*Famiglia – Filiazione – Divorzio – Assegnazione della casa coniugale e irrilevanza del possibile ritorno della prole

*Famiglia – Filiazione – Divorzio – Assegnazione della casa coniugale e irrilevanza del possibile ritorno della prole

1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver il giudice di merito confermato l’assegnazione della casa coniugale alla A.S., nel difetto di una stabile convivenza con la madre da parte della figlia maggiorenne portatrice di handicap, allo scopo di garantire alla stessa una futura disponibilità dell’abitazione.

Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 ter c.c., 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver il giudice di merito confermato l’assegnazione della casa familiare stabilendo che la figlia sia collocata presso la madre.

Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2909 c.c., 156, comma 7, c.c. (ora art. 473 bis.29 c.p.c.), 337 quinquies c.c. e 9 l. n. 898 del 1970 (ora art. 473 bis.29 c.p.c.), anche in riferimento agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 24, comma 1 e 2, e 111, comma 2, Cost., per aver il giudice di merito confermato l’assegnazione della casa coniugale fondando la propria decisione su un fatto futuro ed incerto.

Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c. in relazione agli artt. 3, comma 2, Cost., 29, comma 1, Cost. e 42 Cost., per aver il giudice confermato l’assegnazione della casa coniugale all’esito di un’interpretazione delle norme indicate contraria ai princìpi costituzionali.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Occorre preliminarmente evidenziare come non sia controverso tra le parti che la figlia A., maggiorenne con disabilità, si trovi in una condizione di handicap grave, che comporta l’applicazione dell’art. 337 septies c.c., nella parte in cui, al comma 2, prevede che «Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.»

Questa Corte ha chiarito che la norma appena richiamata determina l’operatività per il figlio maggiorenne gravemente disabile non solo delle disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento dei figli minori da parte dei genitori non conviventi, ma anche della disciplina relativa all’assegnazione della casa familiare, escluse solo le norme sull’affidamento, condiviso od esclusivo (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021).

Non può essere revocata in dubbio, infatti, la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, tenuto conto che l’assegnazione della casa familiare anche in questi casi è tesa a garantire a quest’ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023).

Tale soluzione si conforma all’opinione già espressa da questa Corte prima dell’entrata in vigore dell’art. 155 quinquies c.c. (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 16027 del 09/12/2001) e, poi, nella vigenza di quest’ultima disposizione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12977 del 24/07/2012).

2.2. Con riferimento ai requisiti per l’assegnazione della casa familiare, questa Corte ha, in generale, affermato che la relativa statuizione deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell’assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32151 del 20/11/2023).

Questa Corte ha, poi, precisato, con riferimento alle ipotesi in cui si tratti di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che la nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. implica la stabile dimora del figlio presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delle ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019).

Tale principio opera anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia portatore di una disabilità grave.

Anche in questa ipotesi il giudice è tenuto a verificare, con un accertamento da compiersi in concreto e nell’attualità, che la casa familiare rappresenti per il figlio gravemente disabile, l’habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all’accudimento e alla cura.

Deve, in sintesi, risultare l’esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l’assegnazione dell’abitazione a quest’ultimo.

2.3. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che, a conclusione del procedimento di divorzio, la Corte d’appello ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla A.S., disposta dal Tribunale, in conformità a quanto già disposto in sede di separazione, sebbene nel corso del giudizio di primo grado, nel 2018, A. fosse stata inserita in strutture residenziali adibite alla assistenza e cura dei soggetti con disabilità psichiche, ove ancora si trovava, nel 2023, al momento della decisione del gravame.

La Corte d’appello ha escluso che la casa familiare avesse perso la propria funzione di habitat domestico della figlia delle parti, nonostante quest’ultima fosse da molti anni ricoverata in strutture residenziali per malati psichici, dando rilievo al fatto che dalle risultanze di causa non emergeva che la figlia dovesse restare per tutta la vita in dette strutture ed, anzi, i servizi che avevano in carico la ragazza stavano valutando la possibilità di riavvicinarla alla città in cui vivevano i genitori.

Non potendo escludere che la figlia potesse, in futuro, tornare nella casa familiare, la Corte d’appello, pur escludendo nell’attualità tale soluzione, ha ritenuto conforme all’interesse di quest’ultima conservare l’assegnazione dell’abitazione familiare alla madre che, da sempre, prima del ricovero, aveva vissuto con lei.

Tuttavia, come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, è la sussistenza, nell’attualità, della funzione di habitat domestico, da custodire nell’interesse del figlio, senza che abbia alcuna rilevanza l’eventuale possibile rientro in tale abitazione in un futuro non meglio determinato.

Come sopra evidenziato, l’accertamento avrebbe dovuto riguardare, non la possibilità, in un futuro più o meno prossimo, di un rientro della figlia nella casa familiare, ma l’esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra la figlia maggiorenne con grave disabilità, la casa familiare e il genitore a cui viene assegnata la casa, in grado di giustificare, nel caso concreto, l’assegnazione dell’abitazione alla madre.

Tale valutazione, nella specie, è del tutto mancata, avendo la Corte d’appello dato rilevanza all’eventuale rientro della figlia nella casa familiare in un futuro incerto e solo possibile.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, da ritenersi assorbiti.

4. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti di causa in applicazione del seguente principio:

«In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni».

La Corte di merito provvederà anche alla statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Cass. civ., I, ord., 18.08.2025, n. 23443

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