Gare – Comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori economici dopo il termine breve di cinque giorni ex art. 90, d. lgs. n. 36 del 2023e relative conseguenze

Gare – Comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori economici dopo il termine breve di cinque giorni ex art. 90, d. lgs. n. 36 del 2023e relative conseguenze

1. – Con determinazione dirigenziale n. 175, n.r.g. 606, del 27 maggio 2024, il Comune di Veroli ha disposto l’avvio di una procedura aperta ex art. 71, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari e di igiene urbana per un periodo di 60 mesi, oltre eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 mesi, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (CIG B2A858A994). L’importo del contratto è stato stimato in euro 11.445.841,90 IVA esclusa, oltre ad euro 1.144.584,19 IVA esclusa per l’eventuale proroga, per la somma complessiva di euro 12.590.426,09; lo svolgimento della procedura selettiva è stato attribuito alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Frosinone, giusta delibera del consiglio comunale n. 25 del 21 maggio 2021.

Pertanto, con bando pubblicato in data 31 luglio 2024 la gara de qua è stata avviata dalla suddetta SUA sul portale telematico “Tuttogare”. Con nota prot. n. 28696 del 28 agosto 2024, quindi, è stato pubblicato un modello di offerta economico aggiornato per consentire l’indicazione del ribasso ed il termine di presentazione delle offerte è stato per una prima volta prorogato alle ore 10,00 del 10 settembre 2024; con nota prot. n. 29347 del 3 settembre 2024, poi, il termine in parola è stato ulteriormente prorogato sino alle ore 10,00 del 14 ottobre 2024. Entro la suddetta scadenza sono pervenute quindici offerte, tra cui quelle di DM Technology s.r.l. e di De Vizia Transfer s.p.a.

All’esito delle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice, DM Technology s.r.l. si è classificata in prima posizione con un punteggio di 95,000/100, seguita da De Vizia Transfer s.p.a. con 93,880/100, peraltro entrambe mediante la presentazione di offerte risultate anomale. Con note prot. nn. 3658573 e 3658574 del 5 marzo 2025, quindi, la SUA procedente ha loro richiesto la presentazione dei giustificativi dell’offerta, ricevendone riscontro rispettivamente il 19 ed il 20 marzo 2025. Il responsabile unico del procedimento, giusto verbale prot. n. 9280 del 14 aprile 2025, ha verificato la congruità dell’offerta della prima graduata ritenendo che i chiarimenti da essa forniti “siano pertinenti ed esaustivi e forniscano elementi sufficienti per valutare giustificata, nella sua complessità, l’offerta presentata”. Conseguentemente, con determinazione dirigenziale municipale n. 189, n.r.g. 678, del 12 giugno 2025, dato atto dell’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale, comunicato dalla SUA con nota prot. n. 13274 del 5 giugno 2025, il Comune di Veroli ha approvato gli atti di gara e aggiudicato la procedura de qua a DM Technology s.r.l.

Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 23 luglio 2025, De Vizia Transfer s.p.a. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:

I) violazione degli artt. 24 Cost., 17, 18 e 90, d.lgs. n. 36 del 2023, 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, ed eccesso di potere per sviamento, perché la comunicazione dell’adozione dell’aggiudicazione è avvenuta il 9 luglio 2025 anziché il 17 giugno 2025, quando l’amministrazione aveva già fissato, in data 7 luglio 2025, il passaggio di cantiere in palese violazione della clausola di c.d. standstill;

II) violazione dell’art. 91, d.lgs. n. 36 cit., dei punti 4.2 e 6.5.2 del disciplinare di gara, del principio di par condicio competitorum, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, perché l’offerta presentata dall’aggiudicataria non contiene l’esplicita dichiarazione, richiesta a pena di esclusione, di coprire tutti i costi necessari per adeguare il progetto esecutivo posto a base di gara alle migliorie proposte;

III) violazione degli artt. 110, d.lgs. n. 36 cit., 3, l. n. 241 del 1990, dei principi generali in tema di individuazione delle offerte anomale nonché eccesso di potere sotto vari profili, perché il citato verbale del 14 aprile 2025 sarebbe del tutto inidoneo a giustificare la congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata, essendo sorretto da una motivazione generica e stereotipata che non tiene conto del fatto che: a) il costo del personale sarebbe stato calcolato sulla base di tabelle superate che sottostimano di euro 71.995,50 gli oneri nei 60 mesi di durata del contratto; b) anche il costo della manodopera da applicare alle migliorie proposte sarebbe egualmente sottostimato di euro 13.884,30 nel quinquennio; c) il costo di gestione degli automezzi depurato dei c.d. noli a freddo è stato indicato dalla controinteressata in euro 163.534,87, a fronte di una previsione nel bando di euro 220.700,00 e di un valore derivato dalle tabelle ministeriali di euro 343.009,42, con una sottostima di euro 897.372,72 nel periodo di efficacia del contratto; d) l’importo delle spese generali, che sono state quantificate in euro 666.427,37 nel quinquennio, non sarebbe idoneo a giustificare anche l’inclusione di attività operative, industriali e produttive direttamente connesse all’appalto, come invece avvenuto nella specie per gli oneri connessi alla gestione del rapporto con le utenze, alla sicurezza, alla gestione della sede operativa, all’acquisto di beni e servizi necessari all’espletamento dell’attività, che avrebbero dovuto essere giustificati separatamente; e) le ore di servizio, soprattutto per le attività di raccolta, sarebbero state pesantemente sottostimate, peraltro in assenza di dati di produttività in grado di attestare la congruità di esse in rapporto al numero di tenze da servire ad ai contenitori da svuotare.

Si è costituito in giudizio il Comune di Veroli, che ha controdedotto nel merito delle censure svolte, chiedendo il rigetto del gravame. In particolare, ha sottolineato la natura solo ordinatoria ed acceleratoria del termine previsto dall’art. 90, comma 1, d.lgs. n. 36 cit., per la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, la cui violazione non produce alcun effetto sulla legittimità di quest’ultimo provvedimento ed ha rivendicato che la decisione di procedere all’esecuzione in via d’urgenza è stata correttamente motivata in relazione alle ragioni di interesse pubblico connesse all’importanza del servizio di igiene urbana, evidenziando che il contratto tra amministrazione e controinteressata non è mai stato stipulato. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, ha sottolineato che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante per la formulazione dell’offerta economica, che è stata utilizzata dall’aggiudicataria, non contiene la dichiarazione di cui ai par. 4.2, lett. b) e 6.5.2 del disciplinare cui si riferisce la ricorrente, e ciò perché la sua inclusione nella lex specialis sarebbe frutto di un mero refuso redazionale, posto che l’impegno a sostenere o rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte non ha ragione d’essere in un appalto di servizi, ove non v’è alcun progetto esecutivo da adeguare. Infatti, l’art. 41, comma 12, d.lgs. n. 36 cit., prevede che per i servizi e le forniture, a differenza che per i lavori, la progettazione “è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio” in coerenza con i contenuti di cui al successivo allegato I.7. Ha anche insistito sul fatto che l’aggiudicataria ha pedissequamente seguito la procedura predisposta dall’amministrazione per la presentazione dell’offerta, sì che non può essere esclusa per aver presentato una proposta conforme al modulo fornito dalla stazione appaltante allo scopo. Peraltro, con la presentazione dell’offerta DM Tech s.r.l. si è obbligata ad espletare il servizio attuando le soluzioni progettuali illustrate nell’offerta tecnica – e, quindi, anche le migliorie proposte – al prezzo indicato nell’offerta economica. Infine, ha osservato che i par. 4.2, lett. b), e 6.5.2 del disciplinare sarebbero in ogni caso nulli per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36 cit. Da ultimo, quanto al terzo ordine di censure, il Comune di Veroli ne ha sottolineato l’inammissibilità perché le contestazioni ivi svolte si fondano su un’analisi frammentaria delle varie voci di costo che non tiene conto della complessiva attendibilità dell’offerta nel suo complesso e non evidenziano macroscopiche illogicità, irragionevolezze o arbitrarietà del giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione.

Si è costituita in giudizio DM Tech s.r.l., che ha articolato argomentazioni sovrapponibili a quelle dell’amministrazione circa i primi due motivi di gravame. Invece, quanto al terzo, previo richiamo delle caratteristiche generali del giudizio di anomalia dell’offerta, ha sottolineato che parte ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare la palese inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione, a fronte della giustificazione dell’offerta anche sotto il profilo dell’utile d’impresa (euro 381.308,38) e delle spese generali (euro 666.427,37) nel quinquennio di servizio. Ha osservato che, quanto al costo della manodopera, De Vizia Transfer s.p.a. ne ha indicato uno inferiore a quello dell’aggiudicataria, sì che non ha interesse a contestare eventuali sottostime per questo genere di oneri, perché ne sarebbe dimostrata massime l’illegittimità della propria posizione. Invece, per quanto concerne il costo del personale, la censura formulata non supera la prova di resistenza perché, quand’anche fondata, i relativi maggiori oneri potrebbero essere agevolmente riassorbiti nell’utile aziendale, senza determinare alcuna perdita. In merito al costo degli automezzi, poi, l’aggiudicataria ha illustrato l’arbitrarietà e l’opinabilità dei calcoli sviluppati dalla ricorrente e, quindi, l’inammissibilità della relativa contestazione. Da ultimo, per le spese generali, ha sottolineato l’inammissibilità della censura perché non sorretta dalla dimostrazione per cui la mancata separata considerazione dei costi da essa indicati determinerebbe un’offerta in perdita, rivendicando in ogni modo di aver seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella relazione tecnico-economica posta a base di gara.

In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiante scritti difensivi mediante i quali hanno ribadito le rispettive posizioni; nel caso del Comune di Veroli, le difese così proposte si sono soffermate ad illustrare nel dettaglio l’iter logico seguito dal responsabile unico del procedimento nel giudizio di non anomalia dell’offerta di DM Tech s.r.l. Sul punto, De Vizia Transfer s.p.a. ha lamentato che l’amministrazione avrebbe proceduto ad un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato, nei sensi di seguito illustrati.

2.1 Il primo motivo di gravame è privo di fondamento perché, innanzitutto, l’inosservanza del termine previsto per la comunicazione degli esiti della gara, che ha funzione meramente acceleratoria, non produce alcuna conseguenza invalidante a carico della procedura, riverberando i propri effetti esclusivamente sulla decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione ed al più sull’individuazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (TAR Veneto, sez. I, 29 luglio 2024 n. 1995; in termini TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2022 n. 1664). In altri termini, la mancata comunicazione dell’aggiudicazione nel breve termine previsto dalla legge non determina illegittimità della stessa, in quanto dà luogo ad una mera irregolarità considerabile esclusivamente ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione (TAR Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2024 n. 16743).

In aggiunta a ciò, rileva il collegio che, quanto alla presunta violazione della clausola di standstill, di cui all’art. 18, d.lgs. n. 36 cit., che il contratto di cui è causa non è stato comunque stipulato e che in ogni modo, ai sensi dell’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36 cit., l’amministrazione ha motivato, alla stregua di una valutazione discrezionale che non appare irragionevole, irrazionale, sproporzionata o fondata su un travisamento dei fatti, circa le ragioni dell’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, escludendo il protrarsi del periodo di proroga disposto con determinazione dirigenziale n. 188, n.r.g. 625, del 31 maggio 2024.

2.2 Anche il secondo motivo di ricorso non può essere utilmente delibato ed è infondato.

Si premette che oggetto della procedura è l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari e di igiene urbana e, quindi, un appalto di servizi e non di lavori. Al riguardo, l’art. 41, comma 12, d.lgs. n. 36 cit., prevede che “12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto”. L’art. 4-bis, all. I.7, d.lgs. n. 36 cit., ribadisce che “La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del codice”.

Il par. 4.2, lett. b), del disciplinare, tuttavia, prescrive che l’offerta economica sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente con la precisazione che deve includere una dichiarazione “con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte, pena l’esclusione dalla procedura di gara in caso di assenza di tale dichiarazione”. Anche il successivo par. 6.5.2, lett. f), relativo alle cause di esclusione dell’offerta economica, conferma l’applicazione della sanzione espulsiva per il caso di assenza della dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte.

Le sopra richiamate disposizioni della lex specialis, quindi, postulano l’esistenza di un progetto esecutivo del servizio che tuttavia, leggendo la premessa dello stesso disciplinare, non è contemplato tra la documentazione di gara messa a disposizione dei concorrenti (cfr. pag. 1 e 2); anche il modulo di offerta economica predisposto dall’amministrazione e da utilizzare obbligatoriamente per la partecipazione alla procedura non contiene la dichiarazione de qua.

In linea con quanto eccepito sul punto dal Comune di Veroli, dunque, ritiene il collegio che tali clausole siano effettivamente frutto di un mero refuso nella stesura del disciplinare di gara, posto che il progetto esecutivo – che costituisce il secondo livello di progettazione negli appalti di lavori dopo quello di fattibilità tecnico-economica – non è contemplato dalla legge per l’affidamento di servizi e forniture e che, in ogni caso, l’aggiudicataria si è limitata a compilare la modulistica redatta dalla stazione appaltante per la formulazione delle offerte, modulistica che non include la dichiarazione in questione. A tale ultimo riguardo, alla stregua di giurisprudenza condivisa dal collegio, si rileva che, in ogni caso, “l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo dalla stessa predisposto” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 novembre 2025 n. 1870; sez. I, 15 ottobre 2025 n. 1669; TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 marzo 2024 n. 1737; in termini v. anche Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2023 n. 8966; sez. IV, 27 ottobre 2020 n. 6545; TAR Campania, Salerno, sez. I, 28 dicembre 2023 n. 3133; sez. I, 16 marzo 2023 n. 599).

2.3 Il terzo mezzo di impugnazione è, invece, complessivamente inammissibile.

2.3.1 Si premette che nelle gare pubbliche “il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, non potendo essere esteso ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 903; sez. I, 30 giugno 2025 n. 579; sez. I, 15 marzo 2024 n. 219; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; sez. I, 5 luglio 2022 n. 645; sez. I, 16 maggio 2022 n. 464; in termini v.: Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2017 n. 514; sez. V, 7 novembre 2016 n. 4755; TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 novembre 2018 n. 11434). Stante la natura tecnico-discrezionale della funzione esercitata dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, al fine dimostrare la sussistenza del vizio della discrezionalità tecnica è onere del ricorrente sotto il profilo probatorio “introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente, e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 903; sez. I, 30 giugno 2025 n. 579; sez. I, 15 marzo 2024 n. 219; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; sez. I, 12 ottobre 2021 n. 562; in termini v.: Cons. Stato, ad. plen., 3 febbraio 2014 n. 8; TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 maggio 2021 n. 333; sez. I, 28 novembre 2020 n. 438; Roma, sez. II, 20 luglio 2020 n. 8410 e 8411).

Nella specie, le contestazioni formulate da parte ricorrente si fondano su una separata analisi delle principali voci di costo dell’appalto e cioè a dire degli oneri per il personale (A.1), per il parco mezzi (A.2) e delle spese generali di gestione (D.1), sì che si procede alla separata disamina di ciascuna di esse.

2.3.2 Quanto al costo del personale (voce A.1), si osserva che secondo una condivisibile elaborazione pretoria, alla stregua del divieto di abuso del processo, che è un precipitato del più generale divieto di abuso del diritto nonché della clausola di buona fede, “deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo d’impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente e che, in ogni caso, si pone in contraddizione con precedenti comportamenti tenuti dal medesimo soggetto” (TAR Liguria, sez. I, 20 febbraio 2021 n. 133; in termini v. anche: TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 20 novembre 2025 n. 20704; sez. II, 21 ottobre 2025 n. 18093; sez. IV-bis, 15 ottobre 2025 n. 17711)Deve infatti escludersi che quest’ultimo possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo”(TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 28 maggio 2025 n. 468; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 novembre 2022 n. 2978; TAR Liguria, sez. I, 20 febbraio 2021 n. 133).

Nella specie, De Vizia Transfer s.p.a. ha indicato un costo del personale di euro 6.530.729,10 a fronte degli euro 6.635.797,20 quantificati dalla controinteressata DM Tech s.r.l. (mentre la stima dell’amministrazione è pari ad euro 6.528.729.10); pertanto, ove venisse accolta la sua prospettazione, ne deriverebbe che una spesa per il personale superiore a quella da lei proposta sarebbe sintomatica di un’offerta anormalmente bassa ed ingiustificata, dunque da escludere, sì che a maggior ragione, essendo nel più contenuto il meno, anche la sua proposta negoziale dovrebbe seguire la stessa sorte.

Pertanto, in accoglimento della specifica eccezione preliminare sollevata dalle controparti, si rileva che in parte qua il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

2.3.3 Circa la contestazione specificamente afferente alla quantificazione del costo di gestione degli automezzi (voce A.2), si osserva che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte del seggio di gara “non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo […] Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 15 giugno 2023 n. 427 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 febbraio 2023 n. 494; in termini v.: Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019 n. 173; sez. III, 21 novembre 2018 n. 6572). “Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto […]” (così TAR Lazio, Latina, sez. I, 15 giugno 2023 n. 427 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 febbraio 2023 n. 494; Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019 n. 6058; nel medesimo senso Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2022 n. 1797; sez. V, 3 giugno 2021 n. 4224; sez. III, 28 settembre 2020 n. 5634; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 novembre 2022 n. 2438; sez. IV, 27 maggio 2022 n. 1227; sez. IV, 23 febbraio 2022 n. 452; TAR Valle d’Aosta, sez. I, 20 dicembre 2021 n. 73;TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 giugno 2021 n. 1445; sez. II, 9 aprile 2021 n. 915).

Ebbene, non pare che le considerazioni svolte sul punto da parte ricorrente disvelino il superamento di tale soglia patologica perché l’intero impianto della censura de qua si fonda su una personale e soggettiva elaborazione della società ricorrente che mira a sostituire le proprie opinabili stime a quelle, altrettanto opinabili, fatte proprie dalla stazione appaltante, senza chiarire però perché queste ultime sarebbero palesemente inattendibili, siccome fondate su un metodo o su presupposti errati, sì da rendere non sostenibile il complessivo giudizio tecnico di adeguatezza dell’intera offerta presentata dall’aggiudicataria. Al riguardo è sufficiente rilevare che l’ipotesi di lavoro intorno alla quale De Vizia Transfer s.p.a. ha costruito la censura de qua si fonda su una velocità ed una percorrenza stimate degli automezzi impiegati nella commessa che restituiscono un valore medio dei correlativi costi (euro 343.009,42 annui) addirittura superiore alla quotazione di tale voce nei documenti di gara (euro 220.700 annui). Essa, pertanto, non appare in alcun modo idonea a spiegare perché il giudizio di non anomalia formulato dalla stazione appaltante sul punto avrebbe superato la sopra richiamata soglia patologica che lo rende meritevole di annullamento.

Da quanto detto consegue che, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalle altre parti, anche tale capo del terzo motivo di impugnazione sia del tutto inammissibile.

2.3.4 Da ultimo, con riguardo alle spese generali di gestione (D.1), l’importo quantificato da DM Tech s.r.l. in euro 666.427,37 per il quinquennio di durata del servizio corrisponde al 7,00% del valore del contratto e comprende le voci per la gestione del rapporto con le utenze, gli oneri interni di sicurezza, quelli per la gestione della sede operativa, le consulenze professionali e l’assistenza tecnica al Comune di Veroli, la polizza definitiva, le spese di pubblicazione e stipula del contratto, l’acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell’attività (telefono, fax, manutenzioni, pulizie, ecc.) nonché le varie ed eventuali.

In merito all’inadeguatezza di tale importo, tuttavia, parte ricorrente si è limitata a dedurre genericamente che “può essere ritenuto congruo se riferito alle effettive e sole spese generali” ma che è palesemente insufficiente “qualora al suo interno si considerino attività operative, industriali e produttive direttamente connesse all’appalto, le quali dovrebbero essere computate e giustificate separatamente” (cfr. pag. 22 dell’atto introduttivo del giudizio). Tuttavia, De Vizia Transfer s.p.a. non ha dimostrato che la citata somma di euro 666.427,37 sia di per sé incapiente rispetto ai costi della gestione della sede operativa dell’aggiudicataria, che sono stati esplicitamente inclusi in essa, né che questi oneri abbiano un’incidenza tale da rendere insostenibile l’offerta complessivamente considerata e, quindi, da inficiare il giudizio tecnico-discrezionale in questa sede impugnato.

Per tali ragioni, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalle controparti, anche quest’ultimo capo del terzo ordine di censure è attinto da un’insanabile inammissibilità per genericità.

2.4 Il ricorso è, in definitiva, in parte inammissibile e in altra parte infondato.

3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto non solo del rilevante valore dell’appalto ma anche della consistenza qualitativa e quantitativa delle difese svolte dalle controparti costituite per vedere affermate le loro ragioni.

TAR LAZIO – LATINA, I – sentenza 22.12.2025 n. 1128

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