Gare – Lex specialis contente la previsione dell’onere di allegazione della scheda tecnica  del prodotto offerto, presentazione di un documento analogo e legittimità dell’aggiudicazione

Gare – Lex specialis contente la previsione dell’onere di allegazione della scheda tecnica  del prodotto offerto, presentazione di un documento analogo e legittimità dell’aggiudicazione

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 8/7/2025, la società deducente ha impugnato la Determinazione, n. 1727 del 9/6/2025, con cui l’A.S.L. di Matera (A.S.M.) ha disposto l’aggiudicazione, in favore di altro operatore, della procedura di gara “per l’affidamento annuale della fornitura di Kit Salviettine tipo “Tristel Trio” per il reprocessing degli endoscopi in dotazione agli Ambulatori di Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Matera e Policoro”.

1.1. La società ricorrente, terza classificata, ha articolato motivi escludenti in relazione alle offerte presentate dalle prime due graduate (odierne controinteressate).

Nei primi due motivi è stato dedotto, con riferimento alla prima graduata Medical Center s.r.l., che il prodotto da essa offerto (il dispositivo “Umonium38® Probes”):

– non sarebbe accompagnato da un’idonea dichiarazione di equivalenza al tipo “Tristel Trio” (quello specificamente indicato nell’oggetto contrattuale), in quanto la “Certificazione di equivalenza funzionale di Ente Notificato” all’uopo allegata (rientrante nella documentazione amministrativa prescritta dall’art. 13 del Disciplinare di gara) risulterebbe redatta da un organismo non notificato ed inoltre avrebbe una datazione (25/1/2024) ben più risalente di sei mesi rispetto alla data di indizione della gara (9/5/2025), così da incorrere, sotto entrambi i profili, nelle conseguenze invalidanti previste dal successivo art. 17 del medesimo disciplinare (“Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: … d) non contenenti i documenti ovvero contenenti i documenti di data anteriore di sei mesi ovvero contenenti documenti e/o dichiarazioni parzialmente compilati”);

– sarebbe privo, comunque, di equivalenza funzionale rispetto al tipo “Tristel Trio”, in quanto classificato come dispositivo medico di classe “II.a”, mentre, tenuto conto dell’uso cui è destinato il dispositivo oggetto della fornitura (disinfezione di dispositivi medici invasivi, quali gli endoscopi), sarebbe occorsa, ai sensi del Regolamento (UE) sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) n. 2017/745, Allegato IX, sez. 4.3, regola XV, la diversa classificazione “II.b” (“Tutti i dispositivi destinati specificamente a essere utilizzati per la disinfezione o la sterilizzazione dei dispositivi medici rientrano nella classe II.a, a meno che si tratti di soluzioni disinfettanti o di apparecchi di lavaggio e disinfezione destinati specificamente a essere utilizzati per disinfettare i dispositivi invasivi al termine del trattamento, nel qual caso rientrano nella classe II.b”).

Con il terzo motivo, è contestato che il giudizio di equivalenza formulato dalla stazione appaltante in merito al prodotto offerto dell’aggiudicataria sarebbe sprovvisto di qualsivoglia istruttoria e motivazione.

Con il quarto motivo è dedotto che l’offerta della seconda classificata (Medikron s.r.l.) risulterebbe carente di parte della documentazione amministrativa prescritta dall’art. 13 del Disciplinare di gara (con le conseguenze invalidanti previste dal già citato art. 17 del Disciplinare di gara) e segnatamente:

– della “scheda tecnica/relazione tecnica di sintesi/materiale” del dispositivo da essa offerto (tipo “Tristel Trio”, che, merita precisare, è prodotto dalla società ricorrente ed è l’oggetto dell’offerta presentata da quest’ultima nella gara in esame), essendosi Medikron s.r.l. limitata ad allegare un documento recante una sintetica descrizione del prodotto e delle sue applicazioni;

– della “certificazione di conformità UNI EN ISO 9001 (o equivalente) della ditta produttrice”, avendo Medikron s.r.l. allegato una certificazione di conformità UNI EN ISO 9001 relativa a sé medesima e non già alla “ditta produttrice” del dispositivo offerto (ossia la società ricorrente).

Sotto altro profilo, è dedotto che, essendo Medikron s.r.l. mero rivenditore dei dispositivi “Sistema Tristel Trio” (prodotti dalla società ricorrente) e non avendo quest’ultima alcun vincolo contrattuale di vendere tali dispositivi, l’offerente avrebbe dovuto presentare documentazione atta a dimostrare di essere in grado di onorare la fornitura per cui è causa; in difetto della quale, la società avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.

2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, l’A.S.L. di Matera.

3. Con ordinanza cautelare del 24/7/2025, il Tribunale ha disposto il riesame del provvedimento impugnato, onerando, in particolare, la stazione appaltante di approfondire, con adeguato supporto istruttorio e motivazionale, i profili relativi:

– all’esatta classificazione del dispositivo medico offerto dall’aggiudicataria nell’ambito della banca dati nazionale curata dal Ministero della Salute e della banca dati europea EUDAMED, ai fini del giudizio di equivalenza funzionale, tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2017/745, Allegato IX, sez. 4.3, regola XV, secondo cui “Tutti i dispositivi destinati specificamente a essere utilizzati per la disinfezione o la sterilizzazione dei dispositivi medici rientrano nella classe II.a, a meno che si tratti di soluzioni disinfettanti o di apparecchi di lavaggio e disinfezione destinati specificamente a essere utilizzati per disinfettare i dispositivi invasivi al termine del trattamento, nel qual caso rientrano nella classe II.b”;

– alle ipotizzate carenze, esposte nel quarto motivo, riguardanti specificamente l’offerta della seconda graduata.

4. Con provvedimento del 9/9/2025, l’Amministrazione, all’esito del riesame, ha confermato gli esiti dell’originaria aggiudicazione, confutando le censure relative alle posizioni delle prime due graduate.

Con riferimento alla prima (l’aggiudicataria), sostenendo che il dispositivo medico da essa offerto risulta classificato nella classe “II.b”, come risulterebbe dalla Banca Dati Nazionale dei Dispositivi Medici e dalla banca dati europea EUDAMED.

Con riferimento seconda (Medikron s.r.l.), affermando l’irrilevanza di ogni eventuale carenza documentale dell’offerta presentata da detto operatore, atteso che le relative verifiche sarebbero state attivate dalla stazione appaltante solo in caso di aggiudicazione a suo favore, ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara (“La Stazione Appaltante, preso atto della graduatoria di merito, verificherà la mera conformità tecnica del bene offerto alle prescrizioni minimali riportate nel Capitolato Tecnico prestazionale. Nel caso in cui l’offerta del concorrente giunto primo in graduatoria dovesse essere dichiarata “non conforme”, si disporrà l’esclusione del concorrente e si procederà allo scorrimento della graduatoria con le medesime verifiche di conformità tecnica dei beni/servizi offerti”).

5. Tale nuovo provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente con atto di motivi aggiunti, depositato in data 30/9/2025, con il quale sono state introdotte censure dirette a confutare le ulteriori argomentazioni spese dalla stazione appaltante per confermare la posizione della prima graduata, ivi deducendosi che:

– l’aggiornamento della classificazione del prodotto “Umonium38® Probes”, da “II.a” a “II.b”, nella Banca Dati Nazionale dei Dispositivi Medici e nella banca dati europea EUDAMED sarebbe avvenuto successivamente (in data 28/7/2025 e 15/7/2025) rispetto all’offerta e alla relativa aggiudicazione, nonché previa una mera dichiarazione della società aggiudicataria (in assenza, cioè, di una preventiva validazione da parte dei soggetti pubblici responsabili di tali banche dati, in capo ai quali permarrebbe la facoltà di effettuare in ogni momento controlli su quanto dichiarato dagli operatori);

– detto aggiornamento non sarebbe compatibile con il Regolamento (UE) 2017/745, il quale vieta espressamente estensioni delle indicazioni di utilizzo per un dispositivo medico, qual è “Umonium38® Probes”, autorizzato ai sensi della vecchia Direttiva 93/42/CEE e, dunque, ancora commercializzabile nel rispetto delle stringenti norme transitorie previste dall’art. 120 del citato Regolamento (tra cui l’assenza di “cambiamenti significativi nella progettazione e

nella destinazione d’uso”);

– in ogni caso, il prodotto offerto dall’aggiudicataria sarebbe sprovvisto di equivalenza funzionale rispetto a quello richiesto in sede di gara.

Nulla viene dedotto, invece, in merito alle ragioni della conferma concernenti la posizione della seconda graduata.

6. All’udienza pubblica del 22/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono infondati.

8. Deve, infatti, ritenersi che la posizione della seconda graduata (Medikron s.r.l.) resista alle relative censure ricorsuali, per le ragioni appresso esplicitate.

8.1. In merito all’ipotizzata omissione o, comunque, inidoneità, nell’ambito della documentazione amministrativa allegata all’offerta in questione, della “scheda tecnica/relazione tecnica di sintesi/materiale” del dispositivo offerto (secondo quanto previsto dall’art. 13 del Disciplinare di gara), è opinione del Collegio che, contrariamente a quanto opinato dalla società ricorrente, il documento all’uopo versato nella procedura di gara da tale operatore economico sia contenutisticamente corrispondente a quello richiesto dalla lex specialis, in quanto, come risulta dalla sua lettura, espone – sia pure in forma compendiata – sufficienti dati descrittivi riguardanti le caratteristiche del dispositivo in questione e la sua funzionalità.

Elementi da ritenersi certamente idonei, in assenza di una tipizzazione definitoria del prescritto documento (alternativamente denominato, nell’art. 13 del Disciplinare, “scheda tecnica/relazione tecnica di sintesi/materiale”), a soddisfare la ratio contenutistica dello stesso (pure enunciata nella medesima previsione), ossia quella di un documento “illustrativo del prodotto/dispositivo offerto”, qual è, effettivamente, quello in esame.

D’altra parte, è dirimente rilevare come il dispositivo offerto da Medikron s.r.l. (oltreché dalla stessa ricorrente) coincide esattamente con quello tipologicamente richiesto nella procedura di gara de qua (“Tristel Trio”); il che, a ben vedere, rende finanche superflua – e, comunque, non decisiva in ottica escludente – l’esigenza stessa di allegazione documentale di cui si fa questione, trattandosi di un onere che deve essere ragionevolmente orientato, dal punto di vista teleologico, a consentire al seggio di gara la conoscenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto, nell’ottica della formulazione di un eventuale giudizio di equivalenza (di cui, nella specie, in considerazione della peculiare situazione di fatto dianzi esposta, non vi è alcuna necessità).

A tale lettura non osta l’invocata previsione di lex specialis di cui all’art. 17 del Disciplinare di gara (“Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: … d) non contenenti i documenti ovvero contenenti i documenti di data anteriore di sei mesi ovvero contenenti documenti e/o dichiarazioni parzialmente compilati”), tenuto conto che la stessa, ove interpretata nel senso propugnato nel ricorso, colliderebbe:

– con i generali principi del favor partecipationis e di strumentalità delle forme giuridiche, assegnando decisiva rilevanza ad una produzione documentale concretamente ed effettualmente superflua;

– nonché, in via diretta, con quello di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del D.lgs. n. 36/2023, venendo in rilievo (al più) una mera carenza (non omissione) di carattere documentale che, per la richiamata peculiarità di fatto, è inidonea ad incidere sui contenuti essenziali dell’offerta tecnica e, pertanto, certamente soccorribile in via istruttoria dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 101 del medesimo decreto; istituto, quest’ultimo, richiamato dal medesimo art. 13 del Disciplinare di gara, previsione che autorizza ex professo la sanatoria di eventuali deficienze documentali (non essenziali) della domanda (cfr. ultimo capoverso, secondo cui “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 ove applicabile”).

8.2. Le considerazioni da ultimo esposte rilevano anche ai fini della confutazione dell’ulteriore censura relativa all’omessa produzione della “certificazione di conformità UNI EN ISO 9001 (o equivalente) della ditta produttrice”.

Ed invero, anche in tal caso l’esigenza acquisitiva del documento in esame si correla, evidentemente, sia pure sotto il differente profilo della qualificazione del produttore, all’esigenza – anche sub specie insussistente – di verificare l’equivalenza funzionale di un dispositivo differente rispetto a quello tipologicamente indicato nella procedura di gara. Talché, sarebbe del tutto irragionevole – oltreché frutto di una visione formalistica e non orientata ai principi informatori delle procedure di evidenza pubblica (tra cui quello di risultato) – riconnettere alla mera omissione di tale documento, peraltro già nella disponibilità della stazione appaltante o, comunque, da essa agevolmente acquisibile, effetti escludenti.

Vanno egualmente richiamate le argomentazioni, dianzi riferite, in punto di attivabilità al riguardo del soccorso istruttorio (stante la non essenzialità, in concreto, della carenza) e di disapplicabilità della richiamata clausola di esclusione automatica.

Con l’ulteriore notazione per cui, in tal caso, a ben vedere, la partecipazione alla gara sarebbe fatta dipendere, con esiti irragionevoli e inutilmente restrittivi, dall’esibizione di una certificazione riferibile ad un soggetto (il produttore) altro rispetto all’offerente e, dunque, da questi non agevolmente o per nulla ottenibile; vieppiù se si considera che, come detto, nella specie, il produttore (la società ricorrente), avendo assunto anche la veste di partecipante alla gara, si colloca su di un piano connotato da tensione competitiva con il rivenditore (la seconda classificata).

8.3. Parimenti infondata è l’ultima censura formulata avverso l’offerta seconda graduata (in punto di omissione della documentazione atta a dimostrare la capacità della società di far fronte alla fornitura per cui è causa, in quanto non produttrice del dispositivo), atteso che essa:

– è enucleata ex professo in termini di mera ipotesi (risultando, da questo punto di vista, finanche inammissibile), in quanto non vi è alcuna evidenza del fatto che Medikron s.r.l. non abbia già la disponibilità dei quantitativi di prodotto offerti in gara o, comunque, non sia in grado di procurarsela;

– comunque, si correla ad un’esigenza che afferisce evidentemente alla (eventuale) fase di esecuzione del contratto e che, dunque, è del tutto irrilevante ai fini della valida partecipazione alla gara.

Ciò, fermo restando che non è stata indicata nel ricorso alcuna disposizione della lex specialis che prescriva, tantomeno ad validitatem, l’allegazione documentale che qui rileva.

9. Quanto sopra esime dallo scrutinio delle censure (contenute nel ricorso e nell’atto di motivi aggiunti) che afferiscono alla posizione dell’aggiudicataria, tenuto conto che, la resistenza della posizione della seconda graduata, priva la società ricorrente, terza classificata, dell’interesse a coltivare utilmente dette censure, dal cui ipotetico accoglimento non potrebbe, comunque, ritrarre alcuna utilità.

10. Il che, sotto altro profilo, consente altresì di prescindere dalla possibile definizione in rito del giudizio, con una pronuncia di:

– improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che l’assetto di interessi a cui esso si riferisce è stato superato da quello recato da un successivo provvedimento di conferma, a cui l’Amministrazione si è determinata a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 28/9/2023, n. 1236);

– inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti per carenza di interesse, per difetto della cosiddetta prova di resistenza, tenuto conto che, in caso di riesame del provvedimento impugnato (anche su impulso giurisdizionale), la parte è onerata dell’impugnazione specifica del nuovo provvedimento (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 3/7/2023, n. 3969), mentre in specie la società ricorrente non ha introdotto nei motivi aggiunti alcuna censura avverso la seconda graduata (pur a fronte dell’enucleazione, all’interno del provvedimento di riesame, di motivazioni riguardanti la conferma del posizionamento di quest’ultima).

11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti vanno respinti.

12. Tenuto conto della peculiarità del caso e della complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.

TAR BASILICATA, I – sentenza 04.11.2025 n. 514

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