1. Con ricorso notificato in data 25.07.2025, e depositato il successivo 4.08., i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati contestando che il Consiglio Comunale di Alimena, a seguito delle dimissioni del Presidente già in carica e dopo due votazioni nelle quali non era stato raggiunto il quorum deliberativo, ha proclamato eletto il nuovo Presidente, individuandolo stante la parità di voti tra i due candidati, nel consigliere più anziano di età anagrafica, ossia la Sig.ra Maria Grazia Stella, già V. Presidente del Consiglio Comunale, che aveva presieduto la seduta. Deducono censure di Violazione e falsa applicazione dell’art.19 della l.r. 7/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 dello Statuto del Comune di Alimena e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Violazione e falsa N. 01359/2025 REG.RIC. applicazione delle circolari dell’Assessorato regionale EE.LL. n. 6/2004, n. 8/2007 e n. 13/2008. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 267/2000 artt. 71,72 e 74. Eccesso di potere per travisamento e sviamento della causa tipica, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di correttezza e trasparenza dell’agire amministrativo. In particolare lamentano il ricorso al criterio della maggiore anzianità anagrafica per individuare il soggetto eletto, in quanto non previsto da alcuna norma, e invocano il precedente di questo Tribunale (sez. 3a n. 483/2020) reso in controversia analoga. 2. Costituitosi in giudizio, il Comune di Alimena ha dedotto l’invalidità della notifica alla controinteressata – in quanto effettuata presso la Pec del Comune e non a mani della stessa o presso un indirizzo “fisico o digitale” personale – e l’infondatezza del gravame. Alla camera di consiglio cautelare del 9.09.2025 il Collegio ha autorizzato la rinnovazione della notifica del ricorso alla controinteressata e rinviato la trattazione dell’istanza cautelare a successiva camera di consiglio, in vista della quale è stata prodotta la prova della effettuazione della nuova notifica e sono state depositate memorie difensive nelle quali le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Alla camera di consiglio del 21.10.2025, presenti i difensori delle parti e previo avviso ex art. 60 di possibile definizione del giudizio con sentenza cui nulla è stato obiettato, il ricorso è stato posto in decisione. 3. Il Collegio ritiene preliminarmente che. a) il ricorso possa essere definito con sentenza ex art. 60 c.p.a. sussistendone i presupposti; b) l’effettuata rinnovazione della notifica alla controinteressata (anche con spedizione di copia cartacea a mezzo del servizio postale all’indirizzo di residenza della destinataria, che risulta aver sottoscritto per ricezione il relativo avviso, oltre che con N. 01359/2025 REG.RIC. spedizione di copia informatica alla pec personale indicata dall’amministrazione comunale) ha determinato la regolare istaurazione del contraddittorio – senza che si sia determinata alcuna decadenza, giuste sentenze nn. 132/2018 e 148/2021 della Corte Costituzionale – e tenuto conto che non ricorre alcuna fattispecie di inesistenza della prima notifica ma di nullità della stessa attesa la ricorrenza di un qualche rapporto funzionale tra la controinteressata e l’amministrazione comunale alla cui Pec era stata indirizzata la notifica del ricorso. 4. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Al riguardo, il Collegio ritiene di non discostarsi dal precedente in termini costituito dalla sentenza n. 483/2020 della sezione interna terza, la cui soluzione risulta anche condivisa dal CGA (ord. n. 391/2020 e sent. n. 25/2023). Al riguardo il Collegio rileva che la fattispecie in quell’occasione all’esame appare del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio trattandosi di elezione di un “secondo” presidente del Consiglio Comunale (dopo le dimissioni del primo) avvenuta con il ricorso al criterio dell’anzianità (parimenti non previsto nelle normative statutarie e regolamentari dell’ente) dopo l’inutile esperimento delle prime due votazioni. Né appare convincente l’invocazione da parte dell’amministrazione resistente del più risalente precedente del TAR Campania, Napoli, n. 2841/2012, relativo ad una diversa elezione ad un organo tecnico (componente del collegio dei revisori dei conti) caratterizzata da un peculiare sistema di voto (voto limitato), e di un parere del Ministero dell’Interno, secondo i quali sussisterebbe un principio generale nell’ordinamento (nazionale) degli enti locali di ricorso al criterio della maggiore anzianità anagrafica in (tutte le) ipotesi di scrutini conclusisi con la parità di voti. Nella Regione Sicilia il criterio della maggiore anzianità anagrafica dovrebbe in particolare essere desunto dall’art. 171 OREL – cui le norme statutarie e regolamentari comunali rinviano – secondo il quale “L’ordine di anzianità è determinato: N. 01359/2025 REG.RIC. a) …; b) …; c) fra gli eletti nello stesso scrutinio con pari numero di voti, dall’età.”. Tuttavia, osserva il Collegio che detta soluzione ricostruttiva è stata espressamente esclusa dalla citata sentenza n. 483/2020, sul punto confermata anche dal CGA (sent. n. 25/2023, a fini di pronunciare sulla soccombenza virtuale per il regolamento delle spese) secondo il quale “Il ricorso è invero infondato, per le motivazioni già espresse nella fase cautelare, e basate sulla considerazione in base alla quale l’art.171 OREL, richiamato da parte appellante a suffragio delle proprie tesi, non risulta dirimente nel caso di specie, non applicandosi al Presidente del consiglio comunale.”. Conclusivamente, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni motivazionali espresse nella sentenza n. 483/2020 della sezione terza di questo Tribunale, secondo le quali: a) in assenza di specifica disciplina della fattispecie nella normativa statutaria e regolamentare comunale, nel ”l’ipotesi in cui nella votazione successiva alla prima i candidati riportino un eguale numero di voti, deve applicarsi, in mancanza di una espressa disposizione, la regola generale secondo cui, non avendo alcun candidato riportato la maggioranza semplice, la votazione deve essere ripetuta (Cons. Stato, V, 14 giugno 1994, n. 672).”; b) “Anche l’Assessorato Regionale EE.LL., con la circolare n. 6 del 3.6.2004, ha sostenuto che l’art. 19 della L.R. n. 7 del 1992 prescrive che il Consiglio comunale proceda alla elezione del suo Presidente con le seguenti modalità: – nella prima votazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta; – ove nessun consigliere ottenga tale maggioranza, va effettuata una seconda votazione ed eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, N. 01359/2025 REG.RIC. analogamente a quanto disposto per il Presidente del Consiglio Provinciale dall’art. 25 della L.R. n.9/1986; – in caso di parità di voti, la votazione ha l’ordinario esito negativo dal momento che non vi è alcuna norma che consideri eletto il più anziano di età.”; c) “Contrariamente a quanto sostenuto con il provvedimento impugnato, non può invece trovare applicazione in via diretta, né in via analogica, l’art.171 dell’O.R.E.L. – in disparte la questione della sua eventuale abrogazione tacita – poiché tale disposizione nel disciplinare l’ordine di anzianità fissando i relativi criteri, tra i quali – in terza ipotesi – viene indicata l’età, muove dal presupposto che vi sia una norma che dia rilevanza all’anzianità al fine di considerare eletto il candidato con maggiore età. Si sarebbe potuto propendere per l’interpretazione fatta propria dal Consiglio Comunale con la deliberazione impugnata, soltanto, qualora l’art. 19 della L.R. n. 7 del 1992, o le altre disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, avessero previsto che, in caso di parità di voti nella seconda votazione sarebbe stato considerato eletto il consigliere più anziano, non già nel caso in esame, nel quale nessuna parte delle predette disposizioni dà rilievo all’anzianità, attribuendo, invece, valore essenziale alla votazione a maggioranza semplice.”; d) D’altra parte, appare dubbia la rilevanza del criterio dell’anzianità anagrafica, nella elezione di un organo istituzionale, quale è il Presidente del Consiglio comunale, che preferenzialmente deve essere espressione di una maggioranza assoluta o, a partire dalla seconda votazione, della maggioranza semplice Né appare conducente l’assunto secondo cui siccome sono previste dalla legge soltanto due votazioni, dalla seconda si dovrebbe, comunque, pervenire all’elezione, con il rischio che le votazioni successive alla seconda potrebbero proseguire all’infinito paralizzando la funzionalità del Consiglio comunale, e ciò in forza delle seguenti considerazioni: N. 01359/2025 REG.RIC. – in primo luogo, perchè, data la natura della carica istituzionale di cui si discute, è necessario ricercare la maggioranza reale e non fittizia qual è quella fondata sull’età, quand’anche ciò possa ritardare l’insediamento dell’organo oltre la seconda votazione; – in secondo luogo, perché, se le votazioni successive alla seconda non sono espressamente previste, non sono tuttavia escluse. La seconda votazione, infatti, è espressamente menzionata dalla legge non tanto per escluderne di successive, ma per fissare una fase del procedimento decisionale caratterizzata da una previsione di quorum funzionale semplificato conformemente, del resto, alla gran parte dei procedimenti di elezione di competenza degli organi collegiali.”. 5. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della delibera impugnata. Né risultano in contrario avviso decisive le considerazioni svolte dalla difesa dell’amministrazione comunale secondo le quali “la situazione politica del Consiglio del Comune di Alimena si è ormai cristallizzata su una situazione di pareggio che impedirebbe all’organo di eleggere il proprio Presidente” considerato che “l’ordinamento appresta le modalità attraverso le quali garantire continuità al funzionamento dell’organo comunale” (cfr. CGA ord. n. 391/2020). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; compensate con la controinteressata non costituita.
TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 29.10.2025 n. 2389
 
								