1. Ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione tra i coniugi (omissis) evidente che la prosecuzione della convivenza tra le parti è divenuta ormai intollerabile.
Invero ai sensi dell’ art. 151 c.c. la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo tale frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Considerando l’oggettiva evidenza di tale stato di fatto, evincibile dalla stessa mancata conciliazione, nonché dalla reciproca richiesta di addebito, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra (omissis) nato a (omissis) il (omissis) e (omissis) nata a (omissis) il (omissis).
2. Tanto premesso in punto di status, con riferimento alla domanda di addebito della separazione giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, occorre accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità diretto tra detto comportamento e il verificarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.p.c. pone a carico dei coniugi, sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (Cass. 2003 n. 1744, Cass. 2000 n.10682, 2000 n. 279, 1999 n. 12489, 1998 n. 10742). La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell’affermare che l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito nel loro reciproco interferire nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. S.U. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n. 15279).
Nel caso di specie, le parti si sono reciprocamente incolpate di aver adottato comportamenti contrari ai doveri coniugali, ma nessuna delle due ha fornito una prova idonea a dimostrare che, dette condotte, siano state causa esclusiva – o quantomeno prevalente – della frattura dell’unione matrimoniale.
Quanto alle condotte addebitate dal ricorrente alla sig.ra (omissis) lo stesso ha rappresentato che la moglie, negli ultimi tempi, avrebbe manifestato un distacco affettivo e intrattenuto relazioni extra coniugali, sino ad andarsene di casa nel marzo 2021.
La resistente ha invece fornito un quadro diverso della vicenda rappresentando come fosse il marito a volere che lei intrattenesse rapporti sessuali con altri uomini.
Ha inoltre depositato dei documenti contenenti delle chat telefoniche, alcune delle quali a contenuto erotico, rappresentando che sono intervenute tra il marito ed una amica della resistente da quest’ultima incaricata di avviare una chat con il marito per testare i suoi sentimenti verso di lei.
Il ricorrente, con memoria integrativa del 13.5.2022 ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla resistente rappresentando di aver tentato invano di salvare il matrimonio anche con l’ausilio di terze persone.
I fatti narrati dalla resistente, in assenza di elementi ulteriori che ne dimostrino l’effettiva incidenza causale nel determinarsi della crisi coniugale, non possono considerarsi sufficienti ai fini dell’addebitabilità della separazione al ricorrente.
In particolare, la stessa resistente, in sede di udienza presidenziale, dopo aver riferito di essere sposata con il marito da 24/25 anni, ha rappresentato che le sopra indicate fantasie e richieste sessuali da parte del marito, sarebbero iniziate subito dopo il matrimonio, sebbene si sarebbero intensificate durante il periodo di pandemia (omissis) La sig.ra (omissis) in sede di udienza (omissis) ha rappresentato che le richieste in questione non sono iniziate nella parte finale del rapporto coniugale, ma subito dopo il matrimonio, durato oltre venti anni.
Pertanto, posto che di tali condotte non è stata fornita idonea prova, non vi è nemmeno evidenza che le stesse si siano intensificate nel periodo della pandemia e che siano state la causa determinante l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, la resistente non ha contestato di aver intrattenuto relazioni extra coniugali ma ha rappresentato come fosse il marito a volere detta situazione; in assenza di specifica prova circa l’incidenza che dette relazioni extraconiugali abbiano avuto nel determinare la crisi del matrimonio, la domanda deve essere rigettata.
In definitiva alla luce delle allegazioni delle parti e in difetto di un compendio probatorio concreto e univoco, idoneo a fondare un giudizio di responsabilità esclusiva a carico dell’uno o dell’altro coniuge del generarsi dell’intollerabilità della convivenza, le rispettive domande di addebito devono essere rigettate.
3. Venendo ai profili relativi al mantenimento chiesto da (omissis) ai fini dell’accertamento del relativo diritto, deve tenersi conto, oltre che dell’inadeguatezza dei mezzi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dell’eventuale sacrificio delle proprie aspirazioni professionali da parte del coniuge richiedente per dedicarsi alla famiglia, nonché della durata del rapporto coniugale e della ripartizione dei ruoli nell’ambito della convivenza.
Tuttavia, nel caso di specie, parte istante non ha fornito elementi idonei a dimostrare, né la sussistenza di un effettivo squilibrio economico derivante dalla separazione, né un reale sacrificio delle proprie capacità lavorative per esigenze familiari.
In particolare, il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione reddituale attestante la propria condizione economico-patrimoniale, limitandosi ad allegare il verbale (omissis) attestante il riconoscimento di un’invalidità civile, circostanza che, da sola, non consente di accertare il livello e la natura delle fonti di reddito attualmente percepite. Ne consegue l’impossibilità, per il Collegio, di svolgere una compiuta valutazione comparativa delle rispettive posizioni economiche dei coniugi.
Va altresì evidenziato che entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, circostanza dalla quale inferire la reciproca difficoltà economica e l’assenza di una significativa sperequazione tra le condizioni patrimoniali dei coniugi.
In mancanza dei presupposti normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dal ricorrente deve essere rigettata.
4. Riguardo alla richiesta di mantenimento in favore della figlia (omissis) avanzata dalla ricorrente, l’art. 337 septies c.c. stabilisce il potere per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
La giurisprudenza in tema di mantenimento dei figli maggiorenni ha stabilito che l’obbligo dei genitori di mantenere la prole, previsto dalla corte costituzionale e dal codice civile (147 e 148 c.c.), non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo permane sino a che i figli non abbiano raggiunto una propria indi-pendenza economica a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Va rilevato in diritto che, ai fini della richiesta di modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione o di divorzio con riguardo alla conseguita maggiore età dei figli e della loro indipendenza economica, spetta al richiedente il contributo al mantenimento l’onere di provare di non aver conseguito l’indipendenza economica per causa non imputabile, avendo ad esempio intrapreso proficuamente un percorso di studi universitari o di formazione al lavoro o essendosi adoperato nella ricerca di una occupazione retribuita senza riuscirvi. Detto onere probatorio è lieve se la maggiore età è stata conseguita da poco, mentre diviene sempre più rigoroso con l’aumentare degli anni.
La suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia ha stabilito che: “Ai fini dell’accoglimento della domanda, così come del permanere dell’obbligo a fronte dell’istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell’onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all’art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l’onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne” (Cass. civ. 26875 del 2023).
Nel caso di specie parte resistente ha allegato che la figlia (omissis) convive con la stessa che si occupa in via esclusiva del suo mantenimento mentre, parte ricorrente ha chiesto la revoca dell’ordinanza presidenziale con cui è stato posto in via provvisoria l’obbligo a suo carico di corrispondere a (omissis) un importo a titolo di mantenimento di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, sull’assunto che lo stesso provvederebbe a mantenere la figlia (omissis) con lo stesso convivente.
Alla luce di quanto sopra, va considerato che (omissis) è in giovane età (22 anni al momento della presente pronuncia), potendosi quindi presumere che non abbia ancora conseguito una indipendenza economica; va quindi confermato l’obbligo in capo al sig. (omissis) di corrispondere in favore della figlia per il suo mantenimento l’importo di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda di revoca dell’obbligo di corrispondere detto importo avanzata dal ricorrente, fondata sull’assunto che lo stesso starebbe provvedendo al mantenimento della figlia (omissis) di anni 26, non può essere accolta in quanto il diritto al mantenimento per i figli non è un diritto disponibile e non è suscettibile di essere compensato.
5. Quanto, infine, alla domanda formulata dal ricorrente, volta a ottenere la restituzione della somma di euro 70.000,00 che egli assume di aver investito nell’attività commerciale intestata alla resistente, la stessa non è proponibile nell’ambito del presente giudizio di separazione personale.
Detta domanda, infatti, ha natura meramente patrimoniale e presuppone un accertamento autonomo in ordine all’esistenza, entità, qualificazione giuridica ed eventuale causa dell’attribuzione patrimoniale dedotta (donazione, mutuo, conferimento, ecc.), richiedendo uno specifico giudizio ordinario di cognizione. Non è consentito, infatti, in sede di separazione personale dei coniugi, avanzare domande restitutorie o risarcitorie estranee alla regolamentazione dello status e agli effetti personali ed economici immediatamente connessi alla cessazione della convivenza.
Ne consegue l’inammissibilità della domanda in questione.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
Trib. Sciacca, Unica, sent., 08.10.2025, n. 303