Gare – Aggiudicazione dell’appalto integrato, ricorso all’avvalimento misto e legittimità del provvedimento della PA

Gare – Aggiudicazione dell’appalto integrato, ricorso all’avvalimento misto e legittimità del provvedimento della PA

1. Con determina a contrarre n. 43 del 6 marzo 2025, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (nel prosieguo anche “Simico” o “Stazione Appaltante”) ha indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento “C22.0 – Potenziamento svincolo località Dervio – Opere Olimpiche approvato con D.P.C.M. 8 settembre 2023 – CIG: B5F37668B7; CUP: F77H20001510001”.

L’opera, inserita nell’Allegato 1 del Piano complessivo delle Opere Olimpiche approvato con D.P.C.M. 8 settembre 2023, prevedeva un importo a base di gara di € 38.568.354,09 (di cui € 34.882.041,08 per lavori e € 857.891,66 per la progettazione) e contemplava, per la fase esecutiva successiva all’aggiudicazione, il subentro di ANAS S.p.A. quale stazione appaltante.

La lex specialis prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo fino a 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.

In particolare, per quanto rileva ai fini dell’odierna controversia, il par. 20 del Disciplinare di gara regolava il sub-elemento di valutazione A.3 “Realizzazione di interventi analoghi” (idoneo ad attribuire un massimo di 10 punti), richiedendo ai concorrenti di illustrare n. 3 lavori svolti, “relativi a interventi già positivamente conclusi e ritenuti significativi della propria capacità di realizzare opere similari a quelle di progetto”. Nello specifico, il bando richiedeva la presentazione di:

– n. 1 intervento attinente alla realizzazione di impalcati e strutture metalliche complesse;

– n. 1 intervento attinente ai lavori di realizzazione di infrastrutture all’interno di aree idrogeologicamente complesse;

– n. 1 intervento attinente alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce.

Il disciplinare precisava altresì che “saranno preferite le offerte che risulteranno più affini e comparabili all’intervento oggetto di gara, dal punto di vista della rilevanza economica, delle tempistiche di realizzazione, delle lavorazioni da eseguirsi”.

Per tale elemento, era prevista l’attribuzione di un punteggio qualitativo massimo di dieci punti.

Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante interveniva con avviso di rettifica del 2 aprile 2025 e successivi chiarimenti (in particolare i quesiti nn. 10 e 22), rimodulando le categorie di opere e specificando che, stante la prevalenza della categoria OG4, il riferimento agli impalcati doveva intendersi rivolto “alle realizzazioni ricomprese nell’ambito delle opere d’arte nel sottosuolo […] quali trafori, gallerie, passaggi sotterranei”.

Entro il termine di scadenza dell’8 maggio 2025 pervenivano n. 9 offerte. Tra queste, l’odierna controinteressata TMG Scavi S.r.l. (di seguito anche “TMG”) partecipava alla gara ricorrendo all’istituto dell’avvalimento premiale con l’impresa ausiliaria M&D S.r.l., al fine di soddisfare i requisiti esperienziali richiesti dal citato sub-criterio A.3.

In particolare, dal contratto di avvalimento prodotto in gara, emergeva la messa a disposizione dell’”intera sua organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse” dell’ausiliaria per i seguenti interventi analoghi:

– Lavoro n. 1: “Scavo a foro cieco di galleria naturale” (subappalto WeBuild), per un “importo lavori eseguiti e certificati” pari a € 14.974.221,33, con indicazione dello stato “lavori in corso”;

– Lavoro n. 2: “Realizzazione di scavi, rivestimenti provvisori, rivestimenti definitivi” (subappalto Telese scarl), per un “importo lavori eseguiti e certificati” pari a € 9.212.631,31, anch’esso recante la dicitura “lavori in corso”.

La Commissione giudicatrice, insediatasi nel maggio 2025, procedeva alla valutazione delle offerte tecniche nelle sedute riservate.

Con specifico riferimento al criterio A.3, l’offerta della TMG otteneva un punteggio pari a 7 poi riparametrati a 8,936, mentre l’offerta del RTI PAC, odierno ricorrente – che presentava lavori eseguiti in proprio e integralmente ultimati, tra cui la Circonvallazione di Bressanone – conseguiva un punteggio pari a 6 poi riparametrati a 7,66.

All’esito della riparametrazione dei punteggi tecnici, TMG totalizzava 62,154 punti, contro i 61,167 punti del RTI PAC.

Nella seduta pubblica del 17 giugno 2025 si procedeva all’apertura delle offerte economiche. TMG offriva un ribasso del 12,250% sui lavori (punti economici 29,076), mentre il RTI PAC offriva un ribasso del 13,153% (punti economici 29,864). Applicando il metodo aggregativo compensatore previsto dalla lex specialis, la graduatoria finale vedeva prevalere la TMG con un punteggio complessivo di 91,230, distanziando di soli 0,2 punti il RTI PAC, secondo classificato con 91,030 punti.

Con determinazione del 29 luglio 2025, previa verifica dei requisiti, Simico disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore di TMG Scavi S.r.l.

2. Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti presupposti è insorto il RTI PAC con il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE PARAGRAFO 20 DEL DISCIPLINARE DI GARA “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” A.3 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ANALOGHI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ – MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO;

2. ANCORA VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE PARAGRAFO 20 DEL DISCIPLINARE DI GARA “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” A.3 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ANALOGHI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ – MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO;

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 104 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PAR. 9, PAGG. 31 SS. E DEL PAR. 20 DEL DISCIPLINARE DI GARA “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, PUNTO A.3 – OMESSA INDICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPECIFICHE RISORSE STRUMENTALI ED UMANE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’IMPRESA AUSILIARIA IN RELAZIONE ALL’AVVALIMENTO PREMIALE CHE HANNO CONSENTITO IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DI TMG ED IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ESPERIENZIALI DI CUI AL PUNTO A.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA – ERRATA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L’OFFERTA TECNICA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSO RILIEVO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE – SVIAMENTO;

4. IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AI PRECEDENTI MOTIVI I, II E III: VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PAR. 20 DEL DISCIPLINARE DI GARA – “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” A.3 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ANALOGHI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ – MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO.

3. Si sono costituite in giudizio la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., ANAS S.p.A. e la controinteressata TMG Scavi S.r.l., eccependo l’infondatezza del gravame e sostenendo la piena legittimità dell’operato della Commissione nel valutare le lavorazioni certificate, ancorché inserite in contratti complessi ancora pendenti.

4. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con il primo motivo di ricorso, il RTI PAC lamenta la violazione della lex specialis di gara (segnatamente del par. 20 del Disciplinare) e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità, contestando l’attribuzione del punteggio tecnico all’aggiudicataria TMG Scavi S.r.l. in relazione al sub-criterio A.3 (“Realizzazione di interventi analoghi”).

Parte ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto escludere l’offerta o azzerare il relativo punteggio, in quanto il “Lavoro n. 2” presentato da TMG tramite l’avvalimento premiale dell’ausiliaria M&D (lavori di scavo e rivestimento eseguiti in subappalto) non rispetterebbe il requisito di “intervento già positivamente concluso”, risultando ancora in corso di esecuzione nell’ambito della commessa principale, come si evincerebbe dalla stessa documentazione prodotta (SAL e certificati di pagamento).

5.1. Il motivo è infondato.

In via preliminare, deve essere disattesa la pretesa di parte ricorrente volta a ravvisare nella fattispecie una causa di esclusione automatica dalla gara. Come correttamente eccepito dalla difesa della controinteressata, la previsione del Disciplinare (par. 20) che impone il contenuto dell’offerta tecnica “a pena di esclusione” deve essere interpretata, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, nel senso che la sanzione espulsiva colpisce la mancata presentazione dell’offerta o la sua radicale inesistenza, e non già la mera valutazione di idoneità o pertinenza di una singola referenza tecnica. Aderire alla tesi ricorrente significherebbe introdurre una causa di esclusione atipica, in violazione del principio del favor participationis, trasformando un giudizio discrezionale sull’attribuzione di un punteggio incrementale in un requisito rigido di ammissione.

La tesi di parte ricorrente poggia su un’interpretazione eccessivamente formalistica e restrittiva della lex specialis, non condivisibile alla luce del dato letterale e della ratio del requisito esperienziale richiesto.

Il disciplinare di gara, al citato paragrafo 20, richiedeva infatti ai concorrenti di illustrare n. 3 lavori “relativi a interventi già positivamente conclusi e ritenuti significativi della propria capacità di realizzare opere similari a quelle di progetto”, indicando quali informazioni minime il committente, l’importo, la tipologia e i tempi di esecuzione, senza tuttavia imporre la produzione di certificati di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione (CRE) riferiti all’intera opera pubblica.

Il Collegio ritiene che la nozione di “interventi conclusi” debba essere intesa in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni o fasi esecutive che compongono opere complesse di lunga durata, e non necessariamente al collaudo finale dell’infrastruttura nel suo complesso. Un’interpretazione che pretendesse l’avvenuta ultimazione dell’intero appalto principale (nel caso di specie, grandi opere infrastrutturali come l’Alta Velocità o tratte autostradali, la cui realizzazione si protrae per anni) finirebbe, infatti, per restringere irragionevolmente la concorrenza, precludendo la valorizzazione di esperienze tecniche significative e consolidate, maturate su specifiche lavorazioni già terminate e certificate, e ciò ancor più qualora vengano in rilievo – come nel caso di specie – opere di grandi dimensioni, dove i lavori sono eseguiti per singoli tratti.

Pertanto l’espressione “conclusione” (e non “ultimazione”, termine coerente con le norme contabili in materia di appalti pubblici) va interpretata con riferimento alle singole lavorazioni coerenti con le esperienze

Nel caso di specie, la documentazione prodotta da TMG (cfr. doc. 15 e allegati al contratto di avvalimento) attesta in modo inequivocabile l’avvenuta esecuzione da parte dell’ausiliaria M&D di lavorazioni specifiche, quantificate e certificate, pur nell’ambito di cantieri ancora aperti. In particolare, per il lavoro commissionato da Seli Overseas SpA (WeBuild), risulta un “Importo lavori eseguiti e certificati” pari a € 14.974.221,33; analogamente, per il lavoro commissionato da Telese Scarl, risulta un importo eseguito e certificato di € 9.212.631,31. Tali importi, suffragati dall’emissione dei relativi Stati di Avanzamento Lavori (SAL), dimostrano che le lavorazioni oggetto di valutazione (scavi, rivestimenti, gallerie) sono state realizzate e “positivamente” verificate dalla committenza per il valore dichiarato, a nulla rilevando che l’opera generale in cui si inseriscono non sia ancora giunta a compimento. La dicitura “lavori in corso” riferita al contratto principale non inficia pertanto la compiutezza e la valutabilità tecnica delle prestazioni già rese e contabilizzate.

I lavori svolti dalla società ausiliaria M&D S.r.l., possono pertanto ritenersi positivamente conclusi, considerata la positiva contabilizzazione degli stessi da parte del committente, senza contestazione alcuna.

Tale approccio ermeneutico trova conforto nella giurisprudenza amministrativa in tema di appalti di servizi (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 ottobre 2023, n. 740): “La legge di gara, d’altra parte, non richiedeva la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi allegati dai concorrenti; né, sotto questo profilo, può essere attribuita un’enfasi eccessiva all’uso del participio “svolti” utilizzato dalla legge di gara con riferimento agli eventuali servizi analoghi dichiarati dai concorrenti, assumendo che intendesse riferirsi soltanto ai servizi “già ultimati” dal concorrente prima dell’indizione della procedura; una tale interpretazione, infatti, sarebbe irragionevolmente restrittiva della concorrenza in quanto sproporzionata rispetto alle esigenze sottese alla previsione del requisito in parola, il quale era diretto a selezionare soltanto imprese che avessero già maturato adeguata esperienza nello specifico settore in epoca relativamente recente e dessero, pertanto, adeguata garanzia di corretta esecuzione del servizio di interesse; e ciò a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero già stati ultimati o fossero ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della gara qui in esame”.

La Commissione Giudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha pertanto correttamente ritenuto idonee e significative le esperienze prodotte dall’aggiudicataria tramite avvalimento, esprimendo un giudizio che non appare affetto da macroscopici vizi logici o travisamento dei fatti.

In materia di valutazioni tecniche, infatti, il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi fino a sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma deve limitarsi a un esame estrinseco volto a verificare che non sussistano abnormità o palesi illogicità, limiti che, nel caso in esame, non risultano valicati (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330; Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2020, n. 6753).

In conclusione, l’operato della Commissione appare immune dalle censure dedotte, avendo correttamente valorizzato la capacità tecnica dimostrata dall’aggiudicataria attraverso lavorazioni analoghe di rilevante importo, documentalmente eseguite e certificate.

5.2. Parimenti non è meritevole di favorevole considerazione il profilo di doglianza con cui parte ricorrente sostiene che l’ausiliaria M&D S.r.l. non avrebbe comunque potuto legittimamente prestare in avvalimento la precedente esperienza – neppure per il minor importo certificato rispetto al complessivo ammontare dei lavori – in quanto la stessa era costituita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con altro operatore, deducendo che, pertanto, essa avrebbe eseguito una mera quota parte delle lavorazioni, il cui ammontare non sarebbe neppure noto o distinguibile.

Invero, ai sensi dell’art. 119, comma 20, del d.lgs. n. 36/2023 (in continuità con l’art. 105, co. 22 del d.lgs. 50/2016), in caso di subappalto la certificazione delle prestazioni eseguite viene rilasciata direttamente al subappaltatore per la quota parte da esso realizzata, scomputandola dal valore dell’appalto principale: “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori”.

Ne consegue che il Certificato prodotto in gara, attestante lavori eseguiti per oltre 9,2 milioni di euro, riferisce la prestazione direttamente alla capacità tecnica dell’ausiliaria, rendendo irrilevanti le contestazioni sulla composizione del raggruppamento, attesa la chiara imputabilità delle lavorazioni certificate.

Conseguentemente la valutazione operata dalla Commissione di ritenere l’esperienza dell’ausiliaria M&D idonea e sufficientemente documentata per l’attribuzione del punteggio, non appare affetta da difetto di istruttoria né da illogicità manifesta.

Né può trovare accoglimento la censura nella parte in cui contesta genericamente il punteggio attribuito. La Commissione Giudicatrice ha assegnato all’offerta TMG un punteggio complessivo di 7 punti (poi riparametrati), operando una valutazione sintetica e unitaria delle tre referenze presentate. Tale giudizio non appare affetto da illogicità, soprattutto se raffrontato – come evidenziato dalla difesa resistente – con le referenze offerte dalla stessa ricorrente RTI PAC, le quali, pur valide, presentavano profili di minore attualità o pertinenza tecnica (si pensi al lavoro risalente al 2006-2011 o alla realizzazione di una galleria idraulica di diametro nettamente inferiore – 5 metri contro i 14 metri di progetto – rispetto a quella oggetto di gara).

Rientra, infatti, nella piena discrezionalità della Commissione premiare maggiormente l’esperienza su scavi di grandi dimensioni e recenti, seppur parziali, rispetto a lavori datati o dimensionalmente meno affini, non ravvisandosi in tale scelta alcun profilo di abnormità.

Il motivo va dunque respinto.

6. Con il secondo motivo di ricorso, il RTI PAC ripropone, sotto diversa prospettazione, le censure di violazione della lex specialis, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per illogicità manifesta, appuntando le proprie doglianze sull’intervento n. 1 (“intervento attinente alla realizzazione di impalcati e strutture metalliche complesse”) offerto dall’aggiudicataria TMG ai fini del sub-criterio A.3. In estrema sintesi, parte ricorrente sostiene che la referenza presentata tramite l’ausiliaria M&D (lavori di scavo e posa centine per la galleria Alta Velocità “Terzo Valico”, subappalto Seli Overseas/WeBuild) non sarebbe idonea all’attribuzione del punteggio, in quanto:

i) costituirebbe un mero segmento di lavorazione privo di “autonomia funzionale” rispetto all’opera complessiva (la galleria ferroviaria), la quale, secondo la tesi di parte ricorrente, dovrebbe essere stata realizzata integralmente dall’offerente per integrare il requisito della categoria OG4;

ii) l’intervento non risulterebbe “positivamente concluso”, atteso che il contratto principale (di valore miliardario) è ancora in corso di esecuzione.

In via preliminare, il Collegio osserva che la censura, nella misura in cui mira a sostituire il giudizio soggettivo del ricorrente a quello espresso dalla Commissione Giudicatrice circa la “pertinenza” tecnica delle lavorazioni rispetto all’oggetto dell’appalto, impinge inammissibilmente nel merito della discrezionalità tecnica, sindacabile in questa sede nei soli limiti della palese abnormità o travisamento fattuale, vizi che non si ravvisano nel caso di specie.

Nel merito, la doglianza muove da un’erronea interpretazione della disciplina di gara e dei successivi chiarimenti. Il Disciplinare (par. 20, sub-criterio A.3, punto 1), come precisato dai Chiarimenti nn. 10 e 22, richiedeva di illustrare un intervento “attinente alla realizzazione di impalcati e strutture metalliche complesse”, chiarendo che tale dicitura doveva intendersi riferita a realizzazioni ricomprese nell’ambito delle opere d’arte nel sottosuolo (categoria prevalente OG4), con particolare riferimento a “trafori, gallerie, passaggi sotterranei”, e specificando che non doveva trattarsi necessariamente di opere in acciaio. Dalla piana lettura della lex specialis emerge che la Stazione Appaltante richiedeva la dimostrazione di una specifica capacità tecnica relativa a determinate lavorazioni (“attinente a…”) e non già la realizzazione di un’intera infrastruttura ferroviaria nella sua totalità funzionale.

Come correttamente evidenziato dalle difese resistenti, le lavorazioni descritte da TMG (montaggio carpenteria metallica/centine, scavi, spritz beton) sono pienamente pertinenti alla tipologia richiesta (“strutture metalliche complesse” in ambito sotterraneo) e rientrano a pieno titolo nella categoria OG4.

Ne consegue che la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha legittimamente ritenuto che l’esperienza specifica maturata dall’ausiliaria M&D nella realizzazione delle strutture di sostegno e scavo della galleria fosse significativa e meritevole di apprezzamento, senza che fosse necessaria la completata realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria nella sua interezza funzionale.

6.1. Quanto alla reiterata contestazione relativa alla mancata ultimazione dell’intervento principale (“Terzo Valico”), valgono le medesime considerazioni già espresse in relazione al primo motivo, che qui si intendono integralmente richiamate. Anche in questo caso, la censura è smentita per tabulas dalla documentazione versata in atti. Il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) prodotto da TMG attesta che, a fronte dell’appalto complessivo, l’ausiliaria M&D ha eseguito e certificato lavorazioni per un importo di Euro 14.974.221,33. Tali prestazioni, consistenti nello scavo e nella posa delle strutture, risultano fisicamente ultimate e contabilizzate per l’importo dichiarato. Il fatto che esse si inseriscano in un contesto contrattuale più ampio ancora in itinere non ne inficia la valenza tecnica né la natura di “intervento concluso” per la parte di interesse, atteso che, specie negli appalti di grandi opere infrastrutturali, la capacità tecnica si misura sulla base delle lavorazioni effettivamente rese e collaudate (o certificate tramite SAL), pena, altrimenti, l’impossibilità di spendere requisiti maturati in cantieri di durata pluriennale.

Infine, va ribadito che la pretesa di parte ricorrente di parcellizzare il punteggio attribuito dalla Commissione, isolando la valutazione del singolo intervento rispetto agli altri due presentati, si pone in contrasto con la logica unitaria del criterio A.3, il quale prevedeva l’assegnazione di un punteggio complessivo (fino a 10 punti) basato sulla valutazione globale della capacità tecnica dimostrata attraverso la triade di lavori proposti.

Per le ragioni esposte, la valutazione della Commissione, che ha attribuito all’offerta TMG un punteggio di 7 punti (riparametrati) ritenendo idonee e significative le esperienze prodotte, appare immune da vizi logici e coerente con la lex specialis.

Il secondo motivo va, pertanto, respinto.

7. Con il terzo motivo di ricorso, il RTI PAC deduce la violazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis (parr. 9 e 20 del Disciplinare), lamentando la nullità del contratto di avvalimento premiale stipulato tra la TMG Scavi S.r.l. e l’ausiliaria M&D S.r.l. per l’omessa indicazione delle specifiche risorse strumentali e umane messe a disposizione. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il contratto prodotto nell’offerta tecnica conterrebbe un mero impegno generico a prestare “l’intera organizzazione aziendale” e il know-how, senza quella puntuale elencazione dei mezzi e del personale necessaria, a pena di nullità, per evitare fenomeni di avvalimento meramente “cartolare”. Da ciò deriverebbe l’impossibilità di attribuire i punteggi per le referenze di cui al criterio A.3 e la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione.

7.1. Il motivo è infondato.

La censura muove da una lettura parziale e atomistica della documentazione di gara, non tenendo conto della complessiva operazione negoziale posta in essere dall’aggiudicataria. Dall’esame degli atti emerge, infatti, che TMG ha fatto ricorso alla società M&D S.r.l. attraverso un avvalimento c.d. “misto”, finalizzato cioè sia all’acquisizione del requisito di qualificazione (SOA in categoria OG4, classifica VIII, di cui l’ausiliata era carente) sia al miglioramento dell’offerta tecnica (avvalimento premiale per le esperienze pregresse). A tal fine, l’aggiudicataria ha depositato due distinti documenti contrattuali (uno nella busta amministrativa e uno in quella tecnica) che, tuttavia, sottendono un’unica volontà negoziale e un medesimo rapporto sostanziale.

È dirimente osservare – come eccepito dalle difese resistenti e non smentito ex adverso – che il contratto di avvalimento qualificante, prodotto nella busta amministrativa, reca la puntuale e specifica indicazione delle risorse (mezzi, personale, direzione tecnica) messe a disposizione dall’ausiliaria per l’intera durata dell’appalto.

Poiché le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori in categoria OG4 (oggetto dell’avvalimento qualificante) coincidono sostanzialmente con quelle che hanno consentito la maturazione dell’esperienza pregressa nella medesima categoria (oggetto dell’avvalimento premiale), ne consegue che la determinatezza dell’oggetto del contratto deve essere valutata mediante un’interpretazione complessiva e sistematica degli atti.

In applicazione del principio di determinabilità per relationem dell’oggetto del contratto (1346 c.c.), dei canoni ermeneutici di cui agli artt.1363 (interpretazione complessiva delle clausole) e 1367 c.c. (conservazione del contratto), nonché del principio di buona fede, il contratto di avvalimento premiale non può essere considerato nullo per indeterminatezza dell’oggetto soltanto perché non ripete pedissequamente l’elenco delle risorse già dettagliatamente specificate nel contratto qualificante ad esso collegato.

La volontà delle parti è inequivoca: M&D si è impegnata a mettere a disposizione di TMG la propria struttura produttiva e le proprie risorse tecniche per l’esecuzione dell’appalto; tali risorse, essendo ben identificate nel contratto “principale” di qualificazione, costituiscono il sostrato operativo anche per la validità dell’avvalimento premiale, garantendo alla Stazione Appaltante che l’impegno non sia meramente cartolare ma effettivo.

Tale conclusione è coerente con il recente orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità di settore formatesi sul nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), improntato al principio del risultato e alla de-formalizzazione. Come condivisibilmente affermato dall’ANAC con parere n. 259 del 23 giugno 2025, nel caso di avvalimento “misto” o plurimo con la medesima ausiliaria, l’indagine sugli elementi essenziali deve essere svolta in modo unitario. Se nel contratto stipulato ai fini della partecipazione (qualificante) sono indicate le risorse fondamentali (es. direzione tecnica, operai qualificati, mezzi), tale determinatezza si estende anche al profilo premiale, essendo le risorse prestate le medesime.

Pretendere la duplicazione formale dell’elenco delle risorse anche nel documento allegato all’offerta tecnica costituirebbe un appesantimento procedimentale sproporzionato e contrario alla ratio dell’istituto, che mira ad ampliare la concorrenza consentendo alle imprese di avvalersi delle capacità (anche esperienziali) di terzi, purché – come avvenuto nel caso di specie – l’impegno al trasferimento delle risorse sia giuridicamente vincolante e l’oggetto sia determinabile per relationem al contratto di qualificazione: “l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e, segnatamente, secondo i canoni enunciati dal codice civile dell’interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.). Da ciò discende che, ai fini della validità del contratto, è richiesto che l’oggetto sia determinato o determinabile, con la specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 14 novembre 2016, n. 23)”.

7.2. Né coglie nel segno la censura relativa alla presunta invalidità dell’avvalimento in quanto riferito a lavori eseguiti dall’ausiliaria in RTI. Sul punto, si richiamano le considerazioni già svolte in sede di esame del primo motivo di ricorso: la capacità tecnica prestata è quella concretamente maturata ed eseguita dall’ausiliaria (e comprovata dai certificati lavori per la quota di competenza), la quale, attraverso il contratto di avvalimento – letto nella sua unitarietà tra profilo qualificante e premiale – ha messo a disposizione dell’aggiudicataria l’apparato organizzativo idoneo a replicare quelle medesime prestazioni. Non sussistendo, pertanto, la dedotta nullità contrattuale, né profili di difetto di istruttoria, anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

Il motivo va pertanto respinto.

8. In via subordinata rispetto ai precedenti motivi, il RTI PAC deduce la violazione della lex specialis, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e il difetto di motivazione nell’attribuzione del punteggio tecnico per il sub-criterio A.3. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla sua offerta un punteggio superiore a quello assegnato alla controinteressata TMG (o, rectius, ridurre quello di TMG), in virtù di una pretesa maggiore “affinità e comparabilità” degli interventi presentati, caratterizzati – a dire del ricorrente – da importi economici più elevati, dalla completa esecuzione delle opere e dalla gestione diretta dell’appalto in qualità di contractor principale, a fronte di lavorazioni “marginali” eseguite in subappalto dall’ausiliaria della controparte.

8.1. Il motivo è infondato.

La doglianza si risolve in un inammissibile tentativo di sostituire le soggettive valutazioni di parte al giudizio discrezionale espresso dalla Commissione Giudicatrice, organo deputato per legge all’apprezzamento del merito tecnico delle offerte. Secondo costante giurisprudenza amministrativa, le valutazioni operate dalle commissioni di gara in ordine all’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sottraendosi al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da macroscopiche irrazionalità, incongruenze o palesi travisamenti dei fatti (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330).

Nel caso di specie, non si ravvisano profili di manifesta illogicità tali da incrinare la tenuta del giudizio tecnico. La Commissione ha attribuito i punteggi operando una valutazione complessiva e sintetica dei tre interventi illustrati da ciascun concorrente, in conformità al disposto della lex specialis che prevedeva l’assegnazione di un punteggio unico per il sub-criterio A.3. L’assunto del ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto applicare un criterio rigidamente aritmetico o proporzionale basato sul mero importo dei lavori (prediligendo “automaticamente” l’offerta con valori economici più alti), è destituito di fondamento normativo. Il Disciplinare di gara (par. 20, pag. 56) indicava infatti una pluralità di parametri di preferenza (“rilevanza economica, tempistiche di realizzazione, lavorazioni da eseguirsi”), senza istituire una gerarchia vincolante tra essi né imporre automatismi quantitativi.

Pertanto, la Commissione ben poteva ritenere, nell’esercizio del proprio apprezzamento tecnico, che le esperienze presentate da TMG – ancorché di importo economico complessivo inferiore per i primi due interventi rispetto a quelle del RTI PAC – presentassero caratteristiche di affinità qualitativa e di pertinenza tecnica (es. specificità delle lavorazioni in sotterraneo e in aree complesse) tali da meritare un giudizio (7 punti riparametrati a 8,936), sostanzialmente equiparabile, seppur leggermente superiore, a quello del ricorrente (6 punti riparametrati a 7,66). Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa resistente, anche seguendo la logica del mero confronto quantitativo invocata dal ricorrente, per il terzo intervento (“infrastrutture per la mobilità dolce”) l’offerta TMG presenta un importo economico superiore a quello del RTI PAC (circa 2,4 milioni contro 1,4 milioni), smentendo così la tesi di una supremazia “assoluta” delle referenze del ricorrente su tutti i fronti.

L’attribuzione di un punteggio differenziato di un solo punto base, poi amplificato dalla riparametrazione, rientra nel fisiologico margine di opinabilità del giudizio tecnico e non disvela alcuna irragionevolezza manifesta, tenuto conto che entrambe le offerte hanno documentato esperienze significative e pertinenti. Il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino a rivalutare autonomamente il grado di affinità delle singole opere, operazione che comporterebbe uno sconfinamento nel merito amministrativo precluso al Giudice.

Il motivo è pertanto infondato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto, in quanto infondato in tutti i suoi motivi.

9. Attesa la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, possono compensarsi le spese di lite.

TAR LAZIO – ROMA, IV – sentenza 02.01.2026 n. 1

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