1. Con ricorso notificato il 18 giugno 2025 e depositato il 23 giugno successivo, la società ricorrente – premesso che, con contratto del 28 gennaio 2021, l’ATI costituita tra le società ALCAL s.r.l. e COGEMAT s.r.l. assumeva in appalto l’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto la ristrutturazione e ed il miglioramento sismico della scuola materna Mattarella, provvedendo alla costituzione di società consortile di scopo per l’esecuzione dei lavori, denominata Balestrate s.r.l. – agisce contro il Comune di Balestrate per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Stazione Appaltante in merito all’istanza inoltrata dalla ricorrente con nota PEC del 10.07.2024, ai fini del riconoscimento delle misure compensative previste dal D.L. 50/2022, con riferimento ai suddetti lavori eseguiti nell’anno 2022 e 2023.
Stante il silente contegno serbato dal Comune di Balestrate, la società ricorrente chiede che sia dichiarata la illegittimità del silenzio inadempimento della P.A. con consequenziale condanna a provvedere e contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’amministrazione.
2. Il Comune di Balestrate non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Il legislatore statale, come noto, con il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), all’art. 26, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi. In sede di conversione in legge, tale meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi è stato esteso agli appalti pubblici di lavori aggiudicati dai soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D.lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I (si tratta dei soggetti che operano nei c.d. settori speciali o esclusi). L’art. 26 è stato poi modificato dalla L. n. 197/2022, che ha esteso il meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi contrattuali di appalto anche alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Osserva il Collegio che il potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della spettanza di tali misure compensative va qualificato in termini autoritativi, il che comporta la necessità di avvalersi dei rimedi previsti a tutela dell’interesse legittimo anche nella forma del silenzio rifiuto conseguente ad istanza formale.
Va dunque accolta la domanda di parte ricorrente, dovendo il diritto alle misure compensative previste dal D.L. 50/2022 trovare riconoscimento all’esito di un procedimento amministrativo e vertendosi in un’area di rapporti in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo.
Sussistendo, per quanto detto, l’obbligo di provvedere in capo alla P.A., ne discende, conseguentemente, l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale intimata sulla istanza avanzata dalla società ricorrente, non avendo l’amministrazione concluso il relativo procedimento, motivatamente determinandosi in senso favorevole o sfavorevole, con provvedimento espresso, nel termine prescritto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990.
5. Va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune intimato di concludere il procedimento avviato su domanda della ricorrente con la predetta istanza, diretta al riconoscimento delle misure compensative previste dal D.L. 50/2022, con riferimento ai sopra citati lavori, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, della notificazione della presente decisione.
6. Il Collegio si riserva la nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia del Comune di Balestrate e previa istanza della società ricorrente.
7. Il ricorso va in conclusione accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di:
– concludere l’iter procedimentale, avviato su istanza di parte;
– adottare un provvedimento espresso e motivato, quale che ne sia il segno, idoneo a dare formale riscontro alla domanda della società ricorrente, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 17.10.2025 n. 2299