Gare – Appalto di lavori superiore ad 1 milione di euro, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa illegittimità dell’aggiudicazione ad un RTP che ha indicato un ingegnere che cumula su di sé la funzione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Gare – Appalto di lavori superiore ad 1 milione di euro, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa illegittimità dell’aggiudicazione ad un RTP che ha indicato un ingegnere che cumula su di sé la funzione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

1.- La Studio Perillo S.r.l. (di seguito anche solo “Studio Perillo”), ha partecipato, in RTP con la mandante Oblyk Studio S.r.l., alla procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 36/2023 indetta dal Comune di Trani “…per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento “asilo nido comunale nell’ambito delle pertinenze esterne della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Bovio” da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” – CUP: C75E24000070006 – CIG: B4527EBDDE.

2.- All’esito delle operazioni di gara, il deducente RTP si classificava secondo in graduatoria, mentre al primo posto si collocava il RTP costituito dalla Esse Ingegneria S.r.l. (mandataria), dallo studio associato “Colucci & Partners” (mandante) e dal Geologo Pietro Pepe (mandante).

3.- Pertanto, con la determinazione dirigenziale n. 115 del 6.2.2025, comunicata alla deducente società in data 10.2.2025, il Comune di Trani aggiudicava la gara de qua al RTP primo classificato.

4.- In difetto della pubblicazione degli atti di gara nella modalità prevista dall’art. 36, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, in data 13.2.2025 la Studio Perillo presentava istanza di accesso agli atti della procedura.

5.- La stazione appaltante ostendeva la documentazione richiesta in data 28.2.2025 e in data 6.3.2025.

6.- Dall’ostensione della documentazione presentata in gara dal RTP aggiudicatario – ed in particolare dalla dichiarazione di impegno del RTP (doc. 7, pag. 4) e dall’offerta tecnica (doc. 8, ultima pagina) – emergeva che l’Ing. Nicola Stefanelli era stato nominato sia come direttore dei lavori sia come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), in palese violazione dell’art. 114, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 nonché del punto 7.1, lett. d) del disciplinare di gara.

7.- Per tale ragione, con istanza del 14.3.2025 il deducente Studio Perillo, a mezzo dei propri difensori, formulava istanza di autotutela al fine di conseguire il riesame del provvedimento di aggiudicazione, senza ottenere alcun riscontro.

8. Ritenendo di ricevere pregiudizio dagli atti di gara indicati in epigrafe, la Studio Perillo s.r.l. ne ha chiesto l’annullamento con l’odierno ricorso col quale ha dedotto:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 114, CO. 4, D.LGS. N. 36/2023 NONCHÉ DEL PUNTO 7.1, LETT. D) DEL DISCIPLINARE DI GARA.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO, BUONA FEDE E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO EX ART. 5, CO. 1, D.LGS. N. 36/2023.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ EX ART. 97 COST.

9.- La società Esse Ingegneria s.r.l. in proprio e quale mandataria-capogruppo del costituito Raggruppamento di professionisti con lo studio associato “COLUCCI&PARTNERS ARCHITETTURA”, e il geologo Pietro Pepe, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato in fatto e in diritto.

Anche la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il comune di Trani si sono costituiti in giudizio.

10.- La Esse Ingegneria ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, dal momento che la Studio Perillo s.r.l. avrebbe surrettiziamente spostato in avanti il dies a quo per la proposizione del gravame pur avendo avuto conoscenza, prima di fare accesso agli atti, dei vizi fatti valere in giudizio.

Il gravame sarebbe, inoltre, irricevibile in quanto la ricorrente si sarebbe limitata ad impugnare solo il verbale di gara n. 5 e non anche il verbale n.10 del 22 gennaio 2025- dal quale emerge la costituzione del raggruppamento aggiudicatario illegittima- non tenendo in debita considerazione l’intervenuta inversione procedimentale della gara in esame. In definitiva, gli atti di gara sarebbero stati nella disponibilità di tutti gli operatori economici, inclusa la ricorrente, a far data dalla pubblicazione sulla piattaforma della stazione appaltante, e cioè a partire dal 10 febbraio 2025, il che renderebbe tardivo il ricorso.

Il ricorso sarebbe anche inammissibile per essere stata impugnata la sola determinazione con cui è stata disposta l’aggiudicazione della gara e, “ove occorra e nei limiti di interesse”, il solo verbale n. 5 del 19.12.2024.

La controinteressata Esse Ingegneria ha poi eccepito l’infondatezza del gravame nel merito, ritenendo che la Stazione appaltante abbia correttamente ammesso l’operatore economico alla gara non essendosi autovincolata ad alcun divieto espresso nella lex specialis di gara (visto che il disciplinare non prevede alcuna incompatibilità tra le figure del DL e del CSE, né introduce una specifica causa di esclusione, non sanabile, per il caso di coincidenza tra le due funzioni). Inoltre, è altrettanto pacifico, ad avviso della Esse Ingegneria, come, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, non sia possibile escludere un concorrente da una gara sulla base di un obbligo non espressamente previsto dalla documentazione di gara (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, 15.1.2025, n. 41). Ne dovrebbe discendere che il presunto divieto di ricoprire cumulativamente il ruolo di D.L. e CSE – lamentato dalla ricorrente- non può essere desunto a contrario se non è stato espressamente stabilito dal legislatore. Il Comune di Trani, con propria memoria depositata in data 26 aprile 2025, ha sviluppato argomenti a sostegno dell’infondatezza del ricorso.

11.- In data 18 giugno 2024, la Esse Ingegneria ha depositato atto di costituzione di ulteriore difensore.

12.- La ricorrente ha depositato memoria nel cui contesto ha reso una dichiarazione di persistente interesse alla decisione della causa ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, alla luce delle enunciazioni contenute nella pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022. Ha poi preso posizione sull’eccezione di irricevibilità del ricorso sostenendo che il Comune di Trani avrebbe disatteso gli obblighi di pubblicazione degli atti di gara previsti dagli articoli 36 e 90 del codice degli appalti pubblici, e che, conseguentemente “la Studio Perillo ha potuto acquisire la busta tecnica e amministrativa del RTP aggiudicatario – indispensabili ai fini della conoscenza di vizi dedotti con il ricorso di primo grado – soltanto in data 28.2.2025, in riscontro ad un’istanza di accesso sollecitamente presentata in data 13.2.2025.” . Ha contestato la tesi della irricevibilità del gravame per omessa impugnazione del verbale n. 10 di gara, trattandosi di atto presupposto all’aggiudicazione, unico atto a valenza provvedimentale da impugnare nei termini prescritti. Ha controdedotto in ordine alla tesi della inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle prescrizioni della legge di gara.

13.- Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 73 del codice del processo amministrativo.

14.- All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, la controversia è passata in decisione.

14.1- Il Collegio deve procedere alla preliminare disamina delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso così come articolate dalle controparti dello studio ricorrente.

14.2.- Va anzitutto disattesa l’eccezione di irricevibilità del gravame che fa leva sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte della Stazione appaltante e del surrettizio spostamento in avanti del dies a quo per la proposizione del ricorso del quale il ricorrente si sarebbe giovato indebitamente.

L’eccezione non è fondata. È vero che la stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 36/2023 provvedendo alla pubblicazione dell’atto sulla piattaforma telematica a sua disposizione in data 10 febbraio 2025. Ed è altrettanto vero che nella materia degli appalti pubblici il termine per ricorrere è fissato dall’articolo 120 del codice del processo amministrativo in trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Ma è pur vero che la prevista dimidiazione del termine per impugnare non può ritorcersi in pregiudizio del ricorrente, specie quando lo stesso deve acquisire una conoscenza dettagliata degli atti di gara, la cui complessiva valutazione è finalizzata a scongiurare la proposizione di un ricorso al buio anche nella materia specifica degli appalti pubblici. Per questa ragione, non trova favorevole accoglimento l’assunto della difesa della Esse Ingegneria, secondo cui “Nella specie, l’offerta tecnica, acquisita dalla ricorrente il successivo 28.2.2025, non può risultare dirimente, ai fini dello slittamento del termine a ricorrere, dal momento che non è da tale data che decorre il termine decadenziale per ricorrere e, comunque, le eccezioni mosse non attengono profili di merito tecnico bensì solo asseriti requisiti di ammissione che sono addirittura stati resi pubblici nel corso della seduta del 22.1.2025 e di cui la medesima ricorrente si è finanche fatta portavoce con istanza di annullamento in autotutela formulata alla p.A. il 14.3.2025.” Osserva il Collegio che solo con l’acquisizione dell’offerta tecnica il ricorrente ha avuto piena conferma del vizio inerente alla partecipazione in gara di un professionista che cumulava su di sé due ruoli inconciliabili.

14.3 – Va anche respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata nei seguenti termini: “Il ricorso è inammissibile atteso che con esso è stata impugnata la sola determinazione con cui è stata disposta l’aggiudicazione della gara e, “ove occorra e nei limiti di interesse”, il solo verbale n. 5 del 19.12.2024. Orbene, parte ricorrente ha omesso, tuttavia, di considerare che la Commissione di gara ha agito applicando pedissequamente le norme del disciplinare di gara, lex specialis della procedura, le quali non hanno previsto alcuna comminatoria di esclusione per le ragioni ex adverso dedotte e, soprattutto, non hanno stabilito alcun onere per gli operatori economici di indicare, sin dalla fase di partecipazione, la composizione del gruppo di lavoro, né, inoltre, è stata disposta alcuna incompatibilità tra ruoli e funzioni (di cui si dirà più ampiamente in seguito).” Siffatta prospettazione non persuade il Collegio dal momento che il ricorso poggia non sulla illegittimità delle prescrizioni della lex specialis ma sulla mancata applicazione di una causa di esclusione prevista ex lege, ancorché risultante da interpretazione logica.

15.- Quanto al merito della controversia, la ricorrente ha posto a fondamento della sua azione un unico motivo di ricorso con il quale si afferma che il Comune di Trani avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 114, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nonché il punto 7.1 lett. D) del disciplinare di gara; inoltre il Comune avrebbe violato i principi di par condicio, buona fede e tutela dell’affidamento ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 36 del 2023 così come avrebbe violato i principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 della Costituzione. Nel prendere visione degli atti di gara dei quali aveva chiesto di acquisire la disponibilità, lo studio ricorrente avrebbe accertato che il raggruppamento tra professionisti aggiudicatario aveva indicato, sia nel contesto di una dichiarazione d’impegno sia nell’ambito dell’offerta tecnica, l’ingegner Stefanelli quale professionista investito del ruolo di direttore dei lavori e di quello di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, in aperta violazione dell’articolo 114, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell’articolo 7.1., lettera d) del disciplinare di gara. L’aggiudicazione della procedura di gara in favore del raggruppamento tra Esse Ingegneria, Studio Colucci & Partners e geologo Pietro Pepe risentirebbe di tale violazione e dovrebbe essere annullata per mancanza di un requisito soggettivo di partecipazione previsto a pena di esclusione.

16.- La censura è fondata.

17.- Dall’esame degli atti risulta che i rappresentanti legali di ognuno degli operatori economici riuniti nel raggruppamento aggiudicatario hanno sottoscritto una dichiarazione di impegno (doc.7, pagina 4) ai sensi dell’articolo 16.3.3. del Disciplinare di gara nel cui contesto dichiarano “che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche svolte dal Raggruppamento è l’ingegnere Nicola Stefanelli…in qualità di dipendente di Esse Ingegneria s.r.l.” La tavola sinottica che accompagna la suddetta dichiarazione di impegno mostra con chiarezza che l’ingegner Stefanelli cumula su di sé la funzione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Sennonché, il cumulo delle due funzioni ora ricordate contrasta con l’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Analoga indicazione è contenuta, peraltro, nell’ambito dell’offerta tecnica (doc.8) presentata in gara dal raggruppamento aggiudicatario, la cui ultima pagina, dedicata all’illustrazione del Gruppo di lavoro, descrive l’ingegner Stefanelli Nicola come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Osserva il Collegio che poiché l’appalto di lavori cui si riferisce il servizio di ingegneria e di architettura oggetto della gara de qua è di importo pari a € 1.210.000,00, dall’esaminata documentazione del RTP aggiudicatario emerge la palese violazione dell’art. 114, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale, per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di euro, come quello di specie, vieta espressamente che il professionista indicato come direttore dei lavori possa espletare anche l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L’art. 114, co. 4, cit. prevede espressamente che “nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”. L’applicazione dei consueti canoni ermeneutici – in particolare, il ricorso al criterio logico – autorizza l’interprete a ritenere che nell’ipotesi diametralmente opposta e cioè nel caso dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro – come nella specie, il cumulo delle due funzioni sia senz’altro vietato. Da tanto discende che, per una gara come quella di specie, espressamente volta all’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro, il cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e CSE, sancito dall’art. 114, co. 4, cit. avrebbe imposto, già al momento della valutazione dell’offerta tecnica – di cui l’indicazione delle figure professionali componenti del gruppo di lavoro è parte integrante – alla Stazione Appaltante di escludere il RTP aggiudicatario. Coerentemente all’inequivocabile menzionato dato normativo, il punto 7.1, lett. d) del disciplinare di gara stabilisce che il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva deve possedere i “requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008” e che “il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti”.

La lettura coordinata e coerente del punto 7.1 del disciplinare di gara e dell’art. 114, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 porta senza dubbio ad escludere che le funzioni del CSE e del direttore dei lavori, nominativamente indicati già in sede di partecipazione alla gara, possano cumularsi in capo al medesimo professionista. E’ pertanto palese anche la violazione del disciplinare di gara e la conseguente carenza dei requisiti di partecipazione ivi richiesti, laddove il RTP Esse Ingegneria ha comprovato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1, lett. d) mediante un attestato di frequenza del corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rilasciato all’Ing. Nicola Stefanelli (doc. 10), il quale, tuttavia, risulta designato anche per il ruolo di direttore dei lavori. Aggiungasi che l’idoneità professionale del CSE e del direttore dei lavori è stata oggetto di valutazione sia in sede di esame dell’offerta tecnica sia in sede di esame della documentazione amministrativa, e nonostante il RTP aggiudicatario fosse carente di un requisito di partecipazione – avendo cumulato in capo al medesimo professionista le funzioni di direttore lavori e di CSE, in spregio al divieto di cui all’art. 114, co. 4, cit. – il concorrente è stato ritenuto idoneo ed ha illegittimamente conseguito l’aggiudicazione della gara de qua. Lo studio ricorrente pone in risalto a giusta ragione che “i professionisti del gruppo di lavoro, non a caso costituenti una componente essenziale dell’offerta tecnica anche nel caso di specie (doc. 8, ultima pagina), non possono considerarsi intercambiabili nei loro ruoli se, come nel caso di specie, la legge impone che questi debbano essere ricoperti da soggetti distinti a tutela del corretto svolgimento dell’appalto.” La violazione riscontrata non può essere considerata alla stregua di una mera “irregolarità formale”, trattandosi di una carenza sostanziale e originaria dei requisiti di partecipazione, la quale incide direttamente sulla validità dell’offerta e sull’affidabilità del concorrente ad eseguire correttamente il servizio richiesto. La previsione normativa di cui all’art. 114, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, infatti, non costituisce una semplice indicazione operativa, ma rappresenta piuttosto un precetto vincolante e non derogabile, la cui violazione implica una lesione diretta e immediata del principio di par condicio tra i concorrenti, alterando l’equilibrio competitivo della gara e pregiudicando il corretto svolgimento della selezione pubblica. Consegue da tanto l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del RTP Esse Ingegneria che, pertanto, dovrà essere annullata, con conseguente necessaria esclusione del concorrente dalla procedura di gara, per difetto originario di un requisito essenziale di partecipazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 114, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 e del punto 7.1, lett. d) del disciplinare di gara.

18.- La difesa del raggruppamento aggiudicatario ha tentato di depotenziare la tesi della violazione del divieto di cumulo delle due funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sostenendo che “il disciplinare di gara non prevede in alcuna parte il divieto di assumere in capo al medesimo professionista sia le funzioni di Direttore dei Lavori che di CSE. Né, tantomeno, la lex specialis ha previsto clausole escludenti in ordine alla “indicazione” dei professionisti”.

18.1.- Rileva il Collegio in proposito che l’esclusione dalla gara si atteggia quale effetto diretto della violazione di una norma di legge volta a disciplinare un ben preciso requisito di partecipazione alla gara che il gruppo di lavoro doveva possedere.

19.- Anche l’affermazione secondo la quale “all’interno del Raggruppamento sono stati indicati quali professionisti abilitati a svolgere il Coordinamento della Sicurezza sia l’ing. Stefanelli che l’arch. Becucci. Nell’eventualità in cui la S.A. dovesse ritenere di individuare un Coordinatore della Sicurezza diverso dal Direttore dei Lavori, il Raggruppamento resta comunque dotato di altro professionista al suo interno per assolvere l’incarico.” non coglie nel segno. Ciò che il ricorrente ha inteso stigmatizzare non è la presenza all’interno del raggruppamento di altri professionisti abilitati a svolgere la funzione di CSE ma la dichiarazione giuridicamente impegnativa con la quale Esse Ingegneria ha indicato un professionista del gruppo di lavoro – l’ingegner Stefanelli- quale soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione malgrado il divieto di cumulo delle funzioni direttamente derivante dalla legge. Va, d’altra parte, rilevato che l’architetto Becucci non è abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ma la diversa funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il che fa venir meno l’affermazione di una sovrabbondanza di requisiti in capo al raggruppamento aggiudicatario e smentisce anche la tesi del Comune di Trani secondo la quale “In realtà nella odierna fattispecie non siamo di fronte alla mancanza di requisiti di partecipazione poiché, come si evince dalla narrativa e dalla documentazione depositata, il RTP aggiudicatario, sin dal momento della presentazione dell’offerta, poteva fare affidamento su una differente e valida professionalità idonea a rivestire il ruolo Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, così come effettivamente avvenuto a seguito dei chiarimenti richiesti dal Comune e del riscontro offerto dalla odierna controinteressata (all.ti nn. 15 e 16)”. Che la controinteressata Esse Ingegneria confonda due aspetti della questione si evince dalla successiva affermazione per la quale “Finanche la ricorrente ha indicato due professionisti del medesimo studio, il che non potrebbe garantire – in ossequio alla ratio dei principi dalla stessa invocati- la piena autonomia tra D.L. e CSE che essi stessi pretendono dalla odierna aggiudicataria, dovendosi ricondurre la prestazione comunque al medesimo centro decisionale”.

Ciò che rileva nella fattispecie concreta non è l’appartenenza dei professionisti ad un unico centro decisionale, ma la ben diversa circostanza che quello tra i professionisti indicato impegnativamente come incaricato delle prestazioni specialistiche del raggruppamento riunisca nella sua persona due ruoli inconciliabili per legge, almeno nel caso di appalti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro.

Quanto alle conclusioni rassegnate in punto di indebita estensione delle clausole espulsive dalla difesa della Esse Ingegneria si osserva che è senz’altro vero che le clausole espulsive della lex specialis di gara sono di stretta interpretazione ma questo significa soltanto che non sono suscettibili di interpretazione analogica, non anche che una clausola di esclusione non possa desumersi dalla interpretazione logica della norma. D’altra parte, è proprio la formulazione letterale dell’articolo 114, comma 4 del decreto legislativo a condurre ragionevolmente alla ricostruzione di un divieto in via di interpretazione se l’importo di un milione di euro è configurato quale discrimine di importanza della gara al di sotto del quale il divieto di cumulo non opera. Si può anzi affermare che il risultato interpretativo cui il Collegio è pervenuto appare riconducibile al potenziale campo semantico della disposizione normativa interpretata costituendone una plausibile opzione ermeneutica.

20.- Va poi disatteso l’argomento per il quale andrebbe privilegiato il principio del risultato, coniato di recente con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 dal momento che non si tratta di far prevalere una lettura inutilmente formalistica delle disposizioni ma di trarre le doverose conseguenze dalla mancanza di un indispensabile requisito di partecipazione alla gara capace di incidere sulla affidabilità complessiva dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione.

21.- Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e degli ulteriori atti impugnati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

TAR PUGLIA – BARI, II – sentenza 23.01.2026 n. 85

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