Gare -Obbligo della stazione appaltante di comunicare ai concorrenti l’aggiudicazione della gara e definizione delle modalità esecutive

Gare -Obbligo della stazione appaltante di comunicare ai concorrenti l’aggiudicazione della gara e definizione delle modalità esecutive

1. – Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto mentre i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti nei sensi e limiti di cui in appresso.

2.1.1 – Col primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente formula censure avverso la determinazione della Regione Abruzzo Rep. AA/RFS/270 del 13 giugno 2025, provvedimento con cui, all’esito dell’espletamento della procedura di gara aperta, è stata affidata alla società True Design Srl la fornitura e montaggio degli arredi per l’auditorium “De Cecco” presso la sede del Consiglio Regionale dell’Abruzzo di Pescara “con sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 17 del richiamato Decreto, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti necessari a contrarre con la PA”.

Nello specifico parte ricorrente afferma che tale provvedimento risulta illegittimo per violazione dell’art. 17, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici atteso che “il comma 5 dell’art. 17 dell’attuale codice prevede espressamente che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta dalla puntuale verifica dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario.” mentre, nella presente vicenda, “la Regione ha posto in essere una illegittima inversione procedimentale” e ciò in quanto la predetta Regione Abruzzo non ha considerato che “la verifica dei requisiti non rappresenta più una “condizione” sospensiva del provvedimento di aggiudicazione, bensì un presupposto dell’atto finale di aggiudicazione.”.

In altri termini, parte ricorrente, partendo dal presupposto (incontestato) secondo cui la Regione Abruzzo ha proceduto alla verifica dei requisiti in capo alla controinteressata dopo aver disposto nei suoi confronti l’aggiudicazione, sostiene che “È lapalissiana la illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per violazione della disposizione invocata in epigrafe ma altresì evidente l’arbitrarietà e l’irragionevolezza della scelta di procedere ad una aggiudicazione definitiva prima della verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla controinteressata…”:

2.1.2. – Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che la Regione Abruzzo ha dato atto del fatto che “a seguito dell’espletamento dei controlli inerenti il possesso dei requisiti da parte della prima classificata, la stazione appaltante ha adottato un secondo provvedimento di aggiudicazione integrativa dell’efficacia (determinazione n. AA/RFS/354 del 28/07/2025, pubblicata sulla piattaforma digitale in pari data…)” e tale provvedimento, nel disporre l’aggiudicazione della gara, ha affermato che la controinteressata è in possesso dei requisiti.

Il sopra menzionato provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti ma senza che la stessa abbia, in tale ricorso, contestato la mancanza dei requisiti in capo alla controinteressata, requisiti, dunque, che devono essere ritenuti sussistenti.

Ne deriva, dunque, che la censura svolta da parte ricorrente relativamente al mancato rispetto delle regole procedimentali per aver aggiudicato la gara di che trattasi alla società True Design Srl prima della verifica dei requisiti della stessa si traduce in una mera censura formale in quanto non contesta la mancanza di requisiti in capo alla controinteressata ma solamente l’errata scansione temporale della verifica (comunque) svolta dalla Stazione appaltante, che ha proceduto solo successivamente all’affidamento dell’appalto alla predetta verifica invece che prima dell’aggiudicazione come oggi previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

Ne deriva, dunque, che la censura, essendo meramente formale e non contestando la sussistenza dei requisiti in capo alla controinteressata, non inficia la legittimità dell’impugnato provvedimento risultando, sul punto, condivisibili le osservazioni della Regione Abruzzo secondo cui “la mera deduzione dell’asserita errata inversione della fase endoprocedimentale della richiamata verifica, in assenza di rilievi attinenti il possesso dei predetti requisiti o di cause esclusione dell’operatore primo classificato nonché di errore nell’assegnazione dei punteggi, non può rilevare sul piano sostanziale in termini di pregiudizio della legittimità del provvedimento finale risolvendosi in una mera irregolarità procedimentale”.

Sul punto risultano del tutto condivisibili le statuizioni di convincente giurisprudenza, menzionata dalla Regione Abruzzo, secondo cui “Il fatto che nel nuovo codice degli appalti la verifica dei requisiti avvenga precedentemente alla aggiudicazione non esclude che, sotto il profilo processuale, la partecipante che impugna l’aggiudicazione sia tenuta ad offrire una indicazione circa i requisiti di cui l’aggiudicataria sarebbe carente. Ad essere tutelato nel processo amministrativo non è infatti un generico interesse alla legittimità procedurale dell’azione amministrativa, bensì sempre un interesse individuale e concreto, di natura sostanziale…Ne segue, rispetto al caso in esame, che il motivo concernente l’omissione della valutazione del possesso dei requisiti di gara, in mancanza di allegazioni di parte ricorrente in ordine a quali requisiti sarebbero in concreto carenti, è meramente formalistico e strumentale, e pertanto inammissibile per carenza di interesse.”. (TAR Reggio Calabria, Sez. II, sentenza n. 1089/2025).

In altri termini, il Collegio rileva che la censura meramente formale svolta da parte ricorrente rispetto all’incontestata violazione procedimentale senza, però, che sia stata contestata la mancanza di requisiti in capo alla controinteressata per la partecipazione alla gara di che trattasi risulta priva di conseguenze per la legittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato atteso che non è tutelabile un generico interesse alla mera correttezza procedimentale dell’azione amministrativa risultando, sul punto, del tutto condivisibili le osservazioni della Regione Abruzzo secondo cui “l’adozione di uno schema procedurale non propriamente coincidente con quello delineato dal modello normativo vigente, laddove sia privo della capacità di incidere sull’effettivo risultato dell’aggiudicazione, non può in alcun caso integrare una ipotesi di violazione del codice degli appalti tale da inficiare la legittimità del provvedimento finale dovendo, semmai, in ultima istanza, rilevare su un piano di mera irregolarità formale soprattutto in considerazione della circostanza che il ricorrente non si è premurato di dedurre alcuna carenza o vizio di requisiti in capo alla società aggiudicataria o altre cause di esclusione della stessa dalla procedura di gara in grado di fargli conseguire l’affidamento dell’appalto, essendosi limitata a denunciare mere carenze formali di tipo procedurale.”.

2.2.1. – Col secondo motivo di ricorso del ricorso introduttivo parte ricorrente afferma che “la Regione Abruzzo ha violato, sotto diversi profili, anche quanto statuito dalle disposizioni di cui agli artt. 90 e 36 del Codice dei contratti pubblici” e ciò in quanto “contrariamente a quanto avvenuto in precedenza ed in palese violazione della disposizione citata, l’Amministrazione non ha comunicato alla ricorrente la intervenuta adozione della determina di aggiudicazione con sospensiva _RFS_00270_13-06-2025, né entro 5 giorni dall’adozione della stessa, né ad oggi. Della predetta determina la ricorrente è venuta casualmente a conoscenza agli inizi del corrente mese quindi oltre 15 giorni dopo l’adozione del provvedimento vedendosi preclusa la possibilità di attivarsi da subito per tutelare i propri diritti ed interessi!”.

Sulla base di quanto sopra rappresentato e ricordando quanto già esposto nella parte in fatto circa la mancata pubblicazione ed il mancato invio via PEC della determina di aggiudicazione parte ricorrente ha poi sostenuto che “L’operato dell’Amministrazione, oltre che illegittimo, non può non destare perplessità atteso che è palesemente illogico e contraddittorio visto che ci si premura di inviare a mezzo PEC comunicazioni attinenti allo svolgimento della gara, ma si omette di notificare l’intervenuta aggiudicazione, quindi un provvedimento lesivo (visto che la ricorrente è risultata collocata al secondo posto in graduatoria) nonostante la espressa previsione in merito della citata norma!”.

2.2.2. – Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che, nella presente vicenda, la Regione Abruzzo non ha contestato la ricostruzione in fatto della ricorrente circa la mancata tempestiva pubblicazione di tutti gli atti di gara, offerte comprese, sul portale dedicato affermando che “Nel caso di specie la determinazione di aggiudicazione impugnata è stata pubblicata nella sezione “documenti e atti” in data 17 giugno 2025…, la cui funzione non prevede la trasmissione riservata via PEC ma la sola pubblicazione nella relativa area, al pari della determinazione di integrazione dell’efficacia n. AA/RFS/354 del 28.07.2025 pubblicata all’interno della medesima sezione in data 28.07.2025…. In data 16 luglio 2025 sono state rese reciprocamente disponibili agli operatori collocatisi ai primi quattro posti (dal quinto al nono risultano non ammessi alla gara) le offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023 come documentato dagli allegati 20) e 21).”.

Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio osserva che la mancata tempestiva pubblicazione da parte della Regione Abruzzo di tutta la documentazione di gara non comporta la illegittimità della procedura e degli atti adottati in quanto la ritardata pubblicazione può avere, quale unico effetto, quello di non far decorrere immediatamente i termini per l’impugnazione degli stessi, come peraltro affermato anche dal Consiglio di Stato che, in una recente pronuncia, ha stabilito che la ritardata pubblicazione degli atti di gara comporta il differimento del termine di 30 giorni per la loro impugnazione, termine che decorre dunque solo dalla messa a disposizione effettiva di tutti gli atti in quanto “il termine per impugnare non poteva iniziare a decorrere se non dall’ostensione della documentazione di gara.” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1631/2025).

Ne deriva dunque che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, dalla ritardata pubblicazione degli atti di gara non deriva l’illegittimità degli atti impugnati in quanto il ritardo nella pubblicazione dei predetti atti costituisce una mera irregolarità avente come unico effetto lo spostamento in avanti del termine per l’impugnazione.

Analogamente non produce l’illegittimità della determinazione di aggiudicazione del 13 giugno 2025 il fatto che la stessa, come confermato dalla Regione Abruzzo, è stata pubblicata nella sezione “documenti e atti” in data 17 giugno 2025 e non inviata personalmente ai concorrenti, in considerazione del fatto che parte ricorrente ha comunque avuto accesso alla stessa e l’ha depositata in giudizio quale documento impugnato; anche in tale caso va ribadito che la circostanza che la determina di aggiudicazione sia stata pubblicata sulla piattaforma di gara e non sia stata comunicata personalmente ha effetto unicamente ai fini del decorso del termine per l’impugnazione della stessa e non della sua legittimità.

Statuito quanto sopra, il Collegio ritiene comunque opportuno, per quanto non rilevante ai fini dello scrutinio del secondo motivo del ricorso introduttivo che va respinto per le motivazioni sopra espresse, esaminare quanto dedotto da parte ricorrente in merito alla circostanza che la stessa non ha ricevuto via PEC gli atti di gara, ivi compresa la determina di aggiudicazione, come, invece, era avvenuto per i verbali della Commissione.

Relativamente a tale aspetto il Collegio osserva che il disposto dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 testualmente prevede che “Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione:…c) l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;..”, mentre il disposto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.”.

Dalla lettura combinata delle due norme sopra riportate ne deriva, dunque, che sussiste un obbligo per la Stazione appaltante di comunicare ai concorrenti la determina di aggiudicazione e tale obbligo di comunicazione deve essere espletato non necessariamente con PEC ma, in ogni caso, con una comunicazione personale al concorrente e non con la mera pubblicazione sulla piattaforma della predetta determina, in ciò dovendosi ritenere la differenza fra quanto prescritto dall’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, che parla di “comunicazione” a tutti i candidati non esclusi, rispetto a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, che parla di messa in disponibilità attraverso la piattaforma digitale utilizzata degli atti di gara “contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.”.

Ne deriva dunque che le stazioni appaltanti devono comunicare direttamente ai concorrenti la determina di aggiudicazione, anche mediante un messaggio diretto all’indirizzo di posta elettronica dei predetti concorrenti che può essere generato dal sistema in maniera automatica, e tale comunicazione risulta necessaria perché ricevendo la stessa i candidati vengono resi edotti, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, della disponibilità dei documenti di gara attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

3. – Statuito quanto sopra rispetto al ricorso introduttivo del presente giudizio, il Collegio può passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti e, al riguardo, osserva che lo stesso è fondato e va accolto nei sensi in appresso indicati.

3.1. – Col primo motivo di ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduce l’illegittimità della disposta aggiudicazione formulando diverse censure.

3.1.1. – Con una prima, dirimente, censura parte ricorrente afferma l’illegittimità degli impugnati provvedimenti per mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria atteso che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale offerta doveva essere esclusa in quanto la stessa non rispetta “i criteri e le indicazioni fissate a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.”.

Nell’articolazione di tale censura parte ricorrente ricorda dapprima le norme della legge di gara rilevanti nella presente vicenda.

In particolare, parte ricorrente cita l’art. 11 del Disciplinare di gara, secondo cui “L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza”, l’art. 17 del Disciplinare di gara, secondo cui “L’offerta è esclusa in caso di…. – presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; …”, e l’art. 1 del Capitolato tecnico secondo cui “Il presente Capitolato tecnico d’appalto…ha per oggetto la fornitura ed il montaggio degli arredi indicati. Lo stralcio di progetto proposta dall’Amministrazione è allegato al presente Capitolato e rappresenta la base su cui l’operatore economico dovrà elaborare la propria offerta tecnica strutturata secondo il dettaglio che segue: n. 440 poltrone da teatro con seduta ribaltabile per platea/galleria (con accettazione di una tolleranza sulla quantità dello ± 5% rispetto a quanto previsto dalla S.A.) di cui: n. 245 sul livello 0; n. 115 sul livello 1; n. 80 sul livello 2; n. 12 sedute movibili per palco; n. 1 tavolo relatori di tipo pieghevole e traslabile; n. 10 mq circa di palco modulare tramite elementi componibili con altezza regolabile. Il Capitolato prescrive le specifiche tecniche dei complementi di arredo in questione con riferimento a qualità, dimensioni e certificazioni sulla sicurezza dei materiali impiegati.”.

Effettuata la ricognizione della normativa di gara rilevante, ivi comprese le specifiche tecniche della fornitura sopra riportate, parte ricorrente afferma poi che l’offerta dei concorrenti “non poteva derogare il “dettaglio” sancito dal Capitolato in relazione: – al numero delle “poltrone da teatro con seduta ribaltabile per platea/galleria” fissato in 440, con una tolleranza del +5% rispetto al predetto quantitativo: -5% 418 poltrone e +5% 462 poltrone; – alla ripartizione delle predette 440 poltrone nei vari livelli (0,1,2); – al numero delle “sedute movibili per palco” fissato in n.12; – al n. 1 “tavolo relatori di tipo pieghevole e traslabile”; – ai “10 mq circa di palco modulare tramite elementi componibili con altezza regolabile”.” e, partendo da tale presupposto, rileva come l’offerta della società True Design Srl si ponga in frontale contrasto con le specifiche tecniche previste dal Capitolato di gara in quanto “Come emerge dalla “relazione tecnica…e dal “Lay-out arredi_ relazione tecnico illustrativa”…presentati in sede di offerta dalla TRUE DESIGN S.r.l., quest’ultima: – a fronte delle “n. 440 poltrone da teatro con seduta ribaltabile per platea/galleria previste dal Capitolato (con accettazione di una tolleranza sulla quantità dello ± 5% rispetto a quanto previsto dalla S.A.)” di cui: − n. 245 sul livello 0; − n. 115 sul livello 1; − n. 80 sul livello 2 ne ha offerte: – n. 224 per il livello 0; – n. 105 per il livello 1; – n. 77 per il livello 2 per un totale di 406 poltrone: quindi 34 in meno rispetto a quelle (440) prescritte dal Capitolato e 12 in meno rispetto alla tolleranza del-5% consentita (418)!”.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, pertanto, parte ricorrente conclude affermando che “Alla luce delle difformità oggettive che presentava l’offerta della TRUE DESIGN S.r.l. rispetto alle previsioni del disciplinare e del capitolato, la Commissione di gara e successivamente gli altri organi dell’Amministrazione avrebbero dovuto tout court escludere detta offerta in quanto non valutabile perché non confrontabile con le altre che si erano invece attenute alle prescrizioni della lex specialis, prevedendo almeno 440 poltrone per platea/galleria e 12 movibili per il palco.”.

3.1.2. – La censura è fondata.

Il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto di parte ricorrente dei contenuti dell’offerta tecnica della società controinteressata è corretta e non contestata dalla stessa controinteressata o dalla Regione Abruzzo e riporta fedelmente quanto offerto dalla società True Design Srl nel layout arredi.

Stabilito questo, il Collegio osserva come il numero di poltrone offerte dalla controinteressata risulta essere pari a n. 406 che, inequivocabilmente, risulta essere contrario a quanto previsto dal Capitolato tecnico che richiedeva, all’art. 1, la fornitura di n. 440 “poltrone da teatro con seduta ribaltabile” con una tolleranza in più o in meno del 5% e, dunque, richiedeva al minimo la fornitura di n. 418 poltrone da teatro mentre la società True Design Srl, come detto sopra, ne ha offerte solamente 406 così violando palesemente la prescrizione del Capitolato tecnico relativamente all’oggetto della fornitura con riferimento alla quantità richiesta della stessa.

In considerazione di ciò, pertanto, era obbligo della Stazione appaltante escludere l’offerta della società True Design Srl dalla gara di che trattasi in quanto la predetta offerta era contraria a quanto richiesto, quale oggetto di gara, dal Capitolato tecnico e, conseguentemente, andava esclusa ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara secondo cui “L’offerta è esclusa in caso di:…- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;”.

Al riguardo, difatti, non sussiste dubbio alcuno sul fatto che l’offerta di un numero minore di poltrone rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico costituisce, a tutti gli effetti, una offerta in chiaro contrasto con le specifiche tecniche previste dalla legge di gara (che, si ribadisce, richiedevano la fornitura di almeno 418 poltrone da teatro con seduta ribaltabile), offerta che, dunque, andava esclusa per contrasto con l’oggetto previsto dal Capitolato tecnico.

Risulta sul punto condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui “Alla luce delle difformità oggettive che presentava l’offerta della TRUE DESIGN S.r.l. rispetto alle previsioni del disciplinare e del capitolato, la Commissione di gara e successivamente gli altri organi dell’Amministrazione avrebbero dovuto tout court escludere detta offerta in quanto non valutabile perché non confrontabile con le altre che si erano invece attenute alle prescrizioni della lex specialis, prevedendo almeno 440 poltrone per platea/galleria e 12 movibili per il palco.”.

3.1.3. – Né sul punto risultano condivisibili le argomentazioni della difesa della Regione Abruzzo secondo cui “la stazione appaltante, aderendo ad un approccio sostanziale di lettura dei documenti di gara, ha inteso valorizzare tre principi di carattere generale che hanno trovato ingresso nella nuova stesura del codice dei contratti pubblici: il principio di equivalenza funzionale, il principio del risultato ed il principio del favor partecipationis.”.

Nello specifico la difesa della Regione Abruzzo sostiene che “il progetto posto a base di gara ha valore esemplificativo di una soluzione progettuale idonea a coniugare l’esigenza di un utilizzo efficiente e razionale degli spazi dell’Auditorium con la necessità di garantire il rispetto della normativa di sicurezza senza che detto progetto assuma una portata inderogabile, ben potendo ammettersi la prova che il punto di sintesi delle molteplici esigenze possa conseguirsi anche attraverso una proposta progettuale diversa da quella richiesta (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 settembre 2023, n. 8189). In tale prospettiva, l’unica disposizione chiaramente sanzionata con l’esclusione è quella contenuta nell’art. 1 del Capitolato tecnico che, al quinto capoverso, stabilisce che “Gli articoli offerti devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo (Decreto Ministero dell’Interno D.M. del 22 novembre 2022).”.

Le sopra riportate argomentazioni difensive della Regione Abruzzo sono infondate e non condivisibili, atteso che le stesse travisano completamente la legge di gara dandone una lettura del tutto parziale, atteso che l’oggetto della gara di che trattasi, come declinato dall’art. 1 del Capitolato tecnico, consiste nella fornitura e nel montaggio di 440 poltrone da teatro con seduta ribaltabile (con tolleranza del 5% in più o in meno) e tale dato quantitativo non è negoziabile o derogabile, nel senso che chiaramente la Stazione appaltante ha richiesto un ben determinato numero di poltrone che non può essere derogato dai concorrenti se non nel limite minimo del 5% previsto sempre dal Capitolato di gara.

Per quanto attiene, inoltre, ai principi di equivalenza funzionale, risultato e favor partecipationis invocati dalla Regione Abruzzo a sostegno della propria azione, il Collegio rileva che gli stessi costituiscono argomenti a sostegno della tesi della ricorrente e non certo di parte resistente.

Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che il principio dell’equivalenza funzionale risulta del tutto inapplicabile nella presente vicenda in quanto va ribadito come la Stazione appaltante ha richiesto la fornitura e la posa in opera di almeno 418 poltrone e, dunque, non può certo essere ritenuta funzionalmente equivalente l’offerta della controinteressata che ha offerto solamente 406 poltrone: il differente numero di poltrone offerto, difatti, rende l’offerta della società True Design Srl del tutto non equivalente a quanto previsto dalla legge di gara quale quantità minima di poltrone.

Sul punto risultano del tutto condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui “la controinteressata sia nella relazione tecnica…, sia nel Lay out…, non solo non propone e tanto meno esplicita una soluzione alternativa/equivalente rispetto a quella prevista dalla legge di gara, ma nulla assume in merito al fatto che riduce notevolmente il numero delle poltrone richieste, a pena di esclusione, dal Capitolato e dal Disciplinare, e, al II paragrafo dei predetti documenti, si limita ad una lunga dissertazione sulle distanze tra poltrone, sugli spazi etc.. In tale prospettiva, in carenza di documentazione in ordine all’effettiva equivalenza del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche minime individuate dalla stazione appaltante, il principio di equivalenza non può comunque trovare applicazione (T.A.R. Catania, Sez. II, 10/04/2024, n. 1349).”.

Per quanto concerne, poi, il principio del risultato, il Collegio non può non osservare che lo stesso conduce alla esclusione dell’offerta della controinteressata atteso che il risultato perseguito dall’Amministrazione nell’appalto non era quello di avere alcune poltrone nel proprio auditorium ma di ricevere almeno 418 poltrone per tale struttura e, chiaramente, la fornitura di 406 poltrone offerta dalla società True Design Srl non consente di raggiungere tale risultato.

Infine non si comprende in che termini il principio del favor partecipationis renderebbe legittima l’offerta della controinteressata, atteso che tale principio attiene, appunto, alla partecipazione alla gara e, al riguardo, va ribadito che la società True Design Srl ben ha potuto partecipare alla gara di che trattasi con la presentazione di un’offerta.

Da ultimo, poi, va osservato che alcuna rilevanza nella presente vicenda ha la circostanza che la società controinteressata avrebbe fatto riferimento nella propria relazione alla normativa di cui al DM del 19 agosto 1996, che prescriveva un numero massimo di 4 poltrone accostate al muro, atteso che il dato rilevante (e dirimente) nella presente vicenda è che, come affermato più volte, la controinteressata ha offerto un numero di poltrone inferiore al numero minimo delle stesse richiesto, a pena di esclusione, dalla legge di gara.

3.1.4. – Statuito quanto sopra con riferimento alle argomentazioni della difesa regionale, che risultano infondate per le ragioni sopra esposte, il Collegio osserva che parimenti risulta infondata la difesa svolta dalla controinteressata la quale ha affermato che “Dal punto di vista processuale, tuttavia, si rileva che parte ricorrente ha sollevato anche un motivo incentrato sul vizio di competenza. Più precisamente, viene contestato il fatto che la valutazione sulla congruità delle offerte non sia stata svolta dal RUP, che, secondo la prospettazione data dalla ricorrente, sarebbe stato l’unico organo deputato allo svolgimento di questo incombente (pagg. 35 e s. del ricorso per motivi aggiunti). Ci si permette così di rammentare che il motivo d’impugnazione fondato sul vizio di competenza deve essere esaminato in via prioritaria rispetto agli altri motivi di gravame e che, nel caso di suo accoglimento, deve seguire l’assorbimento di questi ultimi, senza che il Giudice possa pronunciarsi sulla loro fondatezza.”.

La sopra riportata argomentazione è infondata in quanto la censura con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata esclusione dell’aggiudicataria ha portata logicamente prioritaria rispetto alla (successiva) censura relativa alla errata valutazione della congruità delle offerte, posto che tale ultima censura postula necessariamente la presenza di offerte valide, e dunque risulta infondato quanto dedotto dalla difesa della controinteressata rispetto all’ordine di scrutinio delle censure che, stante quanto sopra affermato, non può che iniziare dallo scrutinio della censura escludente svolta nei confronti dell’offerta della società True Design Srl logicamente prioritaria rispetto alle altre censure.

Palesemente infondata risulta, poi, l’affermazione della difesa della controinteressata secondo cui l’offerta “presentata da True Design, pertanto, ha carattere migliorativo e, come tale è stata espressamente indicata dalla controinteressata, in ossequio a quanto previsto dal punto 11 del Disciplinare e dal punto 5 del Capitolato (pag. 15 della relazione tecnica di True Design alla voce «migliorie proposte nel layout della sala»: «È stato stabilito di non superare il numero massimo di quattro poltrone per lato, al fine di garantire l’agilità degli spettatori in caso di necessità di evacuazione»). Non vi è, dunque, nessun motivo per ritenere che l’offerta della controinteressata si discosti da quanto stabilito dalla lex specialis, perché deve dirsi migliorativa anche una prestazione inferiore a quella richiesta, ove essa corrisponda a una migliore sicurezza dell’auditorium.”.

Il Collegio rileva che l’offerta della controinteressata non può essere ritenuta in alcun modo migliorativa rispetto a quanto richiesto dal Capitolato di gara perché la stessa non fornisce il numero minimo delle poltrone richieste dalla Stazione appaltante.

3.1.5. – Per tutto quanto sopra espresso, dunque, la prima censura del primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata esclusione dell’offerta della controinteressata sostenendo che la stessa è in contrasto con l’oggetto della gara, è fondata e va accolta.

L’accoglimento della predetta censura consente di assorbire le ulteriori censure svolte da parte ricorrente col primo motivo di ricorso per motivi aggiunti nonché quelle formulate col secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, attesa la portata dirimente della censura escludente dell’offerta rispetto alle altre formulate.

4. – Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto mentre il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto con riferimento alla censura dedotta col primo motivo del predetto ricorso, logicamente pregiudiziale, relativa alla illegittimità dell’offerta presentata dalla società controinteressata che, per i motivi sopra esposti, doveva essere esclusa da parte della Stazione appaltante.

Da tale accoglimento ne deriva che va disposto l’annullamento degli atti impugnati nel limite dell’interesse di parte ricorrente, ossia va disposto l’annullamento degli atti impugnati e, con riferimento ai verbali della Commissione di gara ed alla comunicazione di congruità delle offerte, gli stessi vanno annullati nella parte in cui non hanno escluso l’offerta della società True Design Srl dalla gara prima e dalla graduatoria finale poi, ivi compresa la verifica di congruità.

In conseguenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione della gara in favore della società True Design Srl, il Collegio deve altresì accogliere la domanda risarcitoria in forma specifica formulata dalla società ricorrente e, per l’effetto, deve condannare la Regione Abruzzo ad aggiudicarle la gara, in considerazione del giudizio di non anomalia dell’offerta risultante dalla nota del responsabile della fase di gara del 29 maggio 2025, agli atti, e fatto salvo l’eventuale esercizio dei poteri di verifica non ancora esercitati.

Per quanto attiene, poi, alla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, il Collegio rileva che non è stato fornito alcun elemento in merito all’avvenuta stipula dello stesso e, pertanto, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto, proposta dalla società ricorrente in via meramente eventuale, deve essere dichiarata inammissibile.

5. – Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.

TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 23.12.2025 n. 581

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