Gare – Appalti di progettazione esecutiva e lavori, ricalcolo dell’offerta anomala e applicazione del principio di immodificabilità dell’offerta

Gare – Appalti di progettazione esecutiva e lavori, ricalcolo dell’offerta anomala e applicazione del principio di immodificabilità dell’offerta

1. T&C International S.r.l. ha partecipato alla gara indetta dall’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con determina dirigenziale n. 476/2024, per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori necessari per la realizzazione di un impianto

fotovoltaico sulle pensiline di un parcheggio sito nel Comune di Piombino, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria.

Nondimeno, all’esito della verifica di anomalia disposta dalla stazione appaltante, l’odierna ricorrente è stata esclusa dalla procedura per avere fornito giustificativi comportanti la sostanziale riformulazione della propria offerta.

1.1. L’aggiudicazione è impugnata da T&C International, la quale chiede pronunciarsene l’annullamento sulla scorta di cinque motivi in diritto.

1.2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione procedente, che resiste al gravame.

1.3. Nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso, i difensori delle parti hanno concordemente dichiarato che, nelle more, è intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto alla seconda classificata Ali6 S.r.l..

In ragione di tale circostanza, il collegio ha dichiarato allo stato improcedibile la domanda cautelare, per il cui accoglimento la difesa della ricorrente aveva comunque insistito.

1.4. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025.

2. Come riferito in narrativa, in occasione della camera di consiglio del 3 settembre 2025 i difensori delle parti hanno dato atto della sopravvenuta aggiudicazione dell’appalto per cui è causa alla seconda classificata Ali6 S.r.l..

L’aggiudicazione sopravvenuta non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente T&C International, il che comporta la definitiva improcedibilità del presente giudizio, proposto avverso l’esclusione della ricorrente dalla gara. L’eventuale annullamento della esclusione di per sé è infatti inidoneo ad attribuire alcun effetto utile, costituendo un passaggio solo strumentale nel percorso verso il bene della vita finale rappresentato, appunto, dall’aggiudicazione, la quale necessita di autonoma impugnativa dal momento che gli eventuali vizi dell’esclusione producono un’invalidità viziante, e non caducante (fra le moltissime, T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 5843; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 7 aprile 2025, n. 6924; Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2023, n. 7946).

La manifesta improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., esonera il collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’autorità centrale titolare dell’investimento (art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito in legge n. 108/2022), trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come rappresentato dalle difese dell’Autorità Portuale resistente.

3. In ogni caso, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’erroneità del procedimento di valutazione dell’anomalia condotto dall’Autorità, che avrebbe frainteso le giustificazioni fornite, interpretandole come una riformulazione dell’offerta, e, con il secondo motivo, assume che in sede di verifica di anomalia sarebbe sempre consentito rettificare errori materiali o di calcolo.

Il terzo motivo investe l’istruttoria condotta dall’Autorità, la quale non avrebbe acquisito tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’offerta, violando in tal modo il contraddittorio e le garanzie sancite dall’art. 110 d.lgs. n. 36/2023.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta di essere stata discriminata rispetto agli altri concorrenti, per non aver potuto rettificare gli eventuali errori materiali contenuti nella propria offerta. E, con il quinto motivo, invoca il principio del risultato, in nome del quale le esaustive giustificazioni fornite alla stazione appaltante avrebbero dovuto condurre a escludere l’anomalia di un’offerta perfettamente in linea con le esigenze dell’appalto.

Nessuna delle censure coglie nel segno.

Nell’offerta economica presentata dalla ricorrente T&C International sulla piattaforma telematica START, utilizzata per lo svolgimento della gara, si legge che l’importo totale offerto al netto dell’I.V.A. è pari a 642.587,90 euro, al quale si perviene aggiungendo all’importo a base di gara ribassato, pari a 573.837,28 euro di cui di cui 8.000,00 per oneri di sicurezza “afferenti l’impresa” e 89.246,00 euro per costo della manodopera, i costi della sicurezza per 41.843,85 euro e i costi per la progettazione esecutiva non soggetta a ribasso pari a 26.906,77 euro.

Nelle giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia dell’offerta, la ricorrente ha invece sostenuto che l’importo inserito sulla piattaforma START sarebbe il frutto di un errore tecnico e/o di calcolo, in quanto includerebbe anche oneri non soggetti a ribasso (costo della manodopera). Secondo il calcolo corretto, l’offerta ammonterebbe pertanto a 683.770,24, di cui 522.773,02 euro per costo dei lavori ribassato, 89.246,00 euro per costi della manodopera non soggetti a ribasso, 41.843,85 euro per oneri della sicurezza e 26.906,77 euro per la progettazione esecutiva, oltre a 3.000,00 euro per spese e oneri accessori per la progettazione (soggetti a ribasso).

Si tratta di un vero e proprio ricalcolo dell’offerta, per una differenza in aumento di 41.182,34 euro, a fronte del quale l’esclusione dalla gara costituisce una conseguenza necessitata alla luce del principio, invalso, dell’immodificabilità dell’offerta (in sede di verifica dell’anomalia è consentito l’aggiustamento delle singole voci di costo e/o delle relative giustificazioni, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica formulata in gara, a tutela della par condicio e della stessa affidabilità dell’operatore economico offerente: per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 agosto 2025, n. 6915; id., 29 luglio 2025, n. 6710; id., 18 aprile 2025, n. 3406).

4. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e comunque infondato.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

TAR TOSCANA, I – sentenza 16.12.2025 n. 2060

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