*Gare – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Soccorso istruttorio ed esibizione di documenti nuovi e diversi da quelli prodotti in sede di gara ai fini della dimostrazione del possesso di uno specifico requisito

*Gare – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Soccorso istruttorio ed esibizione di documenti nuovi e diversi da quelli prodotti in sede di gara ai fini della dimostrazione del possesso di uno specifico requisito

1. La società Costruzioni Cinquegrana s.r.l. – che ha partecipato alla gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del P.F.T.E. dell’intervento denominato “Riqualificazione e Rigenerazione del Quartiere SAVORITO – Programma di sostituzione edilizia e recupero dei vuoti urbani – Ambito intervento Periferia Nord della Città”, classificandosi seconda in graduatoria – ha impugnato innanzi al TAR Campania, con ricorso e successivi motivi aggiunti, il provvedimento di aggiudicazione emesso dal Comune di Castellamare di Stabia nei confronti del Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l, primo classificato.

A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, formulando altresì istanza incidentale di accesso art. 116 c.p.a. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, il Comune di Castellamare di Stabia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l. hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 6237/25 il TAR Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarando l’improcedibilità dell’istanza incidentale di accesso.

Avverso tale statuizione giudiziale la società Costruzioni Cinquegrana s.r.l, nella qualità in atti, ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione degli artt. 100 e 101 d. lgs. n. 36/23; eccesso di potere; 2) error in iudicando; violazione degli artt. 94 ss. d. lgs. n. 36/23; eccesso di potere.

Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato. Il tutto von vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, il Comune di Castellamare di Stabia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l. hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 22.1.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.

2. L’appello è fondato.

3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, che a gara conclusa ha consentito al concorrente risultato aggiudicatario di “sostituire” un servizio di punta dichiarato in gara ai fini dell’ammissione – rivelatosi poi insufficiente a seguito della proposizione del ricorso – con un altro, mai dichiarato in gara, il cui certificato è stato prodotto solo in corso di giudizio.

Il motivo è fondato.

4. L’art. 7.3, p. 2 del disciplinare ha richiesto, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, lo svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, di due servizi di ingegneria e di architettura – c.d. “servizi di punta”, per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori oggetto dell’affidamento, analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche, e per un importo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da affidare.

Orbene, l’aggiudicataria ha certificato con la domanda di partecipazione di aver svolto due dei predetti servizi per la categoria di lavorazioni IA.04 (Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, ecc.), di cui il servizio svolto in favore della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia, per l’importo di € 1.973.354,94, al quale però la Litos Progetti s.r.l., mandataria del RTP, ha concorso con la quota del 20%, in raggruppamento con altri professionisti.

Pertanto, poteva essere spesa la quota proporzionale dell’intero valore del servizio (€ 394.670,988) che, sommata all’importo dell’altro servizio di punta (€ 1.032.764,38), consente di raggiungere l’importo di € 1.427.435,368, insufficiente a coprire il requisito richiesto (per un importo di € 1.873.248,04).

5. Orbene, a seguito di richiesta di chiarimenti, il Consorzio Vitruvio ha allegato i certificati del 26.9.2023 della Direzione del Genio per la Marina Militare di Augusta, per € 1.032.764,38, e del 18.4.2024 della Fondazione Stelline, per € 2.893.345,50, relativi a servizi di punta espletati dalla Litos Progetti.

Pertanto, l’aggiudicataria ha comprovato la sussistenza dei servizi di punta in via postuma rispetto all’aggiudicazione, attraverso la trasmissione di nuovi certificati riferiti a servizi mai dichiarati in sede di gara, diversi, quindi, da quelli elencati e spesi quali c.d. servizi di punta.

6. Ciò chiarito, occorre pertanto stabilire se possa ammettersi una declinazione del soccorso istruttorio in termini così ampi, da ricomprendervi anche la possibilità di esibizione di documenti nuovi e diversi da quelli prodotti in sede di gara, al fine di comprovare la sussistenza di un requisito (nella specie, i c.d. servizi di punta) bensì dichiarato in sede di offerta, ma comprovato in quella sede mediante documentazione inidonea a tale scopo.

Reputa il Collegio che a tale quesito debba darsi risposta negativa.

7. Sul punto, questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “l’istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una … mancata indicazione di un profilo rilevante della domanda. Alla base di tale conclusione milita la necessità di rispettare il principio di autoresponsabilità, correlato al necessario rispetto della par condicio tra i candidati, nonché ai principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa” (C.d.S, I, 10.3.2025, n. 169).

In particolare, per quel che attiene al mercato delle commesse pubbliche, questo Consiglio ha chiarito che: “In sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità; ciò in quanto, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti” (C.d.S, III, 5.8.2025, n. 6905).

8. Pertanto, nel caso in cui l’offerente non si sia limitato a fornire dei semplici chiarimenti, a comprova di un requisito dichiarato e già documentato in sede di gara, ma abbia depositato nuovi documenti, si verifica un’inammissibile integrazione dell’offerta tecnica, avendo la stazione appaltante potuto valutare quest’ultima soltanto in seguito alla produzione della nuova documentazione, prodotta in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti; documentazione che avrebbe invece dovuto essere sin ab origine allegata all’offerta.

9. In siffatta ipotesi, pertanto, l’integrazione documentale non è finalizzata a chiarire un aspetto dubbio dell’offerta già completa, ma integra in corso di gara un elemento essenziale dell’offerta, costituito da un requisito tecnico previsto a pena di esclusione, operazione vietata e non rimediabile né con il soccorso istruttorio (che non può riguardare profili attinenti all’offerta), né con il soccorso “procedimentale”, con il quale possono essere richiesti chiarimenti su aspetti dubbi anche relativi all’offerta, purché si tratti di questioni riguardanti profili o dati già contenuti nell’offerta, sui quali vi sia un dubbio sul loro significato.

10. Non è invece possibile presentare nuova documentazione che dimostri per la prima volta, nel corso della gara, la sussistenza del requisito tecnico previsto a pena di esclusione, ad essa ostando il principio di autoresponsabilità, il quale comporta che il concorrente sopporta le conseguenze negative del proprio comportamento, ossia – nella specie – dell’errore nella compilazione della domanda di partecipazione, nonché nell’allegazione dei relativi documenti.

11. Soccorre in tal senso anche l’argomento apagogico: invero, ammettendo la contraria interpretazione – fatta propria dal giudice di prime cure – sarebbe sufficiente, per l’offerente, semplicemente dichiarare in sede di gara il possesso di un requisito, la cui documentazione sia purtuttavia prevista a pena di esclusione, ben potendo produrre tale documentazione a valle della procedura concorsuale.

Ciò si tradurrebbe in un totale azzeramento del principio di autoresponsabilità, con ulteriore compromissione dei tempi del procedimento, previsti a salvaguardia dell’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione procedente, specie nel settore degli appalti pubblici finanziati con fondi PNRR, quale appunto quello in esame.

12. Per tali ragioni, deve valere il principio per il quale incombe sull’offerente documentare il possesso dei requisiti previsti a pena di esclusione dalla gara, talché laddove la documentazione liberamente e spontaneamente prodotta in sede di offerta sia insufficiente a tal fine, non potrà in sede di giustificazioni esibirsi ulteriore documentazione – non prodotta in prime cure – a comprova del requisito ab origine non sufficientemente documentato.

13. Ne consegue che l’ammissione in chiave postuma della suddetta documentazione da parte dell’Amministrazione integra una non consentita integrazione tardiva dell’offerta, in violazione del principio di autoresponsabilità, e comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

14. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.

Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’impugnata aggiudicazione, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.

15. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 18.02.2026 n. 1300

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