le proprie giustificazioni; 5) ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale.
La società ha altresì chiesto di dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato in data 27.08.2025 con Rep. n. 2661 e di conseguire l’aggiudicazione, dichiarando sin d’ora la disponibilità a subentrare nel contratto stipulato.
In ultimo, viene richiesto, in via subordinata, il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
I predetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023; violazione della lex specialis; violazione art. 97 Costituzione; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi comunitari e nazionali della concorrenza, dell’imparzialità, della par condicio e della trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; illogicità ed irragionevolezza; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023; eccesso di potere per sviamento; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; violazione del divieto di soccorso istruttorio e dei principi di imparzialità e par condicio; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 D.lgs. 36/2023; violazione dei principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta, concentrazione e celerità del procedimento, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e aggravamento del procedimento; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 5 del D.lgs. 36/2023; violazione della par condicio; eccesso di potere per sviamento; ingiustizia manifesta; 5) Violazione dell’art. 104 d.lgs. 36/2023, dell’art. 26 Allegato II.12 D.lgs. 36/2023 e del par. 17 del disciplinare di gara; avvalimento meramente cartolare anziché operativo; mancata messa a disposizione effettiva di mezzi, risorse e certificazione di qualità; illegittima ammissione per carenza dei requisiti speciali.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e del disciplinare di gara, evidenziando che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per la mancata indicazione dei propri oneri di sicurezza aziendale all’interno della propria offerta economica, a nulla rilevando che nell’apposito campo fosse stato inserito un dato erroneo (nella specie, il costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), atteso che l’erronea indicazione di tali costi sarebbe da equipararsi all’ipotesi della loro omissione.
È altresì osservato che l’omessa separata indicazione dei costi obbligatori di sicurezza aziendali nell’offerta economica debba portare all’esclusione immediata dell’offerente dalla gara senza possibilità di regolarizzazione postuma e di ricorso al soccorso istruttorio per supplire a tale carenza.
L’erronea indicazione di tali costi, inoltre, non costituirebbe un mero refuso, bensì una lacuna sostanziale nell’offerta originaria, colmata solo attraverso un’elaborazione successiva suscettibile di dar luogo a una integrazione ex post dell’offerta economica.
2.2. Con il secondo motivo viene lamentata un’erronea applicazione dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023, deducendosi che il Comune di Rosolini abbia fatto un utilizzo distorto dello strumento della verifica dell’anomalia dell’offerta, il quale sarebbe stato attivato al solo scopo di consentire a New Eco Appalti di integrare ex post un elemento mancante dell’offerta economica, con conseguente sanatoria di un vizio dell’offerta economica tale da determinare l’immediata esclusione della società dalla gara.
2.3. Con la terza doglianza si evidenzia che, in ogni caso, la società aggiudicataria non si sia limitata a giustificare l’importo inserito nella propria offerta economica con riguardo ai propri costi aziendali di sicurezza, ma abbia sostituito il valore iniziale (pari a € 105.529,66) con un diverso valore (€ 10.552,96), con conseguente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
La nuova quantificazione operata da New Eco Appalti sarebbe comunque incongrua, secondo la prospettazione della società ricorrente, in quanto includente talune voci, come il costo per i ponteggi, che non avrebbero attinenza con gli oneri di sicurezza aziendali, in quanto rientranti, piuttosto, tra i costi di sicurezza del cantiere previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
2.4. Con la quarta censura viene dedotto che il Comune di Rosolini avrebbe dovuto escludere la società aggiudicataria anche ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 36/2023, atteso che quest’ultima si sarebbe limitata a giustificare gli oneri di sicurezza aziendali e non l’offerta economica nel suo complesso, come da richiesta specifica formulata al punto 4) della nota prot. n. 18628 del 9.09.2025.
È altresì rilevato che l’Ente abbia illegittimamente prorogato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia sebbene New Eco Appalti non abbia reso le giustificazioni su tale punto 4) entro il termine di quindici giorni previsto dall’art. 110, comma 2, del D.lgs. 36/2023.
2.5. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso è evidenziato che il contratto di avvalimento tra New Eco Appalti s.r.l. (ausiliata) e SMED Group S.r.l. (ausiliaria) risulti privo dei contenuti minimi richiesti quando l’oggetto dell’avvalimento sia, come nel caso di specie, un’attestazione SOA per lavori.
È specificato che il predetto contratto elenchi genericamente una serie di risorse (direzione tecnica, alcune unità di personale, attrezzature, mezzi e materiali) da mettere a disposizione, senza riportare tutte le risorse necessarie per giustificare il possesso della qualificazione OG1 class. III da parte dell’ausiliaria. Non risulterebbe prestato, in particolare, il sistema di gestione della qualità aziendale con cui l’ausiliaria ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, atteso che il contratto si limiterebbe a menzionare il “possesso della certificazione di qualità ISO 9001” in capo all’ausiliaria, come nota in calce all’attestato SOA, senza tuttavia prevedere la messa a disposizione autonoma e specifica di tale certificazione e degli elementi ad essa collegati (personale addetto, manuale e procedure di qualità, ecc.).
In aggiunta, il quantitativo e la tipologia di risorse umane e strumentali indicate (n. 1 architetto e n. 2 operai) sarebbero inadeguati e incoerenti rispetto alle esigenze dell’appalto; analogamente, l’“elenco mezzi” allegato al contratto consisterebbe in una lista standardizzata di attrezzature e veicoli, alcuni dei quali estranei o superflui rispetto alle lavorazioni da eseguire, in quanto non pertinenti alle specifiche opere di consolidamento sismico oggetto d’appalto.
Ne discende, secondo la prospettazione di parte, che il contratto di avvalimento sia privo di effettiva operatività e debba ritenersi nullo per violazione di norme imperative (art. 104 e art. 26 All.II.12 del D.lgs. 36/2023), con conseguente illegittimità dell’ammissione alla gara di New Eco Appalti per difetto dei requisiti speciali di partecipazione.
2.6. Con specifico riguardo alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, formulata in via subordinata, la società ricorrente deduce che l’importo di tale risarcimento debba corrispondere al mancato utile, nella misura da dimostrarsi nel proseguo del giudizio, e sia da correlare anche al danno derivante dalla mancata acquisizione di titoli ed esperienze utili al fine di poter partecipare a future gare, da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1226 c.c.
Rispetto a tale importo finale viene richiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi, anche anatocistici, oltre al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., da far decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi il servizio sino alla data dell’effettivo soddisfo.
3. A seguito della notificazione del ricorso introduttivo, con nota prot. 20342 dell’1.10.2025 New Eco Appalti ha prodotto alla Stazione appaltante le proprie giustificazioni sull’anomalia complessiva dell’offerta precedentemente omesse, cui ha fatto seguito la determinazione del RUP del Comune di Rosolini dell’8.10.2025, con la quale quest’ultimo ha dichiarato che l’offerta dell’aggiudicataria risulti congruamente giustificata.
4. New Eco Appalti s.r.l., società controinteressata, si è costituita in giudizio in data 9.10.2025 per resistere al ricorso.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato l’11.10.2025 e depositato il 13.10.2025 Patriarca Group s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) la determinazione del RUP del Comune di Rosolini dell’8.08.2025, comunicata il giorno successivo, con la quale quest’ultimo ha dichiarato che l’offerta della società aggiudicataria risulti congruamente giustificata dopo la nota prot. 20342 dell’1.10.2025 prodotta da New Eco Appalti s.r.l.; 2) ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Il suddetto ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimità in via principale e in via derivata; 2) Inammissibilità della rettifica postuma dei costi aziendali di sicurezza nell’offerta di New Eco Appalti s.r.l.; violazione dell’art. 108, co. 9, D.Lgs. 36/2023; eccesso di potere per travisamento e violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e par condicio dei concorrenti; violazione della par condicio; violazione del principio di risultato e della fiducia; 3) Violazione dell’art. 110, co. 5, lett. c) D.Lgs. 36/2023; contraddittorietà intrinseca; eccesso di potere per elusione e sviamento; illogicità; violazione della par condicio; violazione del principio di imparzialità; violazione del principio di autoresponsabilità; ingiustizia manifesta; 4) Incongruità dell’offerta di New Eco Appalti s.r.l.; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 5 del D.lgs. 36/2023; violazione principi di imparzialità e buon andamento.
5.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità in via derivata del provvedimento impugnato per gli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo.
5.2. Con la seconda doglianza si lamenta che la determina impugnata sia illegittima in quanto confermerebbe un’aggiudicazione basata su un’offerta economica priva dei costi di sicurezza aziendale, la quale avrebbe subìto, in sede di verifica di anomalia, una rettifica postuma dei costi aziendali per la sicurezza indicati in sede di offerta, in violazione del principio della sua immodificabilità.
Vengono evidenziate talune contraddittorietà presenti nell’atto avversato, ove sarebbe stato ammesso che si sia dato luogo a una modifica di un elemento dell’offerta pur mantenendo ferma la stessa e il relativo ribasso offerto.
Il ricorso alle giustificazioni in sede di verifica di anomalia, in particolare, sarebbe prova del fatto che l’erronea indicazione dei costi di sicurezza aziendali non fosse percepibile ictu oculi e che, pertanto, la volontà dell’offerente non risultasse manifestamente chiara o univoca.
5.3. Con la terza censura viene dedotta la violazione dell’art. 110, comma 5, lett. c), del D.lgs. 36/2023, che impone il rispetto di termini perentori nel sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, atteso che le giustificazioni rese dalla società aggiudicataria in data 1.10.2025 sarebbero pervenute al Comune di Rosolini oltre il nuovo termine di due giorni assegnato da quest’ultima con nota prot. n. 19738 del 24.09.2025.
La determina impugnata, inoltre, sarebbe illegittima anche perché suscettibile – alterando la procedura di gara e taluni termini perentori previsti per legge – di ledere la par condicio competitorum, attribuendo a un solo operatore un indebito vantaggio procedurale.
Sarebbe altresì violato il principio di autoresponsabilità dell’offerente, secondo cui ogni partecipante a una gara pubblica deve sopportare le conseguenze delle proprie scelte o omissioni nella formulazione dell’offerta e nella fase di verifica della stessa. La scelta di New Eco Appalti di non giustificare integralmente la propria offerta, in particolare, non avrebbe potuto essere corretta a termini scaduti.
L’Ente procedente avrebbe dato luogo anche a un uso distorto del proprio potere, salvaguardando l’aggiudicazione già disposta in favore di New Eco Appalti in spregio dei termini perentori previsti dalla normativa di riferimento.
5.4. Con il quarto e ultimo motivo, proposto in via subordinata, si lamenta che con la determinazione impugnata l’Amministrazione si sarebbe limitata ad accettare acriticamente le giustificazioni presentate dall’aggiudicataria, omettendo di considerare elementi essenziali che ne avrebbero dimostrato l’inattendibilità, con correlata violazione dell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e dei principi di imparzialità e buon andamento.
Tra di essi viene rilevato, in particolare, che il compenso da corrispondere da New Eco Appalti all’impresa ausiliaria (SMED Groups s.r.l.) in virtù del contratto di avvalimento stipulato per sopperire alla propria carenza di requisiti SOA nella categoria OG1, pari al 3% del valore del contratto, ossia € 31.110, non sarebbe stato conteggiato nelle giustificazioni.
È altresì evidenziato che New Eco Appalti, disponendo solo della OG1 classifica I, di importo inferiore a quello dell’appalto, non avrebbe la capacità tecnico-operativa per eseguire direttamente tutte le prestazioni previste, dovendo conseguentemente affidarsi a mezzi, attrezzature e maestranze di terzi, sopportando costi ulteriori di noleggio, i quali, incidendo sul proprio margine di utile, avrebbero dovuto essere indicati nelle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta.
Ne discenderebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, che l’utile d’impresa dichiarato (pari a € 52.084,66, ossia il 9,59% dell’importo netto contrattuale) sarebbe sensibilmente ridimensionato, se non azzerato, ove tutti i costi ignorati fossero correttamente inseriti nel conto economico.
6. Con memoria del 20.10.2025 la società controinteressata ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della determina del Responsabile del Settore 8° del Comune di Rosolini n. 462 del 22.08.2025, avente ad oggetto la presa d’atto della determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione locale Comiso n. 1522 del 21.08.2025 di aggiudicazione dell’appalto.
Nel merito, la parte ha rilevato, quanto al ricorso introduttivo, in particolare, che: i) l’erronea indicazione dei costi di sicurezza aziendale costituisca un errore materiale, chiaramente riconoscibile dalla Stazione appaltante quale errore ostativo, non suscettibile di determinare l’esclusione dell’operatore economico che vi incorra; ii) il procedimento di verifica di congruità dell’offerta è stato attivato legittimamente al fine di fornire all’aggiudicataria la possibilità di fornire chiarimenti in ordine all’importo dei suddetti costi come inserito in sede di offerta; iii) i chiarimenti non avrebbero dato luogo ad alcuna modifica dell’offerta, bensì ad una correzione di un errore ostativo; iv) una volta riconosciuto l’errore ostativo, non sussistono i presupposti per una verifica di congruità “generale” dell’offerta con riguardo alle altri parti che la compongono; v) il contratto di avvalimento stipulato fra l’avvalente New Eco Appalti s.r.l. e l’avvalsa Smed Group s.r.l. il 28.07.2025 avrebbe tutte le caratteristiche ed i contenuti prescritti dalla normativa vigente ai fini della sua validità ed efficacia.
In ordine al ricorso per motivo aggiunti, viene invece osservato, oltre a quanto già controdedotto con riguardo ai vizi di invalidità relativi agli atti già impugnati con il gravame introduttivo, dedotti in via derivata dalla ricorrente, che: i) il termine di quindici giorni previsto dall’art. 110 del D.lgs. 36/2023 non avrebbe natura perentoria; ii) le giustificazioni rese dapprima con riguardo ai costi di sicurezza aziendali e, in seguito, con riferimento all’offerta economica nel suo complesso, sarebbero state ragionevolmente valutate positivamente dall’Amministrazione procedente, il cui giudizio non potrebbe essere sindacato dal Giudice amministrativo.
La parte, in ultimo, ha fatto espressa riserva di proporre ricorso incidentale entro i termini.
7. A seguito della camera di consiglio del 22.10.2025, con ordinanza n. 347 del 24.10.2025 la Sezione ha accolto le domande cautelari presentate con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti degli atti impugnati.
8. Con memoria del 12.01.2026 la parte ricorrente ha replicato all’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo formulata dalla parte controinteressata, ulteriormente declinando le proprie doglianze.
9. Con memoria parimenti depositata il 12.01.2026 la parte controinteressata ha esposto, ulteriormente, le proprie controdeduzioni.
10. Con rispettive memorie di replica versate in atti il 16.01.2026 la parte ricorrente e la parte controinteressata hanno insistito nelle proprie deduzioni, eccezioni e controdeduzioni.
11. All’udienza pubblica del 28.01.2026, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
12. Con riguardo al ricorso introduttivo, deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, la quale è da ritenersi infondata.
12.1. La società ricorrente ha correttamente impugnato, quale atto concretamente lesivo della propria sfera giuridica, la determina n. 1522 del 21.08.2025 di aggiudicazione definitiva nei confronti di New Eco Appalti s.r.l., adottata dalla Centrale Unica di Committenza Trinakria SUD – Sezione di Comiso nella qualità di “Stazione appaltante qualificata delegata” nell’ambito della procedura di gara per cui è causa (cfr., in particolare, all. 1 versato in atti dalla ricorrente il 9.10.2025 – bando e disciplinare di gara).
Il Comune di Rosolini ha invece operato quale “Stazione appaltante delegante” e, pertanto, mediante la determina del Responsabile del Settore 8° n. 462 del 22.08.2025 ha adottato un provvedimento avente natura e caratteristiche di atto meramente confermativo di una precedente determinazione autoritativa, la quale è stata assunta dall’Ente (delegato) investito dei poteri costituenti tipico esercizio dell’attività amministrativa nell’ambito di una procedura di gara.
Ne consegue, quindi, che la determina n. 462/2025 – dalla cui mancata impugnazione promanerebbe, secondo la prospettazione della controinteressata, l’improcedibilità del ricorso introduttivo – in quanto adottato dall’Amministrazione che ha “delegato” i propri poteri in merito allo svolgimento della gara, è da ritenersi privo di portata lesiva autonoma.
Trattasi, invero, di un atto con il quale “…si prendeva atto della sopra citata aggiudicazione” (cfr. contratto d’appalto rep. 2661 del 27.08.2025, versato in atti dalla controinteressata il 20.10.2025) e che ha, quindi, la natura e le caratteristiche di un atto meramente confermativo, adottato dall’Amministrazione che ha “delegato” i propri poteri in merito allo svolgimento della gara e privo di portata lesiva autonoma, in quanto non è stato preceduto né da una nuova istruttoria né da una nuova ponderazione degli interessi.
Si rammenta, sotto tale profilo, che, per costante giurisprudenza, solo l’adozione di un nuovo atto – purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente – che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello dell’atto che lo sostituisce (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 11.03.2025, n. 1995).
13. Nel merito, il ricorso introduttivo è da ritenersi fondato alla luce dell’assorbente fondatezza del terzo motivo di ricorso.
13.1. Giova premettere che, secondo l’orientamento della giurisprudenza al quale questa Sezione accede, «il d.lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal d.lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. (…)» (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6638; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9255).
La responsabilizzazione dell’operatore economico nella fase di predisposizione della propria offerta economica – laddove quest’ultimo è chiamato a indicare, a pena di esclusione, “…i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale” (art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023) – costituisce, peraltro, una plastica applicazione del principio-guida della fiducia, introdotto dall’art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, il quale è da intendersi rivolto non solo nei confronti dell’Amministrazione, ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 giugno 2025, n. 2022; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738).
L’indicazione degli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, in particolare, èrimessa all’esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non può essere predeterminata rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante; tali oneri, infatti, variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2018, n. 177).
Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto.
L’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo. La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.), così come l’altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost. (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306).
Allorquando la stazione appaltante, analizzata l’offerta economica presentata da un’impresa partecipante alla gara, decida, nell’esercizio della propria discrezionalità, di richiedere all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 36/2023, la possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di costo – la quale è generalmente ammessa in giurisprudenza non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche allo scopo di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, a condizione che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (così, tra le tante, Cons,. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1873) – incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2020, n. 7943; Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896).
Diversamente opinando, infatti, “…si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica (nella fase del controllo dell’anomalia), con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, il che si porrebbe in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi, e, segnatamente, degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale (…), che resterebbero in tal modo irrimediabilmente vanificati” (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641).
Detta disciplina, che rende gli oneri aziendali per la sicurezza insuscettibili di essere immutati nell’importo, è, in particolare, inferibile anche dall’art. 110, comma 5, del D.lgs. 36/2023, che, in tema di offerte anormalmente basse, prevede, al quinto comma, sub lett. c), che la stazione appaltante esclude l’offerta, tra l’altro, allorché abbia accertato, all’esito del contraddittorio (sub)procedimentale, che “sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”.
L’accentuazione della matrice efficientista che permea il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), che trova la sua massima espressione nel principio del risultato, così come sancito dall’art. 1 di tale corpo codicistico, sebbene, da un lato, porti a circoscrivere le ipotesi di esclusione di un operatore dalla procedura di gara, dall’altro non può certo consentire di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui gli oneri aziendali di sicurezza costituiscono parte integrante.
13.2. Tanto chiarito in via generale e venendo al caso in esame, la società New Eco Appalti s.r.l. ha riportato, nell’apposita casella della propria offerta economica relativa agli “Oneri aziendali sicurezza”, l’importo di € 105.529,66, esattamente corrispondente a quello predeterminato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara alla voce “Oneri della sicurezza”, non soggetto a ribasso.
L’Amministrazione, dopo aver aggiudicato l’appalto in favore della predetta società, classificatasi al primo posto in graduatoria, solo a seguito dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione presentata da parte della società odierna ricorrente (la quale aveva contestato a New Eco Appalti di “non aver indicato i propri oneri aziendali per la sicurezza, avendo inserito un dato inconferente, ovvero l’importo degli oneri della sicurezza, previsti nei lavori, fissati dalla Stazione Appaltante”) ha richiesto all’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023, con nota prot. 18628 del 9.09.2025, di trasmettere “…entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, idonee giustificazioni, corredate da eventuale documentazione di supporto, con specifico riferimento ai seguenti punti:
1. le modalità di quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali dichiarati in sede di offerta;
2. le specifiche misure tecniche e organizzative poste a fondamento dell’importo indicato, superiore alla media degli altri concorrenti;
3. l’incidenza di tali oneri sull’equilibrio complessivo dell’offerta;
4. ogni altro elemento utile a comprovare la coerenza, la sostenibilità e la congruità dell’offerta nel suo complesso”.
L’Amministrazione, pertanto, ammettendo (come si legge nella predetta prot. 18628 del 9.09.2025) che in sede di esame dell’offerta economica “…è passata inosservata l’indicazione di un costo degli stessi elevato e comunque sensibilmente sovrastimato rispetto alla media degli altri concorrenti”, ha materialmente chiesto alla società aggiudicataria di fornire precise giustificazioni che permettessero di appurare, in concreto, quali fossero le “specifiche misure tecniche e organizzative poste a fondamento dell’importo indicato, superiore alla media degli altri concorrenti” nonché le correlate “modalità di quantificazione” di tali oneri.
Lungi, pertanto, dal chiedere una rettifica di un valore riportato nell’offerta economica, suscettibile di entrare in aperta collisione con il principio di immodificabilità dell’offerta e di ledere, conseguentemente, la par condicio competitorum, l’Ente procedente ha quindi attivato il sub-procedimento di cui all’art. 110 del D.lgs. 36/2023 per consentire a New Eco Appalti di esplicitare, fornendone i relativi chiarimenti, le ragioni per le quali l’importo dei propri oneri aziendali di sicurezza risultasse così macroscopicamente superiore a quello indicato dalle altre imprese concorrenti.
Riscontrando la suddetta richiesta mediante la nota prot. n. 19714 del 24.09.2025, la società aggiudicataria – piuttosto che attenersi alla richiesta di “chiarimenti” limitandosi a giustificare l’importo indicato nella propria offerta economica – ha materialmente modificato il costo di tali oneri, precisando che «…l’importo degli oneri aziendali di sicurezza contenuto nel riepilogo della propria offerta economica è € 10.552,96 e non € 105,529,66 come erroneamente indicato a causa di un evidente refuso dovuto alla ripetuta “digitazione” dell’ultima cifra “6” nell’apposito campo del modulo da compilare» e aggiungendo che tale errore fosse “…evidente e percepibile da chiunque data l’assoluta incongruenza dell’importo di oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per oltre centomila, rispetto alla dimensione e natura dell’imprese e del lavoro in appalto”.
Così operando, la società odierna controinteressata è incorsa in un’arbitraria modifica postuma della composizione della propria offerta economica nella fase di controllo dell’anomalia, incorrendo nella violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta così come da declinarsi secondo le coordinate pretorie sopra riportate, alle quali questa Sezione accede.
A nulla rileva, peraltro, che l’importo originariamente riportato dall’aggiudicataria nella propria offerta potesse esser frutto di un mero errore di trascrizione, come deduce quest’ultima nelle proprie giustificazioni rese nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Si rammenta, a tal riguardo, che per costante giurisprudenza “…la correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2025, n. 4583; Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798).
Da un lato, la Stazione appaltante non ha “chiaramente” desunto dal modulo di offerta economica di New Eco Appalti alcun genere di refuso, tanto da procedere all’aggiudicazione dell’appalto in favore di tale operatore e alla conseguente stipula del contratto; la richiesta di chiarimenti sull’importo in contestazione, invero, è stata formulata solo a seguito della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione da parte della società seconda classificata in graduatoria. Tale dato fattuale, evidentemente, è indice del fatto che tale “errore materiale” non fosse percepibile, ictu oculi, dall’amministrazione investita del compito di conseguire il miglior risultato possibile nell’aggiudicazione dell’appalto in “difesa” dell’interesse pubblico sotteso all’indizione di tale procedura, la quale non ha ritenuto di attenzionare, prima di determinarsi in favore della prima classificata, tale dato.
Dall’altro, il Collegio non può non osservare che il presunto errore di digitazione commesso dalla società controinteressata riguardi una cifra esattamente speculare a quella indicata dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara alla voce “oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)”, risultando assai inverosimile ritenere che la volontà erroneamente espressa nel modulo di offerta fosse proprio quella di riportare, con riguardo ai costi degli oneri aziendali di sicurezza, un importo composto precisamente dalle prime sette cifre delle otto che compongono complessivamente l’importo predeterminato dall’Amministrazione aggiudicatrice per quanto concerne gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Risulta di macroscopica evidenza, per quest’organo giudicante, che New Eco Appalti, resasi conto di aver riportato, per errore – alla voce “oneri aziendali sicurezza” della tabella concernente la propria offerta economica –, un importo chiaramente identico a quello previsto per la differente voce “oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)”, come predeterminato dal disciplinare di gara, abbia tentato di far apparire quale mero refuso, per vero grossolanamente, un lapalissiano errore di compilazione di natura sostanziale, il quale non è suscettibile di essere dequotato a semplice incongruenza formale, incidendo su una voce – quella degli oneri di sicurezza aziendale – che è sottoposta a una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677, già citati) e della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara.
Se è vero, inoltre, che l’amministrazione investita del potere di aggiudicare un appalto debba tendere al miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, tale risultato deve essere raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, e, quindi, anche in quella di redazione della propria offerta economica, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno i lavori oggetto di affidamento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738, già citata).
Ne discende che, una volta ricevute le giustificazioni da parte della società aggiudicataria, l’Amministrazione, chiamata a rilevare l’avvenuta manipolazione dell’offerta economica originariamente presentata da quest’ultima per quanto concerne l’indicazione dei costi aziendali di sicurezza – scesi da € 105.529,66 a € 10.552,96 (importo inferiore di € 94.976,70 rispetto a quello inizialmente indicato) – avrebbe dovuto procedere all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e alla correlata esclusione di tale operatore dalla procedura di gara, risultando modificata, in via postuma, una delle specifiche voci che la lex specialis aveva imposto di precisare e che non sono suscettibili di essere modificate in sede di procedimento di verifica dell’anomalia (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2025, n. 6710), delineandosi una violazione dell’art. 101, comma 3, del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in particolare, “(…) I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.
14. In coerenza con i dettami dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, “evidenti ragioni di ordine logico” implicano che dall’accoglimento del terzo motivo del gravame introduttivo – il quale costituisce, peraltro, ad avviso del Collegio, la ragione più liquida – possa discendere l’assorbimento necessario delle ulteriori doglianze ivi prospettate.
15. Il ricorso introduttivo, pertanto, in quanto fondato deve essere accolto. Da ciò discende: i) l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti di interesse; ii) l’accertamento del diritto della società ricorrente di ottenere l’aggiudicazione definitiva della gara, fatte salve le verifiche di rito, e la condanna dell’Amministrazione aggiudicatrice all’adozione del relativo provvedimento e alla sottoscrizione del contratto, dichiarandosi l’inefficacia del contratto precedentemente stipulato da quest’ultima con New Eco Appalti s.r.l., e il conseguente diritto al subentro della nuova aggiudicataria.
Atteso l’accoglimento delle domande principali, non si dà luogo a pronuncia sulla domanda risarcitoria per equivalente ivi proposta, presentata dalla ricorrente in via subordinata.
16. Il ricorso per motivi aggiunti è da ritenersi parimenti fondato per l’assorbente fondatezza del primo motivo, con il quale vengono dedotte le medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo, dalla cui fondatezza – nei termini sopra illustrati – scaturisce l’illegittimità in via derivata della determinazione del RUP dell’8.10.2025, atto impugnato con tale secondo ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure ivi prospettate.
Ne consegue, pertanto, il suo accoglimento, disponendosi l’annullamento dell’atto con esso impugnato.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra la parte ricorrente, da un lato, la Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, il Comune di Rosolini e la società New Eco Appalti s.r.l., dall’altro. Avuto riguardo ai profili specifici della vicenda controversa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. si ravvisano, nelle peculiarità del giudizio, eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra la parte ricorrente e il Comune di Comiso.
TAR SICILIA – CATANIA, III – sentenza 02.02.2026 n. 299