Nel giudizio in oggetto il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione diniego espressa dall’Università di Pisa con comunicazione del27 marzo 2025 sull’istanza di accesso agli atti dal primo inoltrata, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, in data 21 marzo 2025.
In particolare, con tale istanza il ricorrente aveva chiesto all’Università di Pisa la seguente documentazione: a) l’effettiva iscrizione della figlia all’università; b) il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e votazioni; c) l’eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito.
Quindi il ricorrente, nel presente giudizio, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di accesso alla detta documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia, deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’Università e gli esami eventualmente sostenuti, anche al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa, nella prospettiva di procedere giudizialmente ad una eventuale revisione dell’assegno di mantenimento.
In particolare, l’amministrazione ha negato al ricorrente l’accesso agli atti richiesti precisando che, in conformità con la previsione di cui all’art. 24, comma 6, lett. d), L. n. 241/1990, il “curriculum studiorum, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera i) del Regolamento di Ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa, è ostensibile solo previo consenso da parte del controinteressato. Il citato articolo testualmente recita “sono sottratti all’accesso…i documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di studenti…”. Considerata la motivata opposizione presentata in data 25/03/2025 dalla controinteressata, questa Amministrazione ritiene preminente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del diritto alla riservatezza. Pertanto, l’istanza da lei presentata non può essere accolta”.
Si è costituita in giudizio l’Università di Pisa eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento di Ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa, ed argomentando nel merito circa l’infondatezza della pretesa ostensiva, in quanto non assistita dalla necessità di curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante, come previsto dall’art. 9, comma 3, del Regolamento di Ateneo e dall’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990. E ciò in quanto l’assegno di mantenimento posto dal giudice civile a carico del ricorrente non includerebbe le spese universitarie e comunque, in base alla giurisprudenza della Cassazione, in caso di azione perla revisione dell’assegno di mantenimento, spetterebbe al figlio maggiorenne la prova delle circostanze che rendano giustificato il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa.
All’udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, appare evidente che ai fini dell’ammissibilità della presente azione non occorreva la contestuale impugnazione del Regolamento di Ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa, il quale chiaramente non pone un limite assoluto all’accesso con riferimento ai documenti relativi al curriculum studiorum degli studenti, ma conformemente all’art. 24, comma 6,lett. d) e comma 7, della L. n. 241 del 1990, con norma di chiusura, comunque garantisce “il diritto di accesso ai documenti amministrativi, quando la loro conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con rinvio dunque alla tecnica del bilanciamento; tant’è che anche le difese di merito dell’Università si appuntano sulla contestazione della sussistenza di quest’ultimo requisito della necessità e sono poi orientate alla dimostrazione della correttezza del bilanciamento d’interessi effettuato dall’amministrazione.
Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nel merito nei limiti che si passa a delineare.
Invero le norme sopra richiamate (del Regolamento di Ateneo e legislative) devono essere intrepretate nel senso di consentire l’accesso ai suddetti documenti, non solo quando questi siano utili per ragioni difensive, pendente un giudizio davanti a un giudice, ma anche quando l’istante deve valutare se adire o meno il giudice e quindi necessita dei documenti per curare al meglio i propri interessi decidendo, causa cognita, se adire la strada processuale. In questa prospettiva, il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
In base alle suesposte considerazioni, va annullato l’impugnato provvedimento di diniego, che è stato adottato dall’Università di Pisa sulla base dell’opposizione presentata dalla controinteressata, ed assegnando assoluta ed indiscriminata preminenza (peraltro immotivatamente), nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla tutela del diritto alla riservatezza.
Infatti, l’indubbia esigenza difensiva del ricorrente non andava scandagliata fino al punto di stabilire quali potessero essere gli oneri probatori del medesimo in un eventuale giudizio civile di revisione dell’assegno di mantenimento, non essendo il diritto di accesso, anche nella sua dimensione difensiva, meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale.
Piuttosto l’Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull’interesse alla riservatezza della figlia, l’interesse del padre, data l’età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento, essendo peraltro in questa sede irrilevante la questione della ricomprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie.
Così delineato l’interesse diretto e attuale del ricorrente, il Collegio ritiene che esso debba e possa essere soddisfatto con la conoscenza dell’effettiva iscrizione della figlia all’università, del dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date, e dell’eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo, se conseguito, mentre sembra esulare dall’interesse specifico fatto valere la conoscenza delle votazioni riportate nei singoli esami, elemento sul quale si deve ritenere prevalente l’interesse alla riservatezza della controinteressata.
Anche l’interesse, più genericamente prospettato dal ricorrente, di conoscere gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, può ritenersi soddisfatto con la conoscenza dei medesimi dati sopraindicati; tanto più che questo Tribunale con la sentenza della prima sezione n.1160 del 2022, ha disconosciuto la possibilità di attribuire alla previsione di cui all’art. 30 della Costituzione una valenza assoluta e derogatoria delle ulteriori norme poste a tutela della riservatezza della persona (primo fra tutti, l’art. 2),specie nei casi in cui lo studente universitario (ormai maggiorenne) risulta sicuramente in grado di effettuare le proprie scelte e vivere autonomamente la propria vita.
La domanda di accesso va pertanto accolta entro i suddetti termini.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia.
TAR Toscana, IV, sent., 27.06.2025, n. 1212