1.- Oggetto della presente controversia è la gara esperita per l’affidamento del “Servizio di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli, fornitura di parti di ricambio e di pneumatici e servizio di revisione per gli autoveicoli in dotazione alle strutture dell’Asl Napoli 2 Nord incluse le isole di Ischia e Procida. CIG B260D7051C”.
L’odierna appellante, classificatasi terza su tre concorrenti, ne ha impugnato gli esiti e il giudice di prime cure, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso pervenendo alla conferma dell’aggiudicazione.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, lamenta in primo luogo l’inammissibilità delle offerte delle prime due classificate sotto due distinti profili: a) per la mancanza della documentazione a corredo dell’offerta economica, richiesta “a pena di esclusione” (listino prezzi dei ricambi, degli pneumatici, dei liquidi e dei lubrificanti); omissione ritenuta non sanabile con il soccorso istruttorio attraverso la consegna successiva di una pen drive contenente gli allegati richiesti e la stampa cartacea degli stessi né aggirabile attraverso il rinvio a piattaforme esterne, ciò determinando –in tesi- la posticipazione del controllo alla fase esecutiva (motivi 1, 2 e 3); b) per anomalia, in ragione dell’asserita abnormità dei ribassi offerti (motivo 5).
In subordine, impugna la lex specialis in parte qua per illogicità della clausola -l’art. 4.2, comma 5, del disciplinare- che avrebbe illegittimamente consentito l’esclusione del prezzo della manodopera dal calcolo del prezzo più basso (motivo 4). Lamenta infine –con il sesto motivo- la statuizione sulle spese di lite.
Si sono costituite in giudizio per resistere all’appello la controinteressata Tecnauto Chianese s.r.l. e l’Asl Napoli Nord con atti –rispettivamente- in data 1° e 9 maggio 2025, chiedendone il rigetto.
All’udienza del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello, incentrato –come detto- su sei motivi di doglianza, può essere accolto limitatamente all’ultimo motivo.
2.1.- I primi 3 motivi, suscettibili di trattazione congiunta per connessione delle relative censure, vanno respinti sulla scorta di una rilettura della disposizione di gara che si assume violata alla luce del principio del risultato, il quale –nell’impianto del nuovo codice dei contratti- deve guidare l’interprete nella lettura e nell’applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionale a conseguire, nel rigoroso rispetto della legalità, il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti pubblici.
E’ invero indubbio che, nella fattispecie, la prescritta allegazione dei listini sia stata sostituita da parte di tutti i concorrenti, totalmente o parzialmente, dall’allegazione di un link di rinvio a piattaforme telematiche; la circostanza è confermata dalla stessa stazione appaltante (cfr. verbale di gara del 2.10.2024). Tuttavia, la modalità utilizzata non ha interferito con il raggiungimento dello scopo sostanziale (ossia l’individuazione della migliore offerta) né ha determinato un’alterazione della par condicio, determinando il superamento di tutti i rilievi articolati nei primi motivi; restando peraltro indimostrato che l’accesso ai listini telematici non sia stato consentito prima dell’avvio della fase di esecuzione della fornitura.
Si veda in proposito una recente pronunzia di questo Consiglio: ”Il principio della fiducia, insieme a quello del risultato, contenuti nella prima parte del d.lg. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), impongono l’interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all’assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio”.
Tanto più che la modalità di allegazione di cui si discute è stata utilizzata da tutti i concorrenti, ivi compresa l’interessata che infatti, per il listino sub a), ha allegato un link (anche tale circostanza è incontroversa); sicché la pretesa rigorosa applicazione della clausola de qua nel suo significato strettamente letterale si pone in contrasto con il divieto di abuso del diritto “quale è da ritenersi, a guisa di figura paradigmatica, il venire contra factum proprium dettato da ragioni meramente opportunistiche” (cfr., mutatis mutandi, questa Sezione, 24/12/2024, n.10362).
2.2.- Parimenti va respinta l’ulteriore censura di inammissibilità delle offerte delle prime due classificate per presunta anomalia, articolata nel quinto motivo.
Alla stregua di principi ormai pacifici in giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia dell’offerta deve muoversi sui binari della manifesta irragionevolezza e nella prospettiva della sostenibilità dell’offerta complessiva. Questa stessa Sezione ha di recente ribadito che “il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione…insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta..” (cfr. sez. III, 30/07/2025, n.6748 e 04/07/2025, n.5822; in termini, sempre di recente, sez. V, 19/08/2025, n.7077).
Nella fattispecie, i rilievi di parte appellante si concentrano sul disconoscimento –non sostenuto da adeguati elementi di prova- della qualità vantata dalle prime due classificate di partners ufficiali delle case produttrici e sulla conseguente –asserita- non perfetta sovrapponibilità del ribasso da queste offerto in sede di gara al tasso di sconto massimo praticabile da entrambe sui listini di riferimento, i cui effetti sull’attendibilità generale dell’offerta non sono comunque chiariti; cui si aggiunge un vago richiamo ai “costi di consuntivazione dell’appalto, quali spese generali, noli e trasporti, sicurezza aziendale, utili di impresa, oneri di conservazione, impiego di capitali per pagamenti anticipati con presumibili oneri bancari per interessi passivi e sicurezza del magazzino ove è conservata la ricambistica, che nella materia è estremamente variegata e richiede grandi spazi, ossia onerosi capannoni” (cfr. atto di appello, pag. 19, ult. cpv.).
Tutto l’impianto critico è evidentemente vago e non offre spunti adeguati per porre in dubbio la complessiva congruità delle offerte in questione; sicché le censure proposte appaiono piuttosto preordinate a sollecitare un’autonoma –quanto inammissibile- verifica di congruità in sede giurisdizionale (cfr.C.d.S., sez. III, 30/07/2025, n.6748 cit.).
2.3.-Né può essere accolto il quarto motivo, formulato -in subordine- avverso la clausola di gara contenuta nell’art. 4.2, comma 5, del disciplinare che –in tesi- avrebbe illegittimamente escluso dal ribasso i prezzi della manodopera e della sicurezza. E’ sufficiente ribadire in proposito quanto correttamente fatto rilevare dal giudice di prime cure: la clausola in questione è riproduttiva dell’art. 41 del codice dei contratti.
2.4.- Può invece essere accolto il sesto motivo.
Sui margini di sindacabilità della condanna alle spese di causa si è da ultimo espressa la quinta Sezione di questo Consiglio, con sentenza del 9/5/2025, n.4035, ribadendo principi già enunciati in giurisprudenza: “La statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso, che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate”.
Nella fattispecie in esame la società appellante, pur non disconoscendo la discrezionalità del giudice nella decisione di compensare in tutto o in parte le spese di causa, fa leva sulla circostanza che la stessa Amministrazione abbia ammesso la sostanziale fondatezza dell’impianto principale del gravame proposto nella misura in cui ha riconosciuto che tutti i concorrenti abbiano seguito modalità di allegazione dei listini differenti da quelle ricavabili dallo stretto dato testuale della norma del disciplinare.
Orbene, l’esito del presente giudizio si fonda in effetti su di una –non scontata- rilettura sostanziale della lex di gara in un’ottica di conservazione della gara stessa; sicché i margini di opinabilità della questione giuridica involta minano la razionalità di una condanna significativa, diretta all’integrale rifusione dei costi del giudizio sostenuti sia dall’Amministrazione resistente che dalla società controinteressata.
3.- In conclusione, il gravame può essere accolto nei ristretti limiti indicati e, per l’effetto, riformata la sentenza gravata nella parte in cui dispone la condanna alle spese a carico della odierna appellante.
In ragione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione anche delle spese della presente fase di giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 04.11.2025 n. 8574