*Famiglia – Filiazione – Modifica del cognome del minore, occorre il consenso di entrambi i coniugi

*Famiglia – Filiazione – Modifica del cognome del minore, occorre il consenso di entrambi i coniugi

1.-Il presente appello, proposto dalla signora –omissis– in proprio e nella qualità di genitore del minore nominato in epigrafe, ha ad oggetto la sentenza del Tar Lombardia (Sezione Prima) n. 2676/2024, che ha accolto il ricorso proposto dal padre del suddetto minore, nato durante la convivenza more uxorio cessata –omissis-, per l’annullamento del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’aggiunta del cognome materno.

L’autorizzazione era stata concessa dal Prefetto su richiesta unilaterale dalla madre e nonostante l’opposizione del padre nel quadro di una complessiva situazione di conflitto tra i due genitori, tale da determinare l’affidamento del minore stesso per talune incombenze ai servizi sociali, con nomina di un curatore speciale.

Si costituiva in giudizio per resistere al gravame il signor –omissis– in data 30 novembre. Il Ministero dell’interno-UTG di Milano, nonostante sia parte soccombente in primo grado, si è costituito in appello in data 9 dicembre 2024 con foglio di rito “per resistere al ricorso notificato il 27 novembre 2024” (sic).

All’udienza del 10 aprile 2025 la causa era trattenuta in decisione.

2.- L’appello è infondato.

Va posto al centro della questione il dissenso del padre del minore (a prescindere dalle relative ragioni), secondo la corretta ricostruzione del giudice di prime cure, facendone discendere l’impraticabilità del procedimento amministrativo di competenza del Ministero dell’interno per il cambio/aggiunta del cognome in assenza –come nella fattispecie- di un’istanza congiunta dei genitori esercenti la patria potestà sul minore della cui modifica del cognome si tratta. Invero, per chiedere la modifica del cognome per un soggetto minorenne, è necessario che ad attivare il procedimento amministrativo siano entrambi i genitori, o uno solo con il consenso espresso dell’altro. In caso di disaccordo tra i genitori, ogni questione di particolare importanza che riguardi i minori (ritenendo tale anche l’attribuzione del cognome) è rimessa al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 320, comma 2 e 316, comma 2 del codice civile.

Né appare decisiva nella fattispecie la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, recante dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 262, primo comma, c.c., sulla quale essenzialmente si fondano le prospettazioni dell’odierna appellante. Tale pronunzia è invero riferita alla sola ipotesi di “attribuzione originaria” del cognome, in data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, e non al –diverso- caso di successiva modifica che qui rileva, rispetto al cognome attribuito prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Sicché, la citata pronuncia, se per un verso ha introdotto una sostanziale innovazione nell’attribuzione del cognome dei genitori al figlio alla nascita, per altro verso ha circoscritto espressamente la dichiarazione di incostituzionalità alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta o in cui sulla prima attribuzione sia pendente un procedimento giurisdizionale, così legittimando la distinzione tra prima attribuzione e modifica postuma. Se ne riporta il passaggio saliente: ”Infine, è doveroso precisare che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicché la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo” (cfr. par.16).

La ricostruzione della signora –omissis– dunque, tutta incentrata sulla portata innovativa della pronunzia di incostituzionalità e sulle conseguenti implicazioni, non coglie nel segno, restando la fattispecie in esame esclusa – ratione temporis – dal relativo raggio di operatività.

In tal senso si è già espressa questa Sezione nella sentenza n. 6000/2024, sia pure occupandosi di un caso non perfettamente sovrapponibile (la madre della minore aveva chiesto la sostituzione del cognome del padre con il proprio nel solo interesse della figlia, sul presupposto che non avesse mai avuto alcun rapporto significativo con l’altro genitore; laddove la signora -OMISSIS- chiede l’aggiunta del proprio e dichiara di agire anche -e non solo- nell’interesse del figlio). Vi si legge invero che “le ipotesi previste rispettivamente dall’articolo 262 c.c. e dall’articolo 89 coesistono nel nostro ordinamento, richiedendo la sussistenza di presupposti differenti e rispondendo ad esigenze diverse” e che “..l’istanza di cambiamento del cognome presentata in suo nome dalla madre deve essere presentata dinanzi al Tribunale per i minorenni competente”.

In ogni caso, secondo quanto emerge dalle ultime produzioni documentali, l’odierna appellante ha parallelamente avviato il procedimento di volontaria giurisdizione.

3.- In conclusione, l’appello va respinto. Considerata, tuttavia, la novità della questione, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

Cons. di Stato, III, sent., 06.06.2025, n. 4932

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