Famiglia – Filiazione – Separazione – Relazione extraconiugale del marito successiva all’ irreversibile crisi matrimoniale e addebito della separazione alla moglie

Famiglia – Filiazione – Separazione – Relazione extraconiugale del marito successiva all’ irreversibile crisi matrimoniale e addebito della separazione alla moglie

Va innanzitutto premesso che, come sopra rilevato, sulla domanda attinente allo status, ossia alla separazione personale dei Coniugi (omissis) questo Tribunale si è già deliberato con sentenza parziale n. 1003 del 29 settembre 2022, e che dunque, in questa sede, occorre pronunciarsi unicamente sulle residue questioni controverse e, per prime, sulle reciproche domande di pronuncia di addebito della responsabilità della separazione.

Al riguardo, è principio consolidato in giurisprudenza che la dichiarazione di addebito della separazione comporta l’accertamento che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass., 30 maggio 2023, n. 15196Cass., 20 dicembre 2021, n. 40795).

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, previsto dal secondo comma dell’articolo 143 del codice civile, rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., 30 maggio 2023, n. 15196Cass., 14 agosto 2015, n. 16859).

Pertanto, se l’infedeltà si verifica quando l’affectio coniugalis è già venuta meno da tempo, può essere intesa come conseguenza piuttosto che come causa dell’irreversibilità della crisi matrimoniale e perciò non costituisce motivo di addebito della separazione (Cass., 2 settembre 2022, n. 25966).

L’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude infatti il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass., 21 luglio 2021, n. 20866).

Secondo i principi generali in tema di ripartizione dell’onere della prova stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile, grava sulla parte che richieda la pronuncia di addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., 5 agosto 2020, n. 16691).

Il coniuge che richieda la pronuncia di addebito della separazione all’altro coniuge per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha quindi l’onere di provare non soltanto la relativa condotta, ma anche la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’Intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass., 18 dicembre 2023, n. 35296Cass., 19 febbraio 2018, n. 3923).

Spetta pertanto al coniuge a cui le suddette condotte sono ‘ imputabili provare che l’infedeltà si è manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.

In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., 30 maggio 2023, n. 15196Cass., 20 dicembre 2021, n. 40795).

Ciò posto in termini di diritto, nel corso del procedimento è emerso incontrovertibilmente che già nel mese di luglio 2019 la (omissis) ha iniziato una relazione sentimentale con un suo vecchio compagno di scuola (omissis) e che questo rapporto è durato fino alla fine del mese di dicembre 2019.

Nel corso dell’udienza del 5 dicembre 2024 (omissis) sotto il vincolo del giuramento, ha riferito testualmente: «Il 9 luglio 2019 ho rivisto (omissis) una cena di ex compagni delle medie e in quell’occasione ho iniziato a frequentarla. Nello stesso mese di luglio è cominciata la nostra relazione sentimentale (…) «I nostri incontri avvenivano anche a casa mia, più volte sono andato anche allo studio della (omissis) e in quelle occasioni ho conosciuto i suoi colleghi, ai quad mi presentava senza qualifica, come (omissis). Io entravo direttamente nel suo studio, ma se si incontrava qualche collega mi presentava, dio partecipato a varie cene e occasioni di svago con colleghi, amici e parenti della (omissis). Ciò avveniva nel lasso temporale tra luglio e dicembre 2019. In quelle occasioni sono sicuro che le altre persone si siano chieste che relazione io avessi con la (omissis); ma certamente il nostro atteggiamento era di una relazione “particolare” (…) La relazione stabile è durata fino a fine dicembre 2019 perché io ho avuto un ripensamento con un’altra donna. Ma ci siamo rifrequentati occasionalmente durante il lock down e per qualche tempo dopo. La relazione si è spenta gradualmente».

Queste dichiarazioni non sono state specificamente contestate dalla (omissis) la quale non ha mai messo In dubbio l’attendibilità o la precisione del teste, il quale peraltro appare del tutto sincero e coerente nel suo racconto.

Peraltro, il riferimento al mese di luglio 2019 è confermato anche dal contenuto delle chat ‘WhatsApp del mese di luglio 2020, ove si legge, tra l’altro: (omissis)

Per quanto la prova di per sé sufficiente in ordine all’inizio della relazione si tragga dalle dichiarazioni rese dal teste (omissis) e non inficiate in giudizio da altra contraria emergenza probatoria, e che le chat abbiano esclusivamente una valenza confermativa di queste affermazioni, vale ribadire la loro utilizzabilità in questo procedimento.

In punto di ammissibilità e efficacia probatoria delle riproduzioni e dei supporti digitali contenenti chat WhatApp, depositati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 27 dicembre 2024 n. 206, la giurisprudenza riconosce l’ammissibilità e la valenza probatoria di queste chat come prove documentali, affermando che questi messaggi, come anche gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare, sono pienamente utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della loro provenienza e attendibilità (Cass., 18 gennaio 2025, n. 1254Cass., 27 aprile 2023, n. 11197).

La provenienza e il contenuto di queste chat, inoltrate al padre dal figlio (omissis), mediante la funzione «esporta chat» — acquisite mediante consegna della copia forense del cellulare del (omissis) e supportate peraltro anche dalla analitica relazione di parte del professore (omissis) allegata alla comparsa di costituzione e risposta, che le ha trascritte e asseverate e ne ha confermato anche l’integrità — sono stati solo genericamente contestati (omissis).

La ricorrente, infatti, non ha contestato né l’origine né la provenienza delle chat e neanche i singoli messaggi o fatti nei medesimi descritti, limitandosi a generiche affermazioni relative alla loro inutilizzabilità.

Deve perciò ritenersi, sulla base delle attendibili affermazioni rese dal teste (omissis) accessoriamente, anche dal contenuto delle chat, che prima ancora di interrompere la convivenza nei primi giorni del mese di novembre 2019 (omissis) aveva intrattenuto e ancora intratteneva una relazione sentimentale extraconiugale all’insaputa del marito.

La circostanza è determinante perché, in assenza di altri elementi probatori, si deve ritenere che l’interruzione della convivenza ha determinato l’irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, l’affievolimento, se non il venir meno dei doveri derivanti dal matrimonio, compreso il dovere di fedeltà.

Anche il (omissis) riconosce di avere avuto una relazione extraconiugale, che tuttora persiste, con (omissis).

Ma anche in questo caso, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, è necessario stabilire se questa relazione è iniziata prima del mese dì novembre 2019 ed ha quindi ha fornito un contributo causale alla crisi matrimoniale oppure è cominciata successivamente, come mera conseguenza della fine del rapporto coniugale.

Secondo la (omissis) la prova che la relazione extraconiugale del marito era iniziata prima del mese di novembre 2019 si dovrebbe trarre dalle affermazioni della stessa (omissis) che nel corso di una cena del mese di gennaio 2019 avrebbe affermato dinanzi a tutti i commensali di avere in corso una relazione sentimentale con un (omissis), riferendosi implicitamente allo stesso (omissis).

Questa circostanza è stata confermata dai testimoni (omissis) mentre gli altri tre testimoni (omissis) hanno invece negato di avere sentito la frase in questione.

Le testimonianze si elidono a vicenda perché si trattava di una cena ristretta a sole sei persone, sedute l’una vicina all’altra, così che difficilmente una frase rivolta a tutte potesse sfuggire a ben tre commensali su cinque. Tanto più una confessione così intima di un rapporto extraconiugale tra due persone così note ne (omissis) .

Peraltro (omissis) non inquadra neppure bene temporalmente la cena, riferendola alla «fine dell’anno 2018», né ricordava dove fosse seduta rispetto alla (omissis), né in un primo momento ricordava se la frase «se era stata detta prima o durante (a cena, in piedi o seduti», per poi precisare che la frase «fu detta ai momento delle presentazioni».

E’ opportuno poi evidenziare che la (omissis) rivestiva un ruolo importante nella zona del (omissis) e prima della cena conosceva soltanto (omissis), da tre o quattro mesi.

Appare quindi poco verosimile che una persona (omissis) e quindi certamente non sprovveduta, la quale dovrebbe essere particolarmente attenta alla sua immagine, al momento delle presentazioni possa avere detto a delle altre persone fino a quel momento da lei neppure conosciute, di avere in corso una relazione sentimentale con un (omissis), cioè con (omissis).

Dalle dichiarazioni rese dalle partecipanti alla cena non si può trarre dunque la prova rigorosa che la relazione sentimentale tra il (omissis) fosse iniziata prima del mese di novembre 2019.

Né elementi utili si possono trarre dalla deposizione del teste (omissis), che si è limitato a riferire che «Qualche mese prima che mia cugina andasse via di casa il geometra (omissis) mi aveva detto di una redazione tra (omissis) .. Non chiesi e non mi dette spiegazioni».

Sentito a riscontro, il (omissis) ha testualmente dichiarato:

«Credo che nei periodo dell’autunno 2020 incontrai il (omissis) per ragioni professionali, che era perito del Monte dei Paschi di Siena, poi non l’ho più visto.

In quella occasione il (omissis) mi chiese se sapevo di una redazione sentimentale tra (omissis) e la (omissis) che allora (omissis) ed io ero assessore

Sono stato assessore dal mese di agosto 2018. Non ho mai saputo né sentito nulla della vita sentimentale del (omissis) lo risposi al (omissis) che la prima volta che di avevo incontrato era stato nel mese di maggio o giugno 2020, quando stavo facendo una passeggiata in campagna con mia moglie. Ci siamo incrociati e sudatati. Successivamente di ho visti più volte in paese e ho dato per scontato che avessero una redazione e per questo ho risposto a (omissis) che ne ero a conoscenza. Nuda so dei doro rapporti antecedenti ad mese di maggio o giugno 2020, quando ci siamo incontrati”.

Quindi il teste si è limitato a riferire di un incontro avvenuto «nel mese di maggio o giugno 2020» — quindi dopo la separazione di fatto dei coniugi — e ad incontri successivi, peraltro senza mai fare alcun cenno ad elementi che facessero pensare che tra i due vi fosse una relazione sentimentale.

Il collocamento temporale dei fatti comunque esclude qualsiasi rilevanza della dichiarazione, essendo pacifico in atti che nel 2020 la relazione tra il (omissis) e la (omissis) fosse già iniziata.

Il teste (omissis) ha anche aggiunto che nel mese di maggio o giugno 2019 l’amico (omissis) gli disse che aveva visto più volte a(omissis) il (omissis) in compagnia con (omissis)

Anche questa dichiarazione de relato appare di per sé irrilevante ed esclude la rilevanza di procedere all’esame del teste di riferimento (omissis), essendo evidente che, seppure questi confermasse di avere «visto più volte a (omissis) a compagnia con (omissis) la circostanza della mera frequentazione non sarebbe stata comunque idonea a dimostrare l’esistenza di una relazione sentimentale già in corso nel mese di maggio o giugno 2019.

Sì deve quindi conclusivamente ritenere che agli atti non è stata raggiunta la prova che prima della separazione di fatto, avvenuta nei primi giorni del mese di novembre 2019, anche il (omissis) avesse già intrapreso una relazione extraconiugale.

Ne discende che la relazione avuta successivamente all’interruzione della coartazione e quando ormai la crisi coniugale era divenuta irreversibile, non può esserne stata la causa, ma semmai la conseguenza.

Pertanto, la separazione va pronunciata con addebito di responsabilità alla sola¡ (omissis).

Nelle more del procedimento il figlio (omissis) è divenuto maggiorenne, ancorché non ancora economicamente autosufficiente. Quindi sul suo affidamento il Tribunale non può più pronunciarsi, ma deve prendere atto della sua volontà di vivere con il padre, più volte manifestata nel corso del procedimento e della quale anche la madre ha preso atto.

L’altro figlio (omissis) nato ¡l (omissis) ha (omissis) nel corso del procedimento è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, prima collocato paritariamente, poi con tempi leggermente prevalenti presso il padre.

All’udienza del (omissis) 2024 è stato ascoltato e ha dichiarato testualmente: «Vorrei che fossero confermate (e attuati condizioni di visita e frequentazione con i miei genitori. Attualmente dalle ore 19,40 circa dei giovedì fino ai martedì mattina sto da mio padre, mentre dall’uscita del martedì fino alle 20 del mercoledì sono da mia madre, dalle 20 del mercoledì fino al sabato mattina sono da mio padre e dall’uscita della scuota del sabato fino al giovedì sera sono da mia madre. Vorrei continuare con queste modalità ed orario perché mi trovo bene».

Nessuna delle parti ha evidenziato disagi o criticità nell’attuale regime di affidamento di (omissis) né ragioni specifiche che (omissis) dovrebbero indurre a modificare un assetto che oramai viene osservato da anni e che io stesso ragazzo chiede di confermare.

Anzi, con l’ordinanza del (omissis) 2024 è stato dato atto che a seguito dell’audizione del ragazzo le parti hanno rinunciato ad ogni domanda relativa alla modifica delle condizioni del suo collocamento («nonché alle conseguenti modifiche dei provvedimenti economici»).

D’altra parte, si tratta di un ragazzo maturo, prossimo a compiere (omissis), perfettamente in grado di esprimere una volontà matura e consapevole.

Non si ravvisano pertanto ragioni per modificare il regime di affidamento congiunto ad entrambi i genitori e le modalità di collocamento già disposte con l’ordinanza del (omissis) 2022.

D’altra parte, l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori appare pienamente conforme allo spirito della legge 8 febbraio 2006 n. 54, in quanto valorizza il diritto del minore alla bi-genitorialità, con la previsione che ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio un adeguato lasso di tempo.

Va inoltre previsto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 155 del codice civile, l’esercizio disgiunto della potestà genitoriale solo per gli affari di ordinaria amministrazione, rimanendo, invece, necessario che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole, attinenti alla istruzione, all’educazione e alla salute.

Stante il collocamento anagrafico di (omissis)presso il padre, deve essere confermata l’autorizzazione al (omissis) di scegliere il medico di base per il ragazzo.

Ciò posto, considerata la volontà del figlio maggiorenne (omissis) – che è studente universitario e quindi non economicamente autosufficiente – di vivere con il padre e tenuto conto del regime di collocamento prevalente di (omissis) presso questo stesso genitore, va confermato il diritto di abitazione del (omissis) nella casa familiare posta a (omissis) secondo la previsione del primo comma dell’articolo 337 sexies del codice civile.

Passando agli aspetti economici, la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 17 febbraio 2023, emessa quando ancora il (omissis) era quindi sulla base di una ponderata valutazione dei redditi delle parti e della accertata «elevata perequazione reddituale tra le parti in favore del (omissis) ha ritenuto congruo che, nonostante i tempi quasi paritari di affidamento dei due figli allora minorenni, il padre corrispondesse per il loro mantenimento la somma mensile di complessivi Euro 900,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, e per il mantenimento personale della moglie l’ulteriore somma mensile di Euro 600,00.

Con specifico riferimento a quel periodo, fino a quando il (omissis) non è decaduto (omissis) per ritornare all’attività lavorativa precedente, di funzionario amministrativo del (omissis) non vi sono ragioni per discostarsi dal motivato e non impugnato provvedimento della Corte di Appello di Firenze.

Il 13 ottobre 2022 il (omissis) ha cessato il mandato (omissis) e da allora non ha più percepito l’indennità (omissis) perché è rientrato in servizio nei ruoli di (omissis) inquadrato nella (omissis) con posizione economica (omissis) del Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali, con la retribuzione di Euro 1.709,41, per tredici mensilità.

Il Tribunale ha quindi comparato la sua situazione patrimoniale, comprensiva delle proprietà immobiliari e delle disponibilità economiche derivanti anche dalla percezione del trattamento di fine rapporto (omissis) quella della (omissis) docente dì ruolo nella scuola secondaria di primo grado, dipendente del Ministero dell’Istruzione, con la retribuzione netta di euro 1.489,64 per tredici mensilità, maggiorata dalla entrate derivanti dall’attività di lavoro autonomo di (omissis) iscritto all’ordine professionale e con redditi medi di circa euro 1.000,00 mensili.

Sulla base di questi elementi di valutazione di altri esposti nell’ordinanza del (omissis) 2023 (compreso il maggior tempo che i figli avrebbero trascorso con il padre) il Tribunale ha ritenuto che le condizioni patrimoniali fossero sostanzialmente equivalenti e, confermato l’obbligo di corrispondere alla (omissis) con decorrenza dal 29 aprile 2020 e fino al 12 ottobre 2022, la somma mensile di €uro 900,00 per il mantenimento ordinario dei figli minorenni (oltre al 60% delle spese straordinarie), e di Euro 600,00 per il mantenimento personale della moglie, e ha disposto che (omissis) 2022 non fosse più dovuto dal (omissis) alla (omissis) alcuna somma titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli (ma ciascun genitore avrebbe contributo in misura paritaria alle spese straordinarie), né alcuna somma per il mantenimento personale del coniuge.

Il 13 giugno 2024 il figlio (omissis) divenuto maggiorenne, ha scelto di vivere con il padre e, da allora, ha Interrotto i rapporti con la madre, per cui è rimasto a totale carico economico del padre.

Con decorrenza da quella data, pertanto è stato posto a carico della (omissis) l’obbligo di corrispondere (omissis) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma ‘ mensile di euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie.

Questo provvedimento è stato adottato sulla base della considerazione che nell’anno di imposta 2023 la (omissis) aveva dichiarato un reddito annuo lordo di euro 24.337,00 da lavoro dipendente e di euro 9.532,00 per la professione di (omissis) e quindi il reddito complessivo lordo di euro 33.997,00, corrispondente a un reddito complessivo annuo netto di circa €uro 28.000,00; da lei stessa riconosciuto nella memoria autorizzata del 30 luglio 2024, mentre il marito aveva un reddito da lavoro dipendente di €uro 29.809,00, aveva a disposizione la casa familiare, risparmi e investimenti per ingenti importi.

Dal 13 giugno 2024 la situazione non si è sostanzialmente modificata perché la (omissis) ha continuato la stessa attività lavorativa dipendente alle medesime condizioni contrattuali (docente a tempo pieno della scuola materna (omissis) con redditi annuì lordi di euro 24.010,00) ed ha continuato a esercitare la professione di architetto, con esperienza pluriventennale, per la quale è regolarmente iscritta all’ordine professionale e corrisponde i conseguenti contributi previdenziali; attività che svolge sempre nello stesso studio posto a (omissis).

Non vi sono pertanto ragioni evidenti per modificare, a distanza di un solo anno, le precedenti disposizioni economiche, posto peraltro che a fronte di un reddito annuo lordo di almeno euro 30.000,00, appare equo che la madre corrisponda la somma mensile di euro 300,00 mensili (3.600,00 l’anno) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (omissis) (considerato anche il regime di affidamento leggermente prevalente di (omissis) con il padre).

Va conseguentemente disposta la conferma delle statuizioni economiche di cui alle ordinanze del (omissis) e del (omissis) 2024.

Non può essere accolta la domanda di rimborso del 50% delle spese sostenute dal (omissis) per l’acquisto di una autovettura per il figlio (omissis) perché, secondo il protocollo sottoscritto il 22 dicembre 2022 e attualmente vigente presso il Tribunale di Arezzo, questo genere di spese devono essere preventivamente concordate tra le parti e non è stata offerta alcuna prova al riguardo che la (omissis) abbia prestato il proprio preventivo consenso all’acquisto del veicolo.

Le spese per la circolazione e la manutenzione dell’autovettura sono poi disciplinate sempre dallo stesso protocollo e non vi è alcuna ragione del discostarvisi espressamente.

Come previsto dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, in mancanza di accordo derogativo tra le parti, l’assegno unico e universale spetta, « nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale» e quindi a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Deve invece essere respinta la domanda con la quale la (omissis) a chiesto al Tribunale di disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive presenti nelle difese scritte del l(omissis) e, in particolare, nella memoria difensiva del 5 ottobre 2020, nella memoria autorizzata del 22 marzo 2021, nella memoria autorizzata del 31 marzo 2022 e nella memoria autorizzata del 20 febbraio 2023.

Al riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio che la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall’articolo 89 del codice di procedura civile risponde al criterio di evitare un abuso del diritto di difesa (Cass., 15 dicembre 2011, n. 27001) e «va esclusa attor quando Ce espressioni in paro Ca non siano dettate da un passionate e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti detta controparte (o dell’ufficio), conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con Ca materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive» (Cass., 18 ottobre 2016, n. 21031Cass., 29 aprile 2015, n. 8724Cass., 25 giugno 2013, n. 15885Cass., 6 dicembre 2011, n. 26195) ed è possibile che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio suda reciproca condotta possa investire anche il profitto della moralità senza, tuttavia, eccedere Ce esigenze difensive o colpire Ca scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte Cass., 26 novembre 2013, n. 26417).

Nel caso In esame, le espressioni talvolta colorite che si leggono negli scritti difensivi del (omissis) non sono mai « del tutto avulse dall’oggetto della lite» ed anche quando non sono strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive presentano tuttavia sempre «una qualche attinenza con l’oggetto detta controversia», possono farsi rientrare tatu sensu nella dialettica processuale e costituiscono perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (Cass., 22 giugno 2009, n. 14552).

Del resto, queste espressioni non possono essere avulse dal contesto di una controversia in cui è eccezionale ¡l livore che le parti hanno dimostrato reciprocamente e che si è trasfuso spesso, nel corso delle udienze, in atteggiamenti, frasi e invettive, indice di un rancore e di una conflittualità estrema, nonché di frasi altrettanto graffiarti contenute nelle difese della (omissis) sotto il profilo della moralità e del giudizio del (omissis) come uomo e come padre.

Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l’esito del giudizio, che consente di esprimersi in termini di prevalente soccombenza della parte ricorrente (soccombente sulle domande di addebito, nonché sulla domanda relativa al contributo al proprio mantenimento, oltre che su altre domande), le stesse devono poste nella misura della metà a carico della (omissis) e devono invece essere compensate tra le parti per la restante metà.

Esse sono determinate sulla base dei parametri forensi di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 e al decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, avendo come riferimento i valori medi relativi allo scaglione per cause di valore indeterminabile e di media complessità, e si liquidano per l’intero in complessivi €uro 10.860,00 di cui €uro per la fase studio, €uro 1.416,00 per la fase introduttiva, Euro per la fase istruttoria e Euro 3.579,00 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Trib. Arezzo, sent., 14.08.2025, n. 530

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