1. Il ricorso non è fondato e dev’essere respinto.
2. La tesi dell’imputata, esposta con i primi due motivi, è essenzialmente quella di non essersi appropriata delle somme percepite a titolo di pensione dalla propria madre, di cui ella era amministratrice di sostegno, ma soltanto di averle distolte dal conto di costei, non si capisce bene se per metterle al riparo dalle controverse pretese economiche della casa di riposo o se per rimborsare il proprio marito delle spese anticipate per l’assistenza di tale congiunta, ovvero per l’una e per l’altra ragione.
Quale che questa fosse, però, non vale ad escludere la configurabilità del reato e la consapevole volontà dell’imputata di commetterlo.
Il prelievo di liquidità da un conto bancario ed il riversamento su un diverso conto corrente nell’esclusiva disponibilità altrui consentono al titolare di quest’ultimo di disporre delle stesse uti dominus ed al di fuori del controllo dell’originario avente diritto, trattandosi, dunque, di operazione che ben può reputarsi univocamente sintomatica – come hanno fatto i giudici di merito – dell’avvenuta interversio possessionis. Non vale, infatti, ad escludere il reato l’eventuale finalità ulteriore e mediata dell’operazione, ancorché, in ipotesi, congruente con il munus publicum dell’agente, poiché si tratta di reato a dolo generico, per il quale, dunque, è sufficiente che quegli abbia agito con la consapevolezza dell’altruità della cosa e con la volontà di disporne per uno scopo diverso da quello che ne giustificava il possesso da parte sua.
3. Tanto premesso in linea di principio, e tenendosi altresì a mente che l’amministratore di sostegno deve agire pur sempre nell’interesse della legge, non potendo tutelare quello patrimoniale dell’assistito al di là di quanto questa gli consenta, nello specifico la sentenza impugnata ha disatteso con motivazione ampiamente persuasiva l’anzidetta tesi difensiva.
Ha escluso, infatti, l’ipotesi di una legittima compensazione del credito altrui, ovvero quello del marito dell’imputata, non essendo tale diritto certo nel suo ammontare, liquido né esigibile, e non essendosene nemmeno mai precisati ammontare, causali ed estremi nel rendiconto rassegnato al giudice tutelare.
Così come ha considerato una semplice asserzione quella per cui la ricorrente avrebbe agito nell’esclusivo interesse dell’assistita e le somme sarebbero state lasciate in giacenza sul conto del proprio marito per le eventuali necessità della madre. Evidenzia la sentenza impugnata, infatti, senza riceverne smentita, che non soltanto di quei trasferimenti di somme sul conto del marito l’imputata non ha fatto menzione nel rendiconto al giudice, ma anzi che, in tale documento, ella ha affermato di aver destinato i ratei di pensione della propria madre al pagamento delle rette dell’istituto, quando invece lo aveva da tempo interrotto (ovvero da marzo del 2018 ad ottobre del 2020, allorché è stata rimossa dall’incarico).
Peraltro, è agevole osservare che, se l’imputata avesse effettivamente agito in buona fede, allo scopo, cioè, di tutelare la madre dalle indebite pretese della struttura assistenziale, ben si sarebbe potuta limitare, in ipotesi, a non pagare le rette, ma non avrebbe avuto alcuna necessità di svuotarle il conto corrente bancario della relativa provvista, non potendo quell’ente attingervi se non per effetto di un provvedimento giudiziario, anche soltanto di natura cautelare, ma comunque, in ragione della sua fonte, legittimo. Avrebbe, cioè, potuto lasciare le somme sul conto della madre od anche, in alternativa, su un altro specificamente dedicato, dal quale sarebbero state prelevate – legittimamente – solamente all’esito dell’eventuale contenzioso con la casa di riposo, in caso di soccombenza. Sostanzialmente in questi termini si è espressa la Corte d’appello e, nel ricorso, non si rinviene alcuna replica persuasiva a tale lineare argomentare.
4. Il terzo motivo, con cui s’invoca la riqualificazione del fatto come “peculato d’uso”, è manifestamente infondato.
Basti rilevare che il peculato d’uso, nei casi – come quello in esame – in cui la cosa non sia stata restituita, presuppone che la mancata restituzione sia divenuta impossibile per il venir meno della res: ciò che non è configurabile nel caso del denaro, con riferimento al quale, per tale motivo, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo e costantemente escluso la configurabilità di tale fattispecie di reato meno grave (per tutte, Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242).
D’altronde, essendo la propria madre in vita allorché la ricorrente è stata sollevata dall’incarico di amministratrice, nulla avrebbe impedito a quest’ultima, se effettivamente avesse agito in buona fede, di dar atto delle somme prelevate e di metterle a disposizione dell’amministrazione.
5. Manifestamente infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso, in tema di ammontare della confisca.
Il profitto del reato è rappresentato dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla condotta illecita, presupponendo, dunque, l’accertamento della diretta derivazione causale da questa: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo (per tutte: Sez., U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700).
Ciò premesso, correttamente la sentenza impugnata lo ha individuato nelle somme di denaro di cui l’imputata si è appropriata, prelevandole dal conto della madre senza destinarle al pagamento delle relative rette dell’istituto o ad altre esigenze di costei. E, una volta indimostrata – per le ragioni anzidette – l’esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del proprio marito, corretta si presenta anche la determinazione del quantum nell’intero ammontare di tali prelievi.
6. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge l’obbligo per il proponente di farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).
Cass. pen., VI, ud. dep. 27.01.2026, n. 3252