2.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 345, secondo comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. A parere del ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe omesso completamente la valutazione della eccezione di non intervenuta decadenza da lui proposta per contestare la dichiarazione di decadenza dall’esercizio dell’azione per decorrenza del termine annuale previsto all’art.244, secondo comma, e non avrebbe statuito nulla in merito.
Il ricorrente, nel dedurre che la decadenza non si sarebbe verificata, assume che l’eccezione in risposta all’eccezione di decadenza – e cioè l’eccezione di non intervenuta decadenza svolta portando a sostegno il test del DNA dal quale si evinceva la non paternità – va qualificata come eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (violazione articoli 112 e 345, secondo comma, c.p.c.). Sostiene che la Corte d’Appello, dunque, ha pronunciato una sentenza nulla per omessa pronuncia nella parte in cui ha omesso di esaminare la controeccezione di non avvenuta decadenza e il test comparativo del DNA.
2.2.- Il primo motivo è infondato.
Trova applicazione, nella presente azione di disconoscimento della paternità, l’art.244, secondo comma, c.c. secondo il quale «Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.».
Come già è stato chiarito, in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l’interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell’interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. n. 27140/2021).
Il termine breve di un anno entro il quale il marito può promuovere l’azione di disconoscimento della paternità ha natura di termine di decadenza, può riguardare anche diritti indisponibili e mira ad assicura il conseguimento dello scopo cui tende l’azione e cioè assicurare la certezza degli status.
L’ordinaria decorrenza del termine decadenziale dal giorno della nascita del figlio è procrastinata ove il marito provi di avere ignorato la propria impotenza a generare o l’adulterio della moglie al tempo del concepimento e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Grava dunque sul marito la prova di queste circostanze al mero fine di impedire la decadenza dall’azione e, sui convenuti, l’onere di dimostrare l’eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l’acquisizione “certa” della conoscenza di un fatto.
Sotto la vigenza dell’art.235 c.c. (prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 154/2013, che ha abrogato l’art.235 c.c. e ha disciplinato i termini per l’azione di disconoscimento nel novellato art.244 c.c.) era stato affermato che, in tema di disconoscimento della paternità, l’onere di provare la tempestiva conoscenza della causa d’incapacità procreativa nel termine decadenziale, previsto dall’art. 235, n. 3, cod. civ., non può essere sostituito da un mero riscontro diagnostico dell’impotenza generativa eseguito nell’anno antecedente l’azione, poiché tale riscontro riguarda i presupposti del fondamento dell’incompatibilità genetica tra padre e figlio legittimo e non la tempestiva conoscenza del presupposto legittimante (Cass. n. 9380/2012) e che incombe sul preteso padre, che fonda la domanda sulla propria impotenza di generare, fornire la prova che tale impotenza è durata per tutto il periodo corrispondente a quello del concepimento (Cass. n. 7965/2017) e tali principi sono coerenti e compatibili con il quadro normativo novellato.
Nel caso in esame la prova della tempestiva proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità non è stata fornita, perché, come accertato e congruamente e logicamente motivato dalla Corte di merito e non pertinentemente contestato dal ricorrente «G.S. non ha mai avuto alcuna certezza né prima né dopo la nascita del figlio della propria impotentia generandi, avendone avuto solo il sospetto, essendogli stata diagnosticata, fin dal 2011 (vedi documentazione prodotta da E.L.T.), quindi da epoca antecedente alla nascita di S., avvenuta il (OMISSIS), la sindrome di Klinefelter, patologia genetica che comporta, per la maggior parte dei soggetti che ne sono affetti, una condizione di non fertilità, anche se tale effetto non può affermarsi in termini assoluti, non riguardando necessariamente tutti i soggetti che sono portatori di detta patologia. Discende da tale considerazione che G.S. avrebbe dovuto proporre l’azione di disconoscimento di paternità entro un anno dalla nascita di G.S..» (fol.12).
Il ricorrente si duole che non sia stato preso in considerazione dalla Corte di merito il test del DNA da lui tardivamente prodotto, dal quale, a suo parere, sarebbe stata evincibile che egli non era il padre di S., circostanza che intendeva far valere come contro eccezione.
Tale deduzione si fonda sull’erroneo convincimento che il presunto accertamento della non paternità possa individuare il momento di conoscenza della incapacità a procreare, atto a determinare l’inizio della decorrenza del termine decadenziale, ma così non è.
In disparte ogni valutazione sul contenuto del documento tardivamente prodotto – relativo a presunti accertamenti genetici svolti su iniziativa privata della parte al di fuori del giudizio, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione a reperti biologici di cui non è stata accertata giudizialmente la provenienza e la effettiva riferibilità alle parti in causa – è decisivo osservare che il ricorrente nello svolgere la censura dà conto di non aver compreso la ratio decidendi.
La Corte di merito rettamente si è focalizzata sull’accertamento del momento di acquisizione della consapevolezza soggettiva della incapacità a generare (quale circostanza idonea a posporre il termine decandenziale iniziale) giacché la prova della non paternità viene in rilievo, sotto un profilo logico-giuridico, solo allorquando l’attore abbia dato compiuta dimostrazione della tempestività della sua iniziativa processuale ed al fine di accertare la fondatezza nel merito della stessa (cfr. Cass. n.19324/2020, in motivazione) e, in astratto, non è incompatibile con la opposta condizione di piena capacità procreativa.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna omessa pronuncia da parte della Corte di appello che ha risposto sulla superfluità dell’accertamento genetico a fronte del prioritario accertamento della sussistenza della decadenza.
3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 244, secondo comma, c.c. e dell’articolo 345, terzo comma, c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente si duole del mancato esame di un documento ritenuto essenziale, ossia il test negativo di paternità, per la decisione della causa deducendo che a seguito del test egli aveva avuto contezza dell’avvenuto adulterio.
Il motivo va disatteso.
Innanzi tutto, la censura si rivela carente sul piano della specificità ex art.366, n.6, c.p.c. perché non illustra quando la questione sia stata sottoposta in questi specifici termini in sede di merito.
Invero, il Collegio, nel provvedimento impugnato, ha valutato il prospettato adulterio ed ha affermato che «L’odierno appellante non ha, del resto, provato un adulterio della moglie all’epoca del concepimento del minore suddetto, posto che la relazione investigativa prodotta riguarda una relazione extraconiugale della E.L.T. nel periodo novembre – dicembre 2020» (fol.12) con statuizione che non risulta impugnata.
Va comunque osservato che il documento in esame non è certamente riconducibile nella nozione di “fatto storico” decisivo oggetto di discussione processuale tra le parti, il cui omesso esame rileva ai fini della valutazione del vizio motivazionale denunciato secondo i principi elaborati in sede di legittimità (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8053/2014; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017), in quanto – in disparte ogni valutazione sul contenuto del documento tardivamente prodotto – esso è relativo ad accertamenti genetici svolti su iniziativa privata della parte al di fuori del giudizio, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione a reperti biologici di cui non è stata accertata giudizialmente la provenienza e la effettiva riferibilità alle parti in causa, di guisa che la censura ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c. non coglie nel segno.
Non si ravvisa, infine, nemmeno la violazione dell’art.244 c.c. da parte della Corte di appello, a fronte dell’accertamento della prioritaria sussistenza della decadenza, in assenza di prova dell’adulterio della moglie all’epoca del concepimento del minore.
3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per ius superveniens alla luce delle norme introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”. A parere del ricorrente occorrerebbe operare una lettura delle norme costituzionalmente orientata volta ad evitare disparità di trattamento tra casi simili (violazione degli articoli 8 CEDU, 111 Cost., 3 Cost.).
3.2.- Il motivo è inammissibile.
La pacifica applicabilità del procedimento unitario di cui al nuovo Titolo IV bis “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” del c.p.c. alle azioni di stato, stante il chiaro disposto dell’art. 473bis c.p.c., non rileva nel caso in esame atteso che il giudizio venne introdotto con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2021 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Va disattesa infine la sollecitazione ad una interpretazione conforme a Costituzione e CEDU nei sensi invocati dal ricorrente.
A fondamento del potere-dovere dei giudici di ricercare e identificare autonomamente l’interpretazione costituzionalmente orientata, il Giudice delle leggi pone la presenza di una pluralità di interpretazioni possibili. Al ricorrere di questa eventualità, il giudice deve scegliere quella che conduce ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando le altre (Corte Cost. n.198 del 2003).
Nel presente caso la prospettazione non merita alcuna condivisione perché risulta generica ed astratta, in quanto il ricorrente non individua la norma di cui sollecita l’interpretazione costituzionalmente orientata né, tanto meno, le differenti interpretazioni possibili, e si limita a esporre i principi informatori del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, senza considerare il dettato normativo riguardante l’entrata in vigore dell’ampia riforma processuale, coerente con la necessità di stabilire una chiara ed univoca scansione temporale della stessa.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente costituita, con la precisazione che il pagamento dovrà essere disposto ex art. 133 DPR 115/2002 in favore dello Stato in relazione alla parte S., stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Cass. civ., I, ord., 09.02.2026, n. 2914