8. Con il primo motivo di appello, la società RPA denuncia l’erroneità della sentenza impugnata sotto molteplici profili, assumendo che il T.A.R. sarebbe incorso nell’errore di ‘manifesto travisamento dei fatti’, in quanto avrebbe riconosciuto che il progetto presentato dalla VIA Ingegneria nell’offerta tecnica, quale elemento di valutazione del parametro B.1.1, fosse un progetto esecutivo alla stessa attribuibile, sebbene sul cartiglio non fosse stata nominata la società VIA Ingegneria tra quelle indicate come gruppo di progettazione (DAM, Italconsult e ETS), e nonostante che sul cartiglio fosse stato unicamente riportato il nome del socio e direttore tecnico ing. Piazza sotto la voce ‘redatto’, nominativo trascritto unicamente per rispettare la disciplina UNI 9001 afferente la certificazione di qualità. L’appellante contesta quanto affermato dal Giudice di prime cure, secondo cui la paternità di un progetto è attribuibile anche a colui che non lo sottoscrive ma il cui nominativo compare all’interno del cartiglio, in quanto l’unico responsabile che potrebbe rivendicare la responsabilità del progetto sarebbe chi lo ha controllato con funzioni di responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, mentre l’ing. Piazza sarebbe indicato unicamente negli elaborati inerenti le fasi costruttive. Il progetto esecutivo, allegato dal RTP controinteressato, sarebbe stato realizzato dal RTP DAM – Italconsult – ETS, non anche da VIA ingegneria, del tutto estranea rispetto al summenzionato RTP. L’appellante denuncia anche un vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, avendo il T.A.R. omesso di esaminare la censura mossa a quella che sarebbe stata una conseguenza della decisione di attribuire alla VIA Ingegneria la paternità del progetto esecutivo dei viadotti presentati in gara, ossia la possibilità di doppia spendita del requisito premiale da parte della VIA e del RTO con DAM mandataria. Nell’ambito dell’attività di progettazione non sarebbe consentita la duplicazione del requisito professionale. Ad avviso della ricorrente, sarebbe errato il ragionamento del Collegio di prima istanza nella parte in cui ha ritenuto che l’indicazione di un professionista sotto il termine ‘redatto’ comporti che la società di ingegneria, cui questo appartiene, possa intestarsi la redazione del progetto.
Il T.A.R., inoltre, sarebbe incorso nella violazione della lex specialis, laddove ha ritenuto che: “tramite la presentazione del cartiglio VIA avrebbe cercato di dimostrare lo svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva (oltre che costruttiva), così da integrare quanto descritto ai sensi della lex specialis, ossia che la mera presentazione del progetto esecutivo potesse far desumere l’allegazione del progetto esecutivo”.
Secondo l’esponente, la VIA Ingegneria non avrebbe realizzato alcuna progettazione esecutiva e i contratti di subappalto maldestramente da essa prodotti solo in giudizio, essendo contrari a norme imperative (e ancor prima privi di alcun valore probatorio e data certa), sarebbero manifestamente nulli e, come tali, non produttivi di effetti giuridici valevoli ai fini premiali.
Inoltre, il T.A.R. avrebbe errato nel considerare rilevante il certificato della Cossi Costruzioni rilasciato alla controinteressata, in quanto essa era subentrata alla TECNIS quando il progetto esecutivo era stato già approvato dall’ANAS, e avrebbe errato anche nel ritenere che l’ANAS non aveva alcun obbligo di accoglimento dell’istanza di annullamento dell’aggiudicazione in autotutela presentata dalla RPA in corso di causa, in quanto il solo fatto di avere presentato l’istanza ‘sulla scorta degli elementi emersi nel corso del giudizio’ sarebbe stato ‘di per sé sufficiente ad escludere la discrezionalità amministrativa in capo ad ANAS’, trattandosi di una autotutela doverosa.
Infine, il Giudice di prima istanza sosterrebbe erroneamente l’irrilevanza della invalidità dei contratti (fra DAM e VIA e fra DAM e TECNIS), trattandosi di documenti senza alcun rilievo probatorio in quanto copie fotostatiche prive di data certa, di cui non sarebbe possibile sapere se l’ANAS sia stata mai portata a conoscenza, oltre al fatto che trattasi di contratti redatti senza alcuna autorizzazione.
A tale fine, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza afferma: “In relazione ai cartigli, è senz’altro vero e risulta documentalmente che il solo cartiglio relativo al progetto costruttivo (p.24 schede tecniche VIA) riporta il logo di VIA Ingegneria unitamente al timbro dell’Ing. G. Piazza, laddove il cartiglio relativo al progetto esecutivo contiene, in relazione ai ‘Progettisti’, i loghi di DAM, Italconsult e ETS e il timbro dell’Ing. Renato del Prete (DAM), riportando però in calce, nella ‘Descrizione’, che il progetto è stato ‘Redatto’ dall’Ing. G. Piazza, ‘Verificato’ dall’ing. G. Valsecchi e ‘Approvato’ dall’ing. Renato del Prete”.
9. Con il secondo mezzo, prospettato in subordine, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, dichiarando che: “è pertinente quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione proprio alla perimetrazione dei poteri di ANAS nell’acquisizione di documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici”. Secondo la ricorrente, quanto statuito dal Collegio di primo grado sarebbe erroneo, anche con riferimento alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, e in relazione all’esercizio dei poteri di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 241 del 1990, ossia all’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari all’istruttoria.
10. Le critiche, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi, non possono trovare accoglimento.
10.1. Va premesso che, secondo l’indirizzo più volte enunciato da questo Consiglio di Stato, le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità alla lex specialis, e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza, l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti. Ne consegue che il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudizio tecnico della commissione attraverso una propria valutazione di merito, né tantomeno sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella dell’organo tecnico deputato (ex multis, Cons. Stato, n. 5392 del 2025).
L’appellante ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione, lamentando che il RTP VIA avrebbe conseguito illegittimamente punti 7,5 in relazione al criterio B.1.1 del Disciplinare, “Progettazione di una nuova opera d’arte (ponti e viadotti)” (punti 10) relativamente alla “Presentazione di n. 1 (un) progetto – PD o PE – per la realizzazione di una nuova opera d’arte, con riferimento anche allo studio delle fasi di cantierizzazione”. E denuncia che il servizio di progettazione esecutiva che il RTP VIA ha dichiarato di avere svolto sarebbe stato in realtà eseguito da altri professionisti (RTP composto dalle società di ingegneria DAM, Italconsult ed ETS), mentre l’aggiudicataria non avrebbe redatto né il progetto definitivo, né il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova opera “accessibilità Valtellina SS38 – variante di Morbegno (SO) – viadotto Adda Bitto e viadotto Adda Talamona”.
Per l’esame delle critiche occorre richiamare la disciplina della lex specialis.
La lex specialis con riferimento al criterio B.1.1 dispone:
Professionalità specifica della progettazione:
All’interno della tabella denominata ‘Allegati tecnici’ di cui al paragrafo n. 16.1 è prevista l’allegazione di:
– “Adeguata documentazione, prodotta dal Committente dell’incarico di progettazione, che dovrà fornire i seguenti elementi:
– Certezza della paternità degli elaborati progettuali presentati; “
– “(…) A dimostrazione degli elementi sopra riportati potranno essere presentati, tra gli altri, i provvedimenti del committente quali: conferimento dell’incarico, avvenuto espletamento dello stesso, pagamento della prestazione compiuta, ecc., nonché la copertina del progetto contenente i riferimenti del professionista firmatario.
– Non verranno valutate (sarà quindi assegnato un punteggio pari a zero) le documentazioni che non consentano la comprova degli elementi sopra riportati”.
Al paragrafo n. 16.2 rubricato “Valutazione delle offerte tecniche” è precisato:
– “Nella tabella che segue sono riepilogati i documenti obbligatori per l’attribuzione del punteggio; visto l’impegno contrattuale che il Concorrente assume con la propria offerta, in assenza di tali documenti, verrà attribuito un punteggio pari a zero rispetto al criterio interessato.
– Criterio/Subcriterio Allegato B.1 Professionalità specifica della progettazione, Documenti obbligatori per l’attribuzione del punteggio:
– Documentazione (Certificati di regolare esecuzione, Contratti, etc…), redatta dal proprio Committente, che comprovi l’effettiva esecuzione dei servizi richiesti ovvero riconducibili al Concorrente.
Al paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, nella sezione dedicata al sub criterio B.1, “Professionalità specifica della progettazione”, viene chiarito che:
“La ANAS valuterà n. 1 (un) servizio di progettazione – Progettazione Definitiva (PD) o Progettazione Esecutiva (PE) – per ognuno degli interventi tipologici sotto riportati (i.e. b.1.1., b.1.2 e b.1.3), effettivamente realizzato dal Concorrente e presentato secondo le modalità esposte al paragrafo 16.
– A comprova della effettiva esecuzione dei servizi proposti per il criterio B.1, non sarà accettata come valida alcun tipo di autodichiarazione/autocertificazione prodotta dal Concorrente e/o dichiarata per il criterio B.3, ma dovrà essere presentata documentazione del Committente, tale da comprovare che i servizi proposti siano stati effettivamente eseguiti dal Concorrente (Certificati di regolare esecuzione, Contratti, etc…), (…)
– Si ricorda che non verranno valutate (punteggio pari a zero) le documentazioni non riconducibili al Concorrente.
– La valutazione sarà articolata come di seguito esposto, tenendo presente che almeno un intervento dovrà essere relativo ad una Progettazione Esecutiva:
– b.1.1 Progettazione di una nuova opera d’arte (ponti o viadotti) fino a punti 10
– Presentazione di n. 1 (un) progetto – PD o PE – per la realizzazione di una nuova opera d’arte, con riferimento anche allo studio delle fasi di cantierizzazione”.
Il Collegio osserva che dalla lettura delle prescrizioni del disciplinare di gara con riferimento al criterio di valutazione B.1.1 si evince che la lex specialis ha stabilito che risulta necessario, ai fini dell’attribuzione del punteggio, provare la riconducibilità al concorrente del servizio di progettazione indicato. La suddetta prova deve essere fornita mediante documentazione redatta dal committente dell’opera stessa tra cui, la lettera di affidamento dell’incarico, il certificato di avvenuto espletamento dello stesso, la copertina del progetto contenente i riferimenti del professionista firmatario ecc.
La legge di gara ha richiesto la presentazione di un progetto (PD o PE), con la precisazione che debba esserci il riferimento anche allo studio delle fasi di cantierizzazione e che almeno un intervento dovrà essere relativo alla progettazione esecutiva.
Nel caso in esame, il RTP aggiudicatario ha fornito la prova della rispondenza della documentazione fornita alle prescrizioni di gara.
Il progetto presentato dal RTP VIA è riferito alla realizzazione dei Viadotti Adda Talamona e Adda Bitto nell’ambito della commessa ANAS s.p.a. MI 10/12 “Accessibilità Valtellina, Lotto 1 – SS. 38 – variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano II stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano’, aggiudicata al RTI TECNIS, COGIP e SINTEC, che ha incaricato della relativa progettazione esecutiva il RTP DAM, Italconsult ed ETS.
La VIA Ingegneria ha inserito nell’offerta tecnica tre tavole di progetto esecutivo e alcuni stralci delle relazioni tecniche inerenti tale opera e, tra gli elementi a comprova della paternità del progetto, ha inserito anche uno dei cartigli del progetto esecutivo.
Se è vero che sul cartiglio di progetto esecutivo non vi è il timbro VIA Ingegneria, e che il suddetto timbro compare nelle copertine del progetto costruttivo, tale circostanza non è sufficiente ad escludere che la VIA Ingegneria abbia predisposto, oltre al costruttivo anche il progetto esecutivo presentato in gara, in quanto il progetto esecutivo risulta redatto dal socio e direttore tecnico della VIA Ingegneria ing. Piazza. Infatti, il Collegio di prima istanza osserva acutamente che: “rileva il Collegio che non è decisiva a ritenere che la ricorrente abbia svolto solo attività di progettazione costruttiva la circostanza della presentazione in gara del cartiglio relativo a tale progettazione (…) è sufficiente qui rilevare che VIA Ingegneria ha presentato in sede di gara anche tale cartiglio poiché il criterio B.1.1 faceva espresso riferimento anche <allo studio delle fasi di cantierizzazione> e, dunque, per tal guisa, VIA ha cercato di dimostrare lo svolgimento sia dell’attività di progettazione esecutiva (p. 23 schede tecniche) che costruttiva (p. 24) così da evidenziarne la presenza di tutti gli elementi indicati dalla lex specialis”.
La società ha inserito anche il cartiglio del progetto costruttivo, completato con il certificato di esecuzione del progetto esecutivo di dettaglio rilasciato dalla Cossi Costruzioni, società cessionaria del ramo di azienda della TECNIS nel quale era compreso l’appalto integrato in oggetto.
Infatti, è agli atti di causa la dichiarazione datata luglio 2019, redatta dalla Cossi Costruzioni s.p.a., con la quale si attesta che VIA Ingegneria, nell’ambito del suddetto appalto inerente l’ opera di accessibilità della Valtellina, ha svolto tra il 2015 e il 2018 ‘l’incarico di progettazione esecutiva di dettaglio dei lavori in oggetto per la sola parte delle opere all’aperto’, individuando quale firmatario progettista l’ing. Giovanni Emanuele Piazza, direttore tecnico della stessa società.
Nella dichiarazione viene specificato che le prestazioni affidate erano riferite ad attività di riesame e rielaborazione del progetto esecutivo, oltre che ‘lo studio delle fasi costruttive delle opere d’arte in variante rispetto alle modalità previste nel progetto esecutivo che dovessero rendersi necessarie durante l’esecuzione dei lavori a seguito di particolari esigenze di cantiere’.
Ad integrazione della suddetta dichiarazione, il RTP aggiudicatario, a comprova della effettiva esecuzione della progettazione dell’opera nuova sopra citata, ha fornito anche cartigli/copertine di progetto relativi alla progettazione esecutiva del 2014 e del progetto costruttivo 2015 – 2019, così come previsto dal disciplinare di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, in sostanza, il progetto esecutivo per il viadotto Adda Talamona è stato redatto dall’ ing. Piazza, nella qualità di socio titolare e direttore tecnico della VIA Ingegneria.
Invero, come osservato dal Tribunale di prima istanza, in relazione ai cartigli è certamente vero che il solo cartiglio relativo al progetto costruttivo riporta il logo di VIA Ingegneria unitamente al timbro dell’Ing. G. Piazza, mentre il cartiglio relativo al progetto esecutivo contiene, in relazione ai progettisti i loghi di DAM, Italconsult e ETS e il timbro dell’ing. Renato del Prete (DAM), tuttavia il suddetto progetto riporta, in calce, nella ‘descrizione’, che il progetto è stato ‘redatto’ dall’Ing. G. Piazza, ‘verificato’ dall’ing. G. Valsecchi e ‘approvato’ dall’ing. Renato del Prete.
La locuzione ‘redatto’ non indica il disegnatore, come sostiene l’appellante, ma indica il professionista singolo che ha assunto la responsabilità del progetto predisposto.
I suddetti approdi argomentativi sono condivisibili, in quanto l’esito della lettura delle emergenze processuali è idoneo a superare la prospettazione difensiva dell’appellante, essendo stato documentalmente provato che l’Ing. Piazza non può avere svolto la realizzazione del progetto richiesto dalla lex specialis in via personale, essendo direttore tecnico della VIA Ingegneria risultando tale qualifica sia dall’offerta della VIA, sia dal DGUE, nonché dalla visura camerale depositata dalla VIA Ingegneria.
A sostegno dell’assunto depone, come sopra anticipato, la dichiarazione della committente Cossi Costruzioni s.p.a. dalla quale si evince che il progettista è l’ing. Giovanni Emanuele Piazza, che il progetto comprende anche la progettazione costruttiva completa, e infine che tra le prestazioni affidate dalla Società VIA Ingegneria risulta anche ‘lo studio delle fasi costruttive delle opere d’arte in variante rispetto alle modalità del progetto esecutivo che dovessero rendersi necessarie durante l’esecuzione dei lavori a seguito di particolari esigenze di cantiere’.
Né si può ritenere, come deduce l’appellante, che l’indicazione del nome dell’ing. Piazza nel cartiglio sia stata apposta a soli adempimenti normativi ISO 9001, in quanto, come osserva il T.A.R., ‘la tesi pare al Collegio provare davvero troppo, poiché giunge a negare qualsiasi rilevanza ad un dato formale – quand’anche previsto dalla normativa ISO 9001 – che, se interpretato come preteso dalla ricorrente, non avrebbe alcun significato’.
E’, quindi, infondata la tesi dell’appellante tesa a sostenere che il cartiglio riguarderebbe il progetto costruttivo e non il progetto esecutivo.
10.2. Va respinta anche la denuncia con la quale RPA lamenta un vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale adito, in ordine alla deduzione della società appellante secondo cui, ammettendo che VIA Ingegneria potesse presentare il progetto esecutivo dei viadotti in questione come requisito proprio, si consentirebbe la doppia spendita del requisito.
In disparte l’infondatezza della critica, per avere il T.A.R., nello sviluppo argomentativo della motivazione, implicitamente disatteso la suddetta argomentazione difensiva, la stessa non può trovare accoglimento, atteso che il richiamo della ricorrente all’art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 non è conferente. Tale fattispecie non si è verificata non solo formalmente, in quanto la norma riguarda i requisiti di qualificazione e non quelli di valutazione (ossia valutazione della capacità di progettare di un concorrente), ma anche in termini sostanziali, in quanto l’ing. Piazza, direttore tecnico di VIA Ingegneria, ha eseguito il progetto esecutivo in nome della società e non in nome proprio, come in effetti risulta chiaramente dai fatti di causa. Invero, l’Amministrazione aggiudicatrice ritenendo necessario, al fine dell’assegnazione dell’appalto, la presentazione di un progetto per ciascuna tipologia di opera non ha inteso imporre un requisito di partecipazione, ma ha voluto introdurre un elemento di valutazione della effettiva capacità professionale dell’operatore economico, nonché delle sue caratteristiche tecniche, la fattibilità e l’originalità. Il rischio di duplicazione potrebbe riguardare un requisito di partecipazione, mentre nella fattispecie il progetto era funzionale unicamente a valutare la capacità di progettare di un concorrente.
Infine, sotto un distinto profilo, come argomentato dalla VIA Ingegneria, lo stesso rischio di duplicazione sarebbe stato meramente paventato dalla RPA, ma non si è mai concretizzato, non essendo emerso dai fatti di causa che la DAM s.p.a., prima della sua estinzione, avesse mai presentato il progetto della VIA Ingegneria come progetto proprio.
10.3. Va respinta anche la denuncia di omessa pronuncia sul profilo di doglianza relativo alla inutilizzabilità del certificato della società Cossi Costruzioni s.p.a. Come osservato dalla VIA Ingegneria negli scritti difensivi, il certificato della Cossi Costruzioni era stato allegato dalla VIA Ingegneria all’offerta tecnica, al fine di provare che la società aveva redatto il progetto esecutivo di dettaglio per l’ATI appaltatrice della variante di Morbegno. Si legge nel certificato che tra le attività in fase di esecuzione dei lavori vi erano a titolo esemplificativo: riesame e rielaborazione del progetto esecutivo, progettazione di opere minori relative al superamento di nuove interferenze, ingegnerizzazione delle fasi di cantierizzazione ed esecuzione delle opere, studio delle fasi costruttive delle opere d’arte in variante che dovessero risultare necessarie per esigenze di cantiere ecc.
Quindi, le doglianze dedotte dalla società appellante non possono essere condivise, quanto alla certificazione rilasciata dalla Cossi Costruzioni, atteso che trattasi di un certificato di regolare esecuzione del servizio, rammentando che quest’ultima è stata committente della VIA Ingegneria, posto che la TECNIS aveva ceduto a favore della Cossi Costruzioni il ramo di azienda, subentrando in tutti i rapporti contrattuali attivi e passivi, quindi la VIA Ingegneria non poteva depositare un certificato a nome della TECNIS, atteso che quest’ultima che non assumeva alcun ruolo con riferimento al servizio per cui si procede.
10.4. Anche critiche alla sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R., respingendo il ricorso per motivi aggiunti, ha escluso la sussistenza di un obbligo dell’ANAS di pronunciarsi in autotutela sull’annullamento dell’aggiudicazione, vanno respinte.
La RPA si duole del fatto che il T.A.R. non abbia riconosciuto, rigettando sul punto il proprio ricorso per motivi aggiunti, che l’ANAS avesse l’obbligo di pronunciarsi, accogliendo l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione da essa presentata a seguito del deposito del giudizio, da parte di VIA Ingegneria, dei contratti con i quali le era stata affidata la progettazione esecutiva dei ponti e dei viadotti presenti nell’appalto integrato della c.d. ‘variante di Morbegno’.
Secondo l’appellante, i suddetti contratti sarebbero nulli, pertanto, l’ANAS, stante la situazione di autotutela doverosa, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di annullamento.
Il Collegio ritiene, invece, che il Giudice di prima istanza abbia correttamente ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di pronunciarsi da parte dell’ANAS e, soprattutto, che non ricorresse una situazione di autotutela doverosa.
Va rammentato che nel nostro ordinamento vige la regola della facoltatività dell’esercizio del potere di autotutela. Rientra, infatti, nel solo ambito di scelta dell’Amministrazione la decisione di procedere o meno in via di autotutela, a prescindere da istanze in tal senso formulate da soggetti eventualmente interessati. Tali ultime istanze hanno una portata meramente sollecitatoria e sono inidonee ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere proprio per la natura officiosa e discrezionale, soprattutto nell’ an del potere di autotutela. L’autotutela non è dunque, mai doverosa “salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e i casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia” in cui è imposto all’Amministrazione di agire in autotutela (cfr. Cons. Stato, n. 2564 del 2022).
Nella specie, non si rientra in un caso normativamente previsto, né si può predicare che i contratti depositati dalla VIA Ingegneria, in quanto asseritamente nulli per contrarietà a norme imperative, possano giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione in sede di autotutela, atteso che i suddetti contratti non hanno fatto parte dell’offerta tecnica di VIA Ingegneria o dei progetti presentati dalla stessa. Come deduce il T.A.R., non assume rilevanza, ai fini che qui interessano, la validità del titolo giuridico sulla base del quale l’operatore economico abbia svolto la propria attività di progettazione rilevante ai fini del punteggio, ma: ‘rileva solo che la controinteressata abbia provato di aver svolto il servizio dichiarato ai fini dell’attribuzione del punteggio e ciò è dimostrato sulla base dei cartigli e degli elaborati presentati in sede di gara’.
Pertanto, ‘che i contratti siano poi validi o invalidi è circostanza del tutto neutra ai fini che qui occupano che, come rilevato, attengono soltanto all’effettivo svolgimento dell’attività dichiarata da VIA Ingegneria’.
A tale riguardo, va rilevato che l’appellante si duole del mancato riconoscimento della nullità dei contratti, e soprattutto del fatto che il Collegio di prima istanza li abbia ritenuti irrilevanti ai fini della gara, ma non chiarisce in che modo i suddetti contratti siano stati oggetto di valutazione da parte dell’ANAS ai fini dell’aggiudicazione, e soprattutto non ha contestualmente proposto domanda di nullità degli stessi (in disparte la questione del difetto di giurisdizione); pertanto, correttamente, il T.A.R. ha concluso per l’irrilevanza di qualsiasi vizio dei contratti ai fini della gara, atteso che la stazione appaltante ha valutato unicamente la capacità progettuale dei concorrenti e non la validità dei titoli in base ai quali si è espletata la capacità progettuale degli operatori economici.
11. Il secondo motivo di appello va respinto.
Con il mezzo, il RTP RPA ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte dell’ANAS, di avvalersi dello strumento del soccorso istruttorio o di procedere d’ufficio all’acquisizione della documentazione mancante da altra Amministrazione, ossia l’Autostrada Brescia Verona – Vicenza – Padova s.p.a., ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Nel corso della procedura di gara, la RPA ha omesso di allegare, in sede di presentazione della domanda, la documentazione riguardante la comprova della paternità ed esecuzione del progetto del ‘Ponte sull’Adige’, opera compresa nel progetto ‘Autostrada A31 Valdastico’, indicato nell’offerta tecnica.
L’attribuzione di zero punti per il progetto dichiarato da RPA è scaturita dalla mancata presentazione di documentazione idonea a provare l’esecuzione del suddetto progetto.
Invero, risulta dai fatti di causa che la concorrente non ha prodotto documentazione utile a comprovare la riconducibilità dello stesso e l’ANAS non ha potuto procedere, diversamente da quanto sostiene l’appellante, ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge 241 del 1990, all’acquisizione d’ufficio della documentazione richiesta dal disciplinare, stante l’imputabilità del servizio ad una committente diversa, quale Autostrada Brescia Verona – Vicenza – Padova s.p.a.
Il Collegio osserva che la circostanza che tale ultima società fosse stata concessionaria dell’ANAS non assume rilievo nel caso di specie, in considerazione del fatto che l’obbligo di produrre tutta la documentazione necessaria gravava sull’operatore economico partecipante alla procedura ad evidenza pubblica, indipendentemente da pregressi rapporti contrattuali tra l’ANAS e soggetti terzi.
Inoltre, la suddetta documentazione non era più nella disponibilità dell’ANAS a far data dal trasferimento delle funzioni di concedente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in forza di quanto previsto dall’art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
La natura della documentazione assume rilevanza nel caso di specie, in quanto, sotto la vigenza dell’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ora dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, il soccorso istruttorio deve essere escluso qualora l’attivazione sia riferita all’omessa esibizione della ‘documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica’ (Cons. Stato, n. 5140 del 2020; id. n. 2003 del 2022). Il soccorso istruttorio è possibile solo in caso di correzioni alla documentazione amministrativa, non per modifiche all’offerta tecnica o all’offerta economica.
Ai sensi della lex specialis,appare all’evidenza che la documentazione mancante era riferita all’offerta tecnica, atteso che, come sopra precisato, il disciplinare aveva espressamente previsto che la mancata comprova della paternità della documentazione presentata avrebbe condotto all’assegnazione di un punteggio pari a zero nel criterio B.1.
In definitiva, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata non merita censura, atteso che, nella specie, la carenza della documentazione non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, in questo modo supplendo all’onere di autoresponsabilità del concorrente e, quindi, consentendo una inammissibile integrazione dell’offerta tecnica, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
La possibilità di usufruire del soccorso istruttorio deve essere necessariamente bilanciata con il dovere di ciascun partecipante di assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni.
Né assume rilievo la circostanza che l’aggiudicazione del servizio, indicato in gara dalla RPA ai fini del soddisfacimento del criterio B.1.1, fosse stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non essendo tale circostanza idonea a garantire l’effettiva paternità dell’elaborato, in considerazione del fatto che, diversamente opinando, si imporrebbe alla commissione di gara un obbligo istruttorio a cui non è tenuta. Il T.A.R., infatti, ha correttamente evidenziato che la suddetta deduzione difensiva si fonda su considerazioni soggettive della ricorrente in ordine alla notorietà del progetto e non alla sua piena riconducibilità alla società RPA.
Infine, con riferimento alle critiche illustrate nel gravame, va ribadito che, in generale, non si può attribuire alla stazione appaltante di sopperire al dovere di responsabilità dell’operatore economico che è tenuto, in adempimento della legge di gara, a produrre tutta la documentazione necessaria a provare il possesso dei requisiti, neppure nel caso in cui si dovesse presumere che la stessa sia stata a conoscenza del progetto in esame aliunde, perché già utilizzato dal concorrente in altre procedure ad evidenza pubblica.
Sotto un distinto profilo, sebbene l’acquisizione d’ufficio di documenti necessari all’istruttoria di cui l’Amministrazione sia già in possesso è sancita dall’art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990, si deve ritenere che non sussista tale dovere di acquisizione allorquando la documentazione richiesta non sia più in possesso della stazione appaltante. Ciò in quanto, non rientra tra i poteri/compiti della commissione di gara quello di andare alla ricerca di documentazione mancante di cui non ha più la disponibilità, per sopperire al mancato rispetto dell’onere, gravante sull’operatore economico, di presentare un’offerta completa e aderente alle richieste della lex specialis, proprio in ragione del principio di autoresponsabilità sopra richiamato.
12. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
13. La complessità, anche fattuale, delle questioni trattate, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 03.12.2025 n. 9509