Gare – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Aggiudicazione ad un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, errore di compilazione con l’indicazione nell’atto di impegno in modo invertito dei ruoli di società mandante e mandataria e ricorso al soccorso istruttorio

Gare – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Aggiudicazione ad un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, errore di compilazione con l’indicazione nell’atto di impegno in modo invertito dei ruoli di società mandante e mandataria e ricorso al soccorso istruttorio

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’istanza avanzata dalla difesa della parte ricorrente di espletamento di una verificazione finalizzata alla valutazione dell’offerta del Raggruppamento controinteressato aggiudicatario guidato da -OMISSIS-

1.1. La domanda non può essere accolta.

La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata (cfr. Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Marche, I, 7 febbraio 2024, n. 132; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 aprile 2022, n. 819). Difatti, anche la verificazione, come la consulenza tecnica d’ufficio, «non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 724). Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (…), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (…), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cons. Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2181)» (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; IV, 12 febbraio 2024, n. 343; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 26 gennaio 2023, n. 50).

Nel caso di specie, esaminando gli atti processuali, non si ritiene necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, stante la piena esaustività, oltre che intellegibilità da parte del Collegio, della documentazione versata in giudizio dalle parti, né si può consentire tardivamente la surrettizia introduzione nel giudizio di elementi non prodotti ritualmente dalle parti di causa.

Oltretutto, neppure ricorrendo a una consulenza o a una verificazione, il giudice amministrativo può sostituirsi alle determinazioni assunte dalla Stazione appaltante in sede di scelta del contraente, «in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…)» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 novembre 2025, n. 3609; IV, 14 aprile 2025, n. 1325; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; V, 10 luglio 2024, n. 6191; V, 14 febbraio 2024, n. 1501).

1.2. Pertanto, la richiesta deve essere respinta.

2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di riesame, formulata attraverso la memoria attorea depositata in data 2 ottobre 2025, dell’ordinanza n. 783/2025, con cui è stata dichiarata in parte l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e in parte l’irricevibilità per tardiva proposizione dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

Come statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., ha valenza decisoria, in quanto incide su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio principale, ed è appellabile innanzi al Consiglio di Stato. Di conseguenza, la decisione assunta dal Tribunale in primo grado su una istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. priva tale giudice del potere di riesaminare d’ufficio o su impulso di parte tale pronuncia, diversamente da quanto accade con le ordinanze istruttorie, passibili di modifica e di revoca da parte del giudice che le ha adottate (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4).

Ciò determina la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame formulata dalla difesa della parte ricorrente nella propria memoria conclusionale.

3. Passando all’esame del merito del ricorso, lo stesso è infondato.

4. Con la prima doglianza si assume l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante in favore del Raggruppamento aggiudicatario, che avrebbe consentito al medesimo partecipante di modificare irritualmente la propria composizione rispetto a quanto indicato in sede di domanda di partecipazione e agli impegni assunti, così ovviando altresì al divieto per la mandante -OMISSIS-, stabilito dal Disciplinare di gara, di svolgere prestazioni intellettuali.

4.1. La censura è infondata.

Deve premettersi che, come rilevato dalla parte ricorrente, nell’atto di impegno a costituirsi in R.T.I., i ruoli di mandante e mandataria delle due società componenti il costituendo Raggruppamento, poi divenuto aggiudicatario, sono stati invertiti nelle parti di cui alle lett. b), c) e d), ovvero -OMISSIS- è stata indicata quale mandante e -OMISSIS-è stata designata quale mandataria, sebbene poi sempre nello stesso atto siano state indicate correttamente le quote di partecipazione, nonché le attività che avrebbero svolto nello specifico le due imprese (51% -OMISSIS-, titolare delle attività di carattere intellettuale, e 49%-OMISSIS-, incaricata delle attività di puro calcolo e stampa dei cedolini), e in sede di sottoscrizione, correttamente, -OMISSIS- sia stata qualificata come mandataria e -OMISSIS-sia stata indicata come mandante (all. 16 di -OMISSIS-).

Invero in tutti gli altri documenti prodotti in gara, a partire dalla registrazione nel portale della Stazione appaltante (all. 3 di -OMISSIS-) e poi nelle domande di partecipazione (all. 4 e 5 di -OMISSIS-) e nei D.G.U.E. delle due società (all. 6 e 7 di -OMISSIS-), nonché nella dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (all. 9 di -OMISSIS-), -OMISSIS- è stata sempre regolarmente indicata quale mandataria e -OMISSIS-quale mandante; anche nella cauzione provvisoria l’intestazione è correttamente riferita all’A.T.I. con -OMISSIS- in qualità di capogruppo (all. 8 di -OMISSIS-).

Il Seggio di gara, con comunicazione trasmessa in data 17 ottobre 2024, preso atto della discrasia contenuta nell’impegno a costituire il R.T.I. in ordine ai ruoli delle due società componenti lo stesso, ha attivato il soccorso istruttorio, chiedendo di chiarire l’esatta composizione del Raggruppamento (all. 5 di -OMISSIS-). In data 21 ottobre 2024, le società partecipanti, ossia -OMISSIS- e-OMISSIS-, hanno chiarito le loro rispettive posizioni, emendando il refuso contenuto nella dichiarazione di impegno a costituire il R.T.I. (all. 6 di -OMISSIS-). In data 29 ottobre 2024, si è riunito il Seggio di Gara che ha esaminato la “documentazione integrativa presentata dall’Operatore Economico RTI COSTITUENDO -OMISSIS- SRL -OMISSIS-, con protocollo -OMISSIS- del 22/10/24 a seguito di soccorso istruttorio rilevando che: – è stato prodotto l’impegno a costituzione, esplicitando la composizione del RTI costituendo: con il documento trasmesso è stata fatta chiarezza, confermando che la costituzione del RTI è conforme alla legge di gara … pertanto, il concorrente RTI Costituendo -OMISSIS-viene ammesso alla successiva fase di apertura delle buste tecniche” (all. 13 di -OMISSIS-).

Sulla scorta delle riferite circostanze, l’attivazione del soccorso istruttorio in favore del Raggruppamento aggiudicatario nella fattispecie oggetto di scrutinio risulta legittimo (rectius, doveroso), poiché laddove si fosse proceduto sic et simpliciter all’esclusione dalla gara del Raggruppamento -OMISSIS-/-OMISSIS-ne sarebbe derivata l’illegittimità del procedimento selettivo posto in essere dalla Stazione appaltante. Nella specie, risulta evidente l’errore di compilazione del documento relativo all’impegno a costituirsi in R.T.I. redatto dalle imprese partecipanti, visto che nello stesso atto sono indicate correttamente le rispettive quote – ossia il 51% è stato riferito a -OMISSIS-, titolare delle attività di carattere intellettuale, e il 49% a-OMISSIS-, incaricata delle attività di puro calcolo e stampa dei cedolini – e all’atto della sua sottoscrizione sono state qualificate -OMISSIS- come mandataria e -OMISSIS-quale mandante (all. 16 di -OMISSIS-). A rigore, il Seggio di gara avrebbe potuto provvedere a rettificare d’ufficio tale discrasia, trattandosi di un mero errore materiale, immediatamente riconoscibile, anche in ragione dell’univoco tenore di tutti gli altri documenti prodotti in gara dalle imprese in oggetto, che come specificato in precedenza contenevano l’esatta indicazione dei ruoli che avrebbero assunto le due società in caso di aggiudicazione della gara, ovvero -OMISSIS- avrebbe svolto il ruolo di mandataria e -OMISSIS-quello di mandante (per fattispecie similari, cfr. Consiglio di Stato, V, 23 settembre 2025, n. 7465; IV, 14 luglio 2025, n. 6139).

Pertanto, la condotta della Stazione appaltante risulta assolutamente rispettosa del disposto di cui all’art. 101, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023 che ammette la sanatoria di “ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.

Tale interpretazione è condivisa dalla giurisprudenza, che ha più volte ribadito che “il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione ed a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità (tra le tante, Consiglio di Stato Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 387)” (Consiglio di Stato, V, 4 novembre 2025, n. 8567; similmente, VII, 6 dicembre 2024, n. 9783).

È stato difatti evidenziato che «anche sotto il vigore del previgente codice dei contratti, la giurisprudenza amministrativa ha ammesso che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto. Nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) il Consiglio ha sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare un “soccorso procedimentale”, nettamente distinto dal “soccorso istruttorio”, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, laddove i chiarimenti valgono a chiarire la portata dell’offerta. Detta interpretazione, relativa all’ammissibilità del soccorso procedimentale, volto a ricercare, alla luce dei chiarimenti richiesti, la volontà negoziale dalla stessa offerta e non ab externo o tramite la produzione di nuovi documenti, si pone in linea con quanto previsto dalla Corte di Giustizia UE che, in tema di soccorso istruttorio in caso di carenze dell’offerta tecnica, ha ritenuto (ad esempio nella sentenza della Sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus), che una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, salvo appunto il caso in cui essi siano indispensabili per chiarire il contenuto dell’offerta o per rettificare un errore manifesto e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta. L’esperibilità del soccorso procedimentale, nei termini ammessi dalla giurisprudenza, doveva pertanto ritenersi consentita, al di là di quanto previsto nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di ambiguità dell’offerta tecnica laddove comunque l’effettiva volontà del partecipante fosse desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio (Cons. Stato, sentenza n. 324 del 2023). (…) Questa opzione esegetica ha trovato accoglimento anche nel nuovo codice dei contratti in cui l’art. 101 ha specificamente disciplinato anche la figura del soccorso procedimentale, distinguendola dal soccorso istruttorio “classico”. Entrambe le figure (unitamente al nuovo istituto del soccorso istruttorio c.d. di “rettifica”), sono chiaramente ispirate dalla finalità di “evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio” (così la Relazione allo schema del codice)» (Consiglio di Stato, IV, 28 novembre 2025, n. 9388; in argomento, anche, V, 26 novembre 2025, n. 9313; III, 30 ottobre 2025, n. 8436).

Del resto, con riguardo alla disciplina afferente alla materia degli appalti pubblici, anche nell’interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza, l’esclusione dell’operatore economico da una procedura può essere disposta soltanto nel caso in cui la carenza di un requisito di partecipazione o la situazione di irregolarità non sia diversamente emendabile, rappresentando quindi una extrema ratio, con la conseguenza che l’estromissione, anche in applicazione del principio del risultato (cfr. art. 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023), non può essere stabilita in via automatica e deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione che si viene prospettando; ciò richiede un inevitabile momento valutativo in capo alla Stazione appaltante che deve in prima battuta individuare la possibilità di sanare le dedotte carenze, ove ciò garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto e non risulti lesivo della par condicio dei concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26 giugno 2024, n. 1990; IV, 20 giugno 2024, n. 1901).

4.2. Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto al R.T.I. -OMISSIS-, escluso dalla gara poiché “la mandante (-OMISSIS-) svolge solo l’attività che il disciplinare, al punto 11.1 lett. E, richiede obbligatoriamente alla mandataria (-OMISSIS-) e viceversa” (all. 17 di -OMISSIS-), la stessa non sussiste, visto il contrasto con la lex specialis della dichiarazione di impegno prodotta in gara dal predetto costituendo Raggruppamento (peraltro ottenuta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio).

In aggiunta, deve rilevarsi che la ricorrente non ha legittimazione a contestare l’esclusione del richiamato R.T.I. -OMISSIS-, non ricavando un diretto beneficio da una ipotetica riammissione di quest’ultimo alla gara.

4.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’esaminato motivo deve essere respinto.

5. Con la seconda doglianza si assume che la Stazione appaltante avrebbe illegittimamente danneggiato la ricorrente, e di contro favorito il R.T.I. capeggiato da -OMISSIS-, errando sia nella valutazione dei requisiti, sia nell’attribuzione dei punteggi, sia nella valutazione (favorevole) di congruità dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario.

5.1. La censura è complessivamente infondata.

Con un primo rilievo, la ricorrente evidenzia che il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe prodotto il D.U.I. (Documento unico di identificazione) di (almeno) uno dei professionisti indicati nella propria offerta, violando in tal modo l’art. 11 del Disciplinare di gara, che richiedeva la presentazione di tale documento a pena di esclusione, in quanto destinato alla comprova di un requisito speciale essenziale ai fini della partecipazione.

La doglianza non è fondata, poiché l’art. 11.1 del Disciplinare di gara, prevedeva che, ai fini della “comprova del requisito speciale di idoneità professionale, ogni singolo operatore economico deve produrre le seguenti dichiarazioni corredate di copia di documento di identità e DUI in corso di validità:

1) i singoli professionisti devono dichiarare di essere iscritti:

(i) o all’albo dei consulenti del lavoro di cui all’art. 8 della legge n. 12/79;

(ii) o agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, purché sia stata data comunicazione (ai sensi della legge n. 12/79, art. 1, primo capoverso, seconda parte), agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti previsti dalla medesima legge n. 12/79;

2) le società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n.183/2011 (composte dai singoli professionisti ex legge n. 12/79) devono dichiarare oltre alle iscrizioni di cui alla precedente lettera (a), sub (i) o (ii), per i soci professionisti …” (all. 2 di -OMISSIS-, pag. 15).

Dal tenore letterale della richiamata previsione si ricava che la produzione del D.U.I. doveva ritenersi obbligatoria soltanto per i professionisti partecipanti in proprio (ossia in forma individuale) e per i professionisti soci delle società tra professionisti, ma non anche per i componenti dei Gruppi di lavoro non rientranti nelle precitate categorie; peraltro, ove fossero sorti dubbi in ordine alla interpretazione della disciplina di gara, avrebbe comunque dovuto farsi applicazione del principio del favor partecipationis, secondo il quale la presenza di disposizioni normative o della lex specialis di portata non chiara ed equivoca impone di procedere a una interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858; IV, 29 marzo 2024, n. 962; anche, Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2023, n. 5393; III, 14 maggio 2020, n. 3084).

In realtà, con riguardo alle risorse umane previste per l’esecuzione dell’appalto, l’art. 19 del Disciplinare di gara («Contenuto della busta telematica “B” – Offerta Tecnica») prevedeva, alla lett. A.2 (“Gruppo di Lavoro dedicato al servizio”), di “individuare il gruppo di lavoro dedicato allegando i curricula delle risorse, indicando in formato tabellare, per ciascuna risorsa, i seguenti dati: – Nominativo; – Qualifica professionale; – Mansione; – Esperienze pregresse e anni complessivi di esperienza” (pagg. 28 e 29 del Disciplinare).

Oltretutto, come segnalato dalla difesa del R.T.I. controinteressato, avendo quest’ultimo proposto un team di personale composto da 7 (sette) consulenti del lavoro, il punteggio assegnatogli non avrebbe comunque potuto essere ridotto, poiché il punteggio massimo, pari a 10 punti, sarebbe stato attribuito anche ove fossero stati indicati tre consulenti del lavoro (cfr. art. 21.1 del Disciplinare, Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, lett. C, pag. 32).

Da ultimo, deve aggiungersi che, in sede di comprova della piena abilitazione professionale delle risorse indicate, il R.T.I. aggiudicatario ha integralmente prodotto la documentazione attestante la piena idoneità professionale di tutti i componenti del Gruppo di lavoro, come evidenziato nel provvedimento di aggiudicazione, dove si è puntualizzato che “a seguito di richiesta della scrivente S.A. in data 19/12/2024, la vostra Spett. Società ha provveduto a fornire entro il termine assegnato la seguente documentazione: Prot. -OMISSIS-: Visura camerale -OMISSIS- SRL e -OMISSIS-+ Iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro di cui all’art. 8 della legge n. 12/79 per tutti i profili dichiarati …” (all 19 di -OMISSIS-).

Di conseguenza, l’esaminata contestazione attorea risulta infondata.

5.2. Con una ulteriore doglianza, la ricorrente assume che l’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario non rispetterebbe i requisiti previsti dalla lex specialis, da cui deriverebbero l’irragionevolezza e l’illogicità dei punteggi attribuiti alla predetta offerta.

Prima di esaminare la questione nel merito, deve essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…)» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 novembre 2025, n. 3609; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; V, 10 luglio 2024, n. 6191; V, 14 febbraio 2024, n. 1501; V, 25 agosto 2023, n. 7942; V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634; III, 2 settembre 2019, n. 6058; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 14 aprile 2025, n. 1325; IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858; IV, 29 marzo 2024, n. 962; IV, 14 dicembre 2023, n. 3031; IV, 8 novembre 2023, n. 2580; IV, 23 febbraio 2022, n. 452; T.A.R. Valle d’Aosta, I, 20 dicembre 2021, n. 73; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n. 1445; II, 9 aprile 2021, n. 915).

Ulteriormente deve rilevarsi che, nella specie – considerata la puntuale descrizione e connessa valutazione dei criteri contenuta nell’art. 21.1 del Disciplinare di gara, integrata dal metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al successivo art. 21.2 (Disciplinare di gara, pagg. 31 e ss.) –, deve applicarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento» (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2024, n. 4440; III, 12 ottobre 2023, n. 8893; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 14 aprile 2025, n. 1325; IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858).

5.3. Con riferimento al criterio di valutazione A.1 (“Metodologia di svolgimento del servizio”), il Seggio di gara ha attribuito alla ricorrente -OMISSIS- 25 punti e al R.T.I. guidato da -OMISSIS- 24 punti; a giudizio della difesa attorea il punteggio assegnato alle partecipanti sarebbe assolutamente erroneo e irragionevole, poiché la ricorrente ha previsto l’espletamento dei servizi e della consulenza garantendo una presenza on site (ovvero presso la sede di -OMISSIS-) di almeno 3 giornate al mese con 2 risorse dedicate, mentre il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe garantito affatto tale presenza on site.

In realtà, come emerge per tabulas, nella propria offerta tecnica il R.T.I. aggiudicatario si è impegnato “all’effettuazione dell’assistenza nella sede di -OMISSIS- con le seguenti modalità. Presenza presso la sede di -OMISSIS- -OMISSIS-:

– di almeno una risorsa

– per non meno di 4 ore una volta al mese

– nel periodo compreso tra il 27 e il 5

– con data che sarà cura della scrivente comunicare a -OMISSIS-” (all. 18 di -OMISSIS-, punto F, pag. 22).

Quindi, non risulta veritiero l’assunto della parte ricorrente sulla carenza dell’offerta dell’aggiudicataria con riguardo al servizio da svolgere presso la sede della Stazione appaltante, come pure deve chiarirsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale voce non va ricompresa nel criterio di valutazione A.1 (“Metodologia di svolgimento del servizio”), ma ricade sotto il criterio sub F (“Attività di sportello per assistenza ai dipendenti”), che prevede l’attribuzione del punteggio con metodologia on/off, con assegnazione di 5 punti in caso di “disponibilità all’effettuazione dell’assistenza nella sede di -OMISSIS-” e di 0 punti in caso di indisponibilità (pagg. 31-33 del Disciplinare).

Ciò quindi rende non illogico e non abnorme lo specifico punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice alle due offerte in gara.

5.4. La ricorrente contesta poi, con riferimento al sub-criterio di valutazione A.2 (“Gruppo di lavoro dedicato al servizio”), l’erroneità del punteggio massimo assegnato al R.T.I. aggiudicatario, ossia 15 punti, poiché le 13 risorse offerte originariamente dall’aggiudicatario, ossia 1 commercialista abilitato alla consulenza del lavoro, 6 consulenti del lavoro, 1 responsabile AREA payroll, 4 payroll specialist senior e 1 payroll specialist junior (cfr. offerta tecnica del R.T.I. -OMISSIS-, pag. 12: all. 18 di -OMISSIS-), sarebbero state sostituite nei giustificativi prodotti in fase di verifica dell’anomalia da un team di sole tre persone (ovvero 1 commercialista, 1 responsabile payroll, 1 addetto paghe junior), con un inammissibile stravolgimento (nonché modifica) dell’offerta.

Va premesso che il procedimento di verifica dell’anomalia «“è volto ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538): la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una ‘caccia all’errore’ nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)” (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. V, 26/02/2021, n. 1637; Cons. Stato sez. III 25 giugno 2020 n. 4090; idem sez. V, n. 680 del 27 gennaio 2020). Secondo la giurisprudenza, nelle gare pubbliche il giudizio sull’anomalia o l’incongruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti indicati, senza procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità e delle singole voci, pena un’inammissibile invasione della sfera amministrativa (es. Cons. Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879; 26 novembre 2018, n. 6689; 22 dicembre 2014, n. 6231, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 11 maggio 2012, n. 2732; Cons. Stato sez. III, 20 maggio 2020, n. 3207 e precedenti ivi richiamati)» (Consiglio di Stato, III, 13 luglio 2021, n. 5283; altresì, VII, 11 marzo 2025, n. 1998; V, 23 gennaio 2025, n. 500; V, 31 dicembre 2024, n. 10542; V, 22 febbraio 2024, n. 1776; IV, 16 gennaio 2023, n. 500; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 14 aprile 2025, n. 1325; IV, 12 febbraio 2024, n. 343; IV, 14 dicembre 2023, n. 3031; IV, 1° giugno 2023, n. 1348; IV, 3 novembre 2022, n. 2438; IV, 4 luglio 2022, n. 1568). Con riguardo quindi alle regole di riparto degli oneri di allegazione e di prova in tema di anomalia dell’offerta, deve considerarsi che siffatto giudizio “non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa (che, in tal modo, viene esclusa dalla gara); nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, spetta piuttosto a colui che contesta il giudizio di congruità dell’offerta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (ex plurimis, di recente, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 163 del 2024; questa Sezione V, sentenze n. 4966 del 2022 e n. 7717 del 2021)” (Consiglio di Stato, V, 26 giugno 2024, n. 5639; anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 luglio 2025, n. 2735).

Venendo al caso oggetto di controversia, deve rilevarsi come il documento prodotto in sede di verifica dell’anomalia della propria offerta da parte del R.T.I. aggiudicatario (all. 15 di -OMISSIS-) non elenca nominativamente tutte le risorse (che restano le 13 persone indicate nell’offerta tecnica), ma ne evidenzia l’impatto economico aggregandole per inquadramento contrattuale e monte ore complessivo, attraverso la puntuale indicazione dei costi del personale e del costo orario (come si evince chiaramente dal monte ore indicato e dal costo complessivo per singole tipologie di risorse, che è riferibile a più di quattro persone), con conseguente non abnormità della valutazione di congruità dell’offerta effettuata dalla Stazione appaltante; né la parte ricorrente, in linea con i richiamati precedenti giurisprudenziali, ha dato prova dell’irragionevolezza dell’analisi compiuta dall’Ente resistente.

Di conseguenza, perde fondamento anche la contestazione attorea riferita all’asserita illegittimità del punteggio (pari a 10 punti) ottenuto dal R.T.I. guidato da -OMISSIS- con riguardo al sub-criterio C (“Responsabile Operativo del Servizio e gruppo operativo di lavoro: competenza ed esperienza professionale”), visto che, come già indicato al precedente paragrafo 5.1, il team di personale è composto da 7 (sette) consulenti del lavoro (cfr. art. 21.1 del Disciplinare, Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, lett. C, pag. 32).

Inoltre, non coglie nel segno nemmeno la censura secondo la quale l’impegno del R.T.I. aggiudicatario di prestare “Supporto in sede giudiziale e stragiudiziale”, non potrebbe essere garantito in quanto attività riservata a professionisti iscritti in appositi albi (avvocati), non presenti nel Gruppo di lavoro indicato dall’aggiudicataria, considerato che, oltre a trattarsi di attività di supporto e di cooperazione, in alcuni casi anche i consulenti del lavoro possono stare in giudizio, come ad esempio nei contenziosi tributari, davanti al Giudice del Lavoro, in sede di ricorsi gerarchici e di dispute presso organismi di mediazione (cfr. pag. 8 dell’offerta tecnica del R.T.I. -OMISSIS-).

5.5. Neppure risulta fondata la censura rivolta all’attribuzione del punteggio massimo, pari a 5 punti, con riguardo al criterio D (“Proposte aggiuntive, migliorative e innovative”: pag. 29 del Disciplinare di gara), fondata sull’asserita carenza di proposte aggiuntive, migliorative e innovative, tenuto conto che in sede di offerta tecnica il R.T.I. aggiudicatario ha proposto due servizi aggiuntivi e migliorativi, assumendone tutti i costi e gli oneri correlati, ossia la “Gestione Passweb e Previdenza INPDAP” e la “Gestione di nuove applicazioni armonizzabili con i dispositivi informatici in uso alla Stazione appaltante e consultabili dal Servizio Risorse umane” (cfr. pagg. 20 e 21 dell’offerta: all. 18 di -OMISSIS-).

Di tale valutazione non è stata dimostrata l’illogicità o la grave incongruenza e quindi, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato al precedente paragrafo 5.2, «nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento».

Del resto, il tentativo posto in essere della ricorrente -OMISSIS- di infirmare l’attendibilità delle valutazioni compiute dalla Commissione si fonda su una prospettazione di natura esclusivamente soggettiva che tende a sostituire, inammissibilmente, quella – ampiamente discrezionale – della predetta Commissione di gara (cfr. Consiglio di Stato, V, 10 luglio 2024, n. 6191; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1096).

5.6. Ugualmente non è stata provata la supposta erroneità del punteggio massimo, pari a 5 punti, attribuito al R.T.I. aggiudicatario con riguardo al sub-criterio E.2 (“Esperienza pregressa nell’elaborazione di cedolini con riferimento ai ccnl applicati da -OMISSIS- -OMISSIS-”: pag. 33 del Disciplinare), avendo il Raggruppamento dichiarato di possedere esperienza relativamente a tutti i 7 C.C.N.L. applicati dalla Stazione appaltante (pag. 21 dell’offerta tecnica) e avendo altresì indicato specificamente i numerosi Enti pubblici e privati presso i quali ha svolto tale attività (cfr. elenco pag. 15 dell’offerta tecnica).

5.7. Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche l’esaminato motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.

6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, VI, 31 ottobre 2025, n. 8478; VI, 29 ottobre 2025, n. 8398; II, 24 ottobre 2025, n. 8252; II, 14 ottobre 2025, n. 8040). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. In conclusione, all’infondatezza di tutte le scrutinate censure segue la reiezione del ricorso proposto da -OMISSIS-; in conseguenza di ciò, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria proposta dalla predetta ricorrente, stante la carenza di uno dei suoi presupposti costitutivi.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 09.12.2025 n. 4016

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live