Premesso che:
– il sig. Fiorentino Vittorio, con istanza, inviata a mezzo pec il 22.02.2024, ha chiesto al Comune di Melpignano, “l’adeguamento delle NTA del PUG vigente alle NTA del Piano Particolareggiato Territoriale Regionale, procedendo alla classifica “E1 – zona agricola produttiva normale” del lotto di sua proprietà, contrassegnato nel catasto terreni dell’Ente civico al fg. 1, p.lla n. 267”;
– il Comune di Melpignano è rimasto inerte;
Tutto quanto premesso, parte ricorrente, con il presente ricorso, notificato e depositato il 18.04.2024, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Comune di Melpignano, in data 12.07.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 08.10.2025, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Gli artt. 2 e 3 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato.
L’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa e motivata si impone anche là dove l’amministrazione ravvisi una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
In tali ultimi casi, a seguito del novellato art. 2, comma 1 della L. n. 241/1990 ad opera dell’art. 1 comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Nella specie, l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza proposta dal ricorrente per l’adeguamento delle NTA del PUG vigente alle NTA del PPTR e, quindi, per la classificazione del lotto di proprietà – fg. 1, p.lla n. 267 – da Zona E3 “Zona Agricola di salvaguardia e di interesse ambientale” in Zona E1 “Zona agricola produttiva normale” che trattasi, costituisce un comportamento violativo dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle contestazioni sollevate in sede processuale dall’Amministrazione resistente, risolvendosi le stesse in asserzioni difensivi inidonee, in quanto tali, a produrre effetti diretti nei confronti dell’istanza proposta dal ricorrente.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune Melpignano di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata dalla ricorrente il 22.02.2024 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio riserva poi, su apposita istanza di parte, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 17.10.2025 n. 1392