Famiglia – Filiazione – Nonna sola a mantenere il minore convivente e diritto all’assegno per il nucleo familiare

Famiglia – Filiazione – Nonna sola a mantenere il minore convivente e diritto all’assegno per il nucleo familiare

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 d.l. n.69/88, conv. con modif. dalla l. n.153/88, nonché dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte compiuto il necessario accertamento sul requisito della vivenza a carico della nonna.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente. Tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile – se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. – in cassazione (v. Cass.15041/24Cass.9237/18).

Nel caso di specie, la Corte ha compiuto l’accertamento in fatto del predetto requisito, dovendosi precisare che la prova dello stesso, per quanto rigorosa, ben può essere data a mezzo di presunzioni, non essendovi alcuna limitazione legale sul punto. Ebbene, la Corte ha accertato che: a) il minore conviveva con la nonna; b) la nonna è percettrice di una pensione capace di garantire in modo costante e continuativo il mantenimento del nipote; c) la madre non è mai stata percettrice di reddito, ad eccezione di due settimane nel 2018, periodo nel quale ha guadagnato €281; d) ella del resto non è autosufficiente, siccome affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento; e) il padre, a dispetto del reddito percepito per il suo impiego part-time, da anni si disinteressa del figlio, non vive con lui, non lo ha mai mantenuto e, infatti, nemmeno ha mai chiesto di percepire l’assegno per il nucleo familiare. Da tali elementi, di sicura pregnanza probatoria e non posti in contestazione dall’Inps, la Corte ha concluso rettamente che l’unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna. Né può dirsi che non sia stata raggiunta la prova rigorosa chiesta dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di vivenza a carico, poiché il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso.

Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese, essendo rimasta intimata R.L.

Cass. civ., lav., ord., 29.10.2025, n. 28627

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