Famiglia – Filiazione – Separazione – Determinazione dell’assegno divorzile e prova dello squilibrio economico e dei sacrifici professionali

Famiglia – Filiazione – Separazione – Determinazione dell’assegno divorzile e prova dello squilibrio economico e dei sacrifici professionali

1.Il primo motivo di contestazione, sollevato dal ricorrente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., concerne l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed il travisamento del contenuto oggettivo della prova, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione comparativa reddituale delle parti (“non è vero che la Sig.ra D.D. percepisce una retribuzione mensile netta mediamente pari ad € 1.700,00 circa come affermato dalla sentenza di appello”).

2.Il secondo motivo di contestazione, sollevato dal ricorrente ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., concerne la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed error in iudicando, con violazione degli art. 2697 c.c., 115 e 113 c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di indicare quali siano stati i sacrifici professionali svolti da D.D. durante la vita coniugale.

3.I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

L’accertamento svolto dalla Corte di appello, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, si presenta carente rispetto alla sussistenza dello squilibrio reddituale ed economico, soprattutto in esito alla valutazione compiuta in merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.

La stessa Corte di appello riconosce, peraltro, in maniera del tutto contraddittoria, che l’ex-moglie è dotata di adeguate risorse economiche sia sotto il profilo del reddito mensile sia sotto quello delle proprietà immobiliari, salvo poi riconoscerle l’assegno divorzile sulla scorta di un presunto danno, derivante dall’avere lavorato in nero, per la sussistenza di un prossimo importante squilibrio, derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali.

Il ragionamento della Corte territoriale si presenta, dunque, del tutto ipotetico e non attuale, non avendo valutato correttamente i presupposti richiesti normativamente ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Suprema Corte, ai fini del suo riconoscimento con funzione perequativo-compensativa, infatti, “presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio, sotto l’aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez.1, ordinanza n. 27945 del 4.10.2023).

La stessa pronuncia afferma che il riconoscimento dell’assegno “richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.

La pronuncia impugnata non risulta conforme ai principi appena riportati.

La Corte di appello non solo non ha accertato la sussistenza dello squilibrio reddituale e patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, che costituisce precondizione ineliminabile per l’attribuzione dell’assegno di divorzio ma ha svolto valutazioni del tutto ipotetiche che ove si verifichino possono essere astrattamente idonee a giustificare un giudizio di revisione ma nella specie, non fondandosi su accertamenti di fatto ma su proiezioni ipotetiche non sono idonee a far sorgere il diritto all’attribuzione dell’assegno. Si richiamano al riguardo le affermazioni contenute nella sentenza impugnata: “tuttavia, ciò non può ritenersi adeguato a compensare i sacrifici professionali svolti dall’appellante durante la vita coniugale” ed è “pacifico tra le parti che D.D. abbia smesso di lavorare tra il 1995 e il 1999, allorquando i figli delle parti erano piccoli, evidentemente per dedicarsi alla loro crescita con ciò garantendo al marito un supporto inevitabilmente utile per la sua progressione in carriera” nonché “dall’altro, la successiva attività lavorativa svolta in nero dall’appellante nel decennio seguente, le ha provocato un altrettanto inevitabile danno contributivo L’assenza di ogni specificazione dei sacrifici professionali e la sola affermata evidenza del supporto familiare, che ha comportato il danno contributivo per l’attività lavorativa svolta irregolarmente, senza ulteriori concrete specificazioni, non consentono di individuare le ragioni del riconoscimento dell’assegno divorzile in relazione alla situazione esistente tra i due ex-coniugi, ponendosi così in contrasto con le linee interpretative dettate dalla Suprema Corte in ordine all’accertamento dei presupposti per ottenere il beneficio economico divorzile.

4.L’accoglimento dei motivi di impugnazione del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale.

5. Il ricorso principale, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento di quello incidentale, e di conseguenza va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche ai fini della spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ., ord., 09.02.2026, n. 2917

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