Enti locali –Rimozione integrale di due alberi messi a dimora in area privata per la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, omessa valutazione di soluzioni alternative utili e illegittimità dell’ordinanza sindacale

Enti locali –Rimozione integrale di due alberi messi a dimora in area privata per la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, omessa valutazione di soluzioni alternative utili e illegittimità dell’ordinanza sindacale

1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 20 maggio 2024 e depositato in pari data, è insorto avverso l’atto in epigrafe, recante il divieto di detenzione di armi e munizione, formulando in diritto motivi specifici in punto di violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 12 giugno 2024, con ordinanza n. 85 del 2024, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris, in quanto: «- le misure impeditive della detenzione di armi possono essere assunte con riferimento a situazioni di fatto o comportamenti che siano espressione del pericolo di abuso e di possibile vulnus alle condizioni di sicurezza e ordine pubblico, indipendentemente dalla presenza di misure di condanna in sede penale; – nel caso di specie l’avversata determinazione prefettizia, espressione di ampia discrezionalità, non appaia manifestamente irragionevole né sproporzionata al fine perseguito».

4. Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. L’atto avversato si impernia, sul versante motivazionale, sull’intervenuta revoca del porto di fucile per uso caccia, a seguito dell’accertamento, da parte di unità di personale del Comando stazione carabinieri di -OMISSIS- che «[…], durante un servizio esterno, nel transitare in una via del comune di -OMISSIS- (MT), giunti all’altezza di un -OMISSIS-, notavano parcheggiata, a circa 10 (dieci) metri dal predetto esercizio commerciale, un’autovettura Fiat Fiorino con il finestrino lato guida abbassato e con un fucile riposto in una custodia, appoggiata sul sedile lato passeggero, con nessuno a bordo. Nell’occasione i Militari, entrati all’interno del -OMISSIS-, identificavano il proprietario dell’autovettura in -OMISSIS–OMISSIS-, il quale si trovava in compagnia di tale P.F.M., entrambi intenti a consumare la colazione, incuranti di aver lasciato l’autovettura incustodita con l’arma a bordo. A seguito di un ulteriore controllo dell’abitacolo dell’autovettura, dietro al sedile del conducente, veniva rinvenuto un altro fucile, di proprietà di -OMISSIS–OMISSIS-. A seguito di ciò, -OMISSIS-veniva deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 20 bis della legge n. 110 del 18 aprile 1975 (omessa custodia di armi)».

5.2. Secondo il ricorrente, che ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze già formulate nel ricorso proposto innanzi a questo Tribunale amministrativo avverso la presupposta revoca del porto di fucile (r.g.n. 183 del 2024), il contestato divieto prefettizio sconterebbe una evidente carenza motivazionale e di istruttoria, essendo stato a sua volta emanato sulla base della sola relazione dei Carabinieri (già posta a fondamento della ripetuta revoca del porto di fucile), senza lo svolgimento di ulteriori attività di riscontro. In particolare, dapprima la Questura di Matera o ora la Prefettura di Matera non avrebbero considerato quanto segue : – la relazione dei Carabinieri di -OMISSIS- sarebbe «priva di qualsivoglia riscontro concreto nonché intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittoria»; – l’autovettura «era nelle immediate vicinanze dell’-OMISSIS- la cui porta di ingresso si trova a meno di 1 metro da dove era parcato il veicolo di talché l’arma è sempre stata sotto il controllo del P.F.M. che quindi non ha mai omesso di custodirla»; – il «finestrino del veicolo lato conducente era aperto per meno della metà della sua grandezza e l’arma era nascosta dietro il sedile lato conducente, di talché sarebbe stato impossibile per qualunque soggetto riuscire a prelevare l’arma dalla vettura »; – «come riferito dagli stessi Carabinieri nel verbale di ritiro cautelare, erano le ore 07:20 di mattina del 28.12.2023 e in strada non vi era nessuno»; – l’arma del ricorrente sarebbe stata «nascosta dietro il sedile lato conducente e i Carabinieri di -OMISSIS- non l’avrebbero neppure rinvenuta se non gliel’avesse indicata lo stesso -OMISSIS-perché non era visibile»; – il P.F.M. «è affetto da problemi di salute, in particolare -per quel che qui rileva- da diabete […], e in quel momento si era sentito male»: – non sarebbe stato considerato il conseguente «stato di necessità». Mancherebbe pure un giudizio complessivo sulla personalità e la condotta del ricorrente, particolarmente utile in ragione dell’episodicità dei fatti contestati e della piena affidabilità del deducente.

5.3. In senso contrario, il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., quanto già statuito nelle medesima questione con riguardo al ricorso r.g.n. n. 183 del 2024, ossia che: «[…] l’art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS, attribuisca al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi “alle persone ritenute capaci di abusarne”, mentre il successivo art. 43 preveda, oltre alle generali ipotesi comportanti il diniego di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui all’art. 11, ulteriori specifiche ipotesi indicate al comma 1, nonché, al comma 2 che “la licenza può essere ricusata […] a chi non dà affidamento di non abusare delle armi”. Secondo una condivisibile giurisprudenza, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall’art. 699 c. p. e dall’art. 4, comma 1, della l. n. 110/1975, sicché, in tale quadro normativo, il controllo effettuato al riguardo dall’autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe, essendo la stessa titolare di un ampio potere discrezionale di valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto di non abusare delle armi. In ragione di ciò il diniego di porto d’armi o la revoca di tale titolo non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons Stato, sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521). Ancora, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il giudizio di inaffidabilità a detenere armi è giustificabile anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali che però sono non ascrivibili a buona condotta, di guisa che l’autorizzazione al porto d’armi può essere rilasciata solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (Cons Stato, sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270). Nel caso di specie, la revoca tiene conto di una condotta che, sebbene non abbia (allo stato) comportato l’irrogazione di una sanzione penale, essendo in corso di svolgimento il relativo processo, appare di particolare disvalore ai fini che qui rilevano, denotando l’assenza di attenzione al profilo della corretta detenzione di armi e munizioni. Si tratta di condotta contra legem che ben può far insorgere un giudizio negativo in ordine alla futura condotta della persona relativamente all’uso delle armi. Nel caso di specie, l’aver lasciato il fucile (essendo irrilevante la sua collocazione) nell’autoveicolo incustodito durante la – incontestata – sosta in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande costituisce, oggettivamente, una circostanza indicativa di superficialità e scarsa diligenza nella tenuta e conservazione delle armi, elementi in sé idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità (ex multis, T.A.R. Campania, sez. V, 26 settembre 2024, n. 5105). Quanto alla natura episodica della vicenda, va richiamato il condivisibile indirizzo pretorio secondo cui è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, non necessariamente di rilevanza penale, per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell’ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità (Consiglio di Stato, sez. III, n. 6977/2020 e n. 6614/2020). In definitiva, ritiene il Collegio che nel caso di specie sia stata svolta una adeguata valutazione complessiva degli aspetti concreti che sono stati assunti a presupposto per la formulazione del giudizio di non affidabilità, che, atteso il suo carattere latamente discrezionale, non può essere sindacata se non per la violazione del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabile. Neppure sussistono gli estremi per addivenire all’ammissione della istata prova testimoniale, essendo incontroversi i fatti rilevanti, ossia l’essere stato lasciato il fucile all’interno di un autoveicolo in assenza di persone che lo custodissero e l’essere il ricorrente stato identificato dai militari nel mentre si trovata all’interno di un esercizio di somministrazione» (in termini, T.A.R. Basilicata, 2 gennaio 2025, n. 2).

5.4. Resta da aggiungere come anche nel caso del divieto di detenzione di armi e munizioni la valutazione che compie l’Autorità di pubblica sicurezza in materia sia caratterizzata da ampia discrezionalità e persegua lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; pertanto il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 1270/2015). L’ampiezza di tale discrezionalità deriva dall’assenza, nel nostro ordinamento, di un diritto alla detenzione e al porto di armi, che anzi costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 del codice penale e all’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché dall’atteggiarsi del divieto qui avversato non già come misura di carattere sanzionatorio o punitivo, bensì quale provvedimento di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (ex multis, Cons. Stato, sez. I, n. 1575/2017). Tale discrezionalità dell’amministrazione può essere sindacata solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti e la relativa valutazione può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (ex multis, Cons. Stato, sez. I, n. 1575/2017, cit.), ossia ciò che non è, per quanto si è ampiamente osservato innanzi, nel caso di specie.

6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

TAR BASILICATA, I – ordinanza 04.12.2025 n. 119

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