1. Il Comune di Calenzano ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dello storico palazzo comunale nel quale ha sede il Municipio, soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
L’art. 1 del disciplinare di gara – considerata la peculiare natura dell’immobile – prevedeva quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, la qualifica nella categoria OG2, classifica III, relativa a lavori di “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”.
All’esito delle operazioni di gara l’appalto è stato aggiudicato al Consorzio stabile Cadel, che ha indicato quale unica consorziata esecutrice la società Gipi, senza tuttavia specificare la percentuale delle opere che la stessa avrebbe dovuto eseguire.
Entrambe le società si sono inoltre riservate di subappaltare il 49,99% delle opere rimesse alla loro rispettiva esecuzione.
2. Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti indicati in epigrafe è insorta la società Oplonde, seconda classificata.
Con un’unica, articolata censura la stessa sostiene, innanzi tutto, che nel settore degli appalti concernenti lavori su beni culturali tutelati opererebbe un regime speciale – dettato dagli artt. 100 e ss. e dall’All. II.18 del d.lgs. n. 36/2023 – che impone alle imprese esecutrici di possedere in proprio e per intero i requisiti di qualificazione e di classificazione indicati dalla stazione appaltante; in tale ambito, quindi, ai consorzi stabili sarebbe preclusa la possibilità di avvalersi, cumulativamente, dei requisiti propri e di quelli posseduti dalle società consorziate (così detto “cumulo alla rinfusa”).
La ricorrente evidenzia, quindi, che il consorzio stabile Cadel, risultato aggiudicatario, e l’unica consorziata esecutrice Gipi non avrebbero i requisiti di partecipazione previsti dal Codice dei contratti pubblici per i lavori da eseguirsi sul Municipio, sottoposto a tutela.
Il primo, infatti, offrirebbe soltanto attività di consulenza e servizi a favore delle proprie consorziate e non avrebbe quindi risorse e mezzi tali da consentirle l’esecuzione in proprio dei lavori appaltati; la seconda, invece, ha dichiarato di possedere la categoria OG2, per la sola classifica II, anziché per la III, richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis.
La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto escludere il Consorzio Cadel dalla gara per mancanza dei necessari requisiti di partecipazione.
3. Il Comune e il Consorzio controinteressato si sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
Le parti resistenti hanno evidenziato, in particolare, che nel caso di specie la legge di gara non imponeva il possesso dei requisiti di qualificazione e classificazione per intero in capo a ciascuna società esecutrice; che il Consorzio Cadel, in ogni caso, possiede una SOA adeguata, e addirittura sovrabbondante, rispetto al complessivo importo dei lavori appaltati (qualifica OG2, classifica VI) e non sarebbe stato perciò necessario fare ricorso all’istituto del “cumulo alla rinfusa”; che l’esecuzione dell’appalto, infine, sarebbe affidata alla consorziata esecutrice Gipi solo fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla classifica II da essa posseduta, mentre rimarrebbe a carico del Consorzio per la parte residua.
4. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026, la causa è stata discussa e posta in decisione.
5. La censura sopra sintetizzata è fondata.
Con riferimento ai lavori da eseguirsi su beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, la norma contenuta nell’art. 67, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 (applicabile al caso in esame ratione temporis) – che per gli appalti di lavori consente ai consorzi stabili di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate – subisce una deroga.
Difatti, la speciale disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in sostanziale continuità con la disciplina previgente contenuta negli artt. 145 e 146 del d.lgs. n. 50/2016, prevede che i soggetti esecutori delle opere su beni culturali tutelati siano in possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
Sul punto è utile richiamare la recente sentenza n. 85 del 20 gennaio 2025, pronunciata dalla II sezione di questo Tribunale, che contiene un puntuale excursus delle previsioni operanti nel settore di interesse.
In essa, per quanto qui rileva, si legge che “Il Titolo III del D.Lgs. n. 36/2023-Codice dei contratti pubblici prevede un regime speciale per i contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In tema di qualificazione degli operatori economici sono previste alcune peculiarità.
Viene innanzitutto fissato il generale divieto di avvalimento di cui all’art. 104 del Codice dall’art. 132, comma 2.
Il successivo art. 133 (recante Requisiti di qualificazione) dispone che “per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell’allegato II. 18”.
L’allegato II. 18, al Titolo II, reca una speciale disciplina in ordine ai requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali. Agli artt. 7 e 8 sono individuati speciali elementi di qualificazione in ordine alla idoneità professionale e alla capacità tecnica (prevedendo una specifica disciplina per i requisiti della direzione tecnica, per l’elemento esperienziale e per gli organici in cui devono essere presenti restauratori, collaboratori restauratori ed archeologi in quote e percentuali diversificate a seconda delle categorie di lavorazione).
L’art. 9 reca una speciale disciplina della certificazione e della imputazione dei lavori eseguiti. È previsto, al comma 4, che “i lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto”.
Tale previsione è omologa a quella recata all’art. 146 del precedente codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (che ai commi 2 e 3 così recitava: “2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale. 3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del presente codice”).
Tradizionalmente, infatti, nel settore dei beni culturali la disciplina dei contratti pubblici pone un ineliminabile rapporto tra concreta esecuzione dei lavori e relativa qualificazione, che si traduce nel fatto che soltanto l’operatore effettivamente qualificato per i lavori di una determinata categoria è abilitato all’esecuzione materiale degli stessi. Nell’ambito delle partecipazioni in forma aggregata o consortile tale regola è storicamente servita ad escludere l’applicabilità del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti (cfr. ex multis Cons. giust. amm. Sicilia, 22/01/2021, n. 49).
Tale regola, secondo la giurisprudenza, è da “intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 22/07/2022, n. 1373)”.
La giurisprudenza amministrativa, dunque, ha da tempo chiarito che “la specifica qualificazione richiesta da un bando di gara per l’esecuzione di lavori nel settore dei beni culturali, potendo essere utilizzata soltanto dal soggetto che quei lavori abbia eseguito e che sia in possesso dei requisiti corrispondenti, comporta che, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e/o di altre consorziate, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l’esecuzione del contratto”; precisando che “la regola è da intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica, di modo che, quando un’impresa consorziata sia qualificata per eseguire lavori sino ad un importo massimo (incrementato di un quinto ex art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010), non può, nel settore dei beni culturali, eseguire lavori eccedenti tale importo, anche se facente parte di un consorzio stabile” (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1615).
La legittimità del regime derogatorio sopra richiamato è stata infine confermata dalla Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sull’analogo e già citato art. 146 del d.lgs. n. 50/2016, ha affermato che “l’elemento, comunque, decisivo è che (…) soltanto l’operatore dotato di una qualificazione specialistica può eseguire i lavori relativi a tali beni, e questo di per sé assicura loro una effettiva e adeguata tutela” (Corte cost., 11 aprile 2022, n. 91).
Ebbene, come evidenziato nelle premesse, costituisce circostanza incontestata il fatto che il Consorzio Cadel ha partecipato alla gara indicando come unica consorziata esecutrice la società Gipi, che possiede una qualifica OG2, classifica II e non III, come richiesto dagli atti di gara.
Tale circostanza, alla luce dei principi sopra riportati, imponeva l’esclusione del Consorzio dalla gara.
5.1. Né, d’altra parte, convincono le difese formulate dalle parti resistenti.
Sotto un primo profilo, infatti, non rileva la mancata previsione, nella legge di gara, di un esplicito obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione e classificazione per intero in capo a ciascuna società esecutrice, poiché lo speciale regime applicabile agli appalti di lavori su beni culturali – finalizzato ad assicurare la massima tutela ad immobili che sono espressione e testimonianza di interessi pubblici costituzionalmente tutelati – opera ex lege, in forza delle previsioni normative sopra richiamate.
Per questa stessa ragione la ricorrente non era nemmeno tenuta ad impugnare gli atti di gara per il solo fatto che gli stessi non richiamavano, nè riproducevano espressamente la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Sotto un secondo profilo, occorre altresì evidenziare che nella domanda di partecipazione presentata da Cadel (cfr. doc. 15 di parte ricorrente) non è mai indicata l’entità delle opere che dovevano essere realizzate in proprio dal Consorzio e di quelle, invece, da affidare in esecuzione alla consorziata: pertanto, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla grave incertezza determinata da tale omissione, non vi sono elementi che inducano a ritenere, come sostenuto dal Comune e da Cadel, che la classifica II posseduta da Gipi fosse, quanto meno, idonea a coprire i lavori che quest’ultima sarebbe stata chiamata ad effettuare in concreto.
A ciò si aggiunga che Cadel e Gipi si sono entrambe riservate il subappalto delle opere per una quota del 49,99% ciascuna, rendendo del tutto impossibile l’esatta individuazione delle società chiamate ad eseguire l’intervento sul bene culturale tutelato e l’effettivo possesso delle qualifiche e delle classifiche necessarie.
Sotto un terzo profilo, va infine sottolineato che la SOA presentata da Cadel non specifica se la qualifica OG2, classifica VI sia posseduta in proprio dal Consorzio o, piuttosto, avvalendosi delle qualifiche delle proprie consorziate. In base all’oggetto sociale indicato nella visura del Consorzio e al numero estremamente ridotto di dipendenti (tre), si è al contrario portati a dubitare del fatto che lo stesso possa avere effettivamente svolto i lavori corrispondenti alla qualifica e alla classifica dichiarate (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Orbene, anche ad ammettere che all’epoca di presentazione dell’offerta da parte di Cadel non vi fosse l’obbligo di precisare nelle SOA se i requisiti dichiarati sono posseduti in proprio (sul punto cfr. il Comunicato ANAC del 28 maggio 2025, con il quale viene specificato che l’Autorità ha adeguato il sistema di qualificazione, con l’introduzione nei certificati SOA dei Consorzi Stabili di una nuova sezione, in cui vengono indicate le categorie di lavori e le relative classifiche, maturate direttamente dai Consorzi Stabili), sul Consorzio gravava l’onere di dimostrare alla stazione appaltante, prima, e nel processo, poi, di avere conseguito in proprio la qualificazione nelle categorie e classifiche richieste dalla legge di gara (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 23 ottobre 2025, n. 487); onere mai soddisfatto, posto che Cadel, anche in corso di giudizio, non ha fornito il benché minimo elemento probatorio dal quale si potesse desumere l’effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
6. Visto tutto quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.
7. Le spese seguono la soccombenza.
TAR TOSCANA, I – sentenza 24.02.2026 n. 399